In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
A pochi giorni dall’entrata in guerra fu decretato il blocco dell’attività edilizia
Non tutti sapranno che lo scoppio della II Guerra Mondiale ha provocato il blocco temporaneo dell’edilizia privata civile e industriale
Col Regio Decreto Legge 19 giugno 1940, n. 953, pubblicato in G.U. n.177 del 30-7-1940 e convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1940, n. 1727 (in G.U. 31/12/1940, n. 305), a pochi giorni dal celebre annuncio di Mussolini da Piazza Venezia, fu imposto un severo blocco dell’attività edilizia per sterzare gli sforzi industriali e civili verso l’attività bellica.
Tale provvedimento è rimasto “aperto” fino ai giorni nostri e abrogato con L. n. 9 del 18 febbraio 2009.
Questo Regio D.L. aveva diverse finalità, in particolare molti articoli imposero il blocco dell’aumento dei prezzi di locazioni e servizi a tariffa, fenomeno di inflazione economica ricorrente soprattutto nelle economie di guerra.
Inoltre, molte maestranze e addetti furono richiamati alla leva e inviati ai vari fronti di guerra.
In prima battuta in R.D.L. aveva efficacia fino al 31 marzo 1941.
Questo provvedimento normativo, effettuato in fretta e furia col sottofondo di cannoni, ebbe diverse applicazioni anche in campo edilizio, al quale furono dedicati due specifici articoli:
In ambito civile, con l’art. 5:
- Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani attualmente adibiti ad alloggi privati furono sospese;
- fu fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati;
- Le autorizzazioni e le licenze già concesse si intendevano revocate qualora i lavori non fossero ancora iniziati.
- Era ammessa la costruzione di edifici privati nei centri che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano popolazioni superiori ai cinquantamila abitanti, purché gli edifici non richiedano l’impiego di cemento, di ferro e di altri metalli non autarchici.
- Il Ministro per i lavori pubblici poteva concedere deroghe alle disposizioni previste nel presente articolo relativamente alla costruzione di case economiche e popolari e per i casi di riconosciuto carattere eccezionale ed urgente.
Per le demolizioni rese indispensabili per i servizi ferroviari potevano essere concesse deroghe al divieto di demolizione dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per i lavori pubblici. Sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo gli edifici rurali.
In ambito industriale con l’art. 6:
- A partire dalla data di entrata in vigore del decreto non potevano effettuarsi nuovi impianti industriali ed ampliamenti o modifiche di quelli già esistenti.
Il Comitato interministeriale per l’autarchia poteva consentire la deroga al divieto qualora vi fossero superiori esigenze per la difesa del Paese. Vennero esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli impianti idro-elettrici, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore.
In seguito a tale decreto fu emanata la ben nota “Legge Fondamentale” n. 1150/42, la quale introdusse diverse innovazioni tra cui l’obbligo di licenza edilizia nei centri abitati e zone di espansione, procedura amministrativa posta in capo all’autorità comunale.
Il divieto di edificare in ambito civile privato fu revocato con R. decreto 14 novembre 1941, n. 1231, che reiterava disposizioni limitative dell’attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra. A causa del prolungarsi degli eventi bellici, fu prorogato con Regi decreti legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100.
Un ulteriore proroga, in versione più “morbida”, fu promulgata con Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 422 del 27 novembre 1944, entrata in vigore il 19/01/1945 nel territorio italiano già liberato dalle truppe nazifasciste.
«E’ fatto divieto di dare inizio qualsiasi costruzione di edifici privati, salva deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali tecnici indicati dal Ministro per il lavori pubblici, anche per i lavori modifica, trasformazione ed ampliamento. Sono esclusi dal divieto:
a) i lavori di ricostruzione e di riparazione di edifici privati distrutti o danneggiati per cause dipendenti dello stato di guerra, salvo le limitazioni stabilite in altre disposizioni speciali e le prescrizioni dell’autorità amministrativa per tali edifici;
b) gli edifici rurali;
c) le costruzioni degli Istituti autonomi per le case popolari e dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
d) i lavori di riparazione gli altri edifici privati esistenti e non compresi nella A);
e) i lavori di costruzione di impianti magazzini destinati alla conservazione e lavorazione di prodotti agricoli.
La costruzione di nuovi stabilimenti industriali, il riattamento, l’ampliamento e la trasformazione di quelle esistenti possono essere ammessi caso per caso dal Ministero per i lavori pubblici, d’accordo col Ministero dell’industria, commercio e lavoro.
Parimenti possono essere ammessi, in base a deroga da concedersi volta per volta dal Ministro per i lavori pubblici, le costruzioni di case popolari da parte di privati e enti che esplichino attività industriali di interesse nazionale e che, per le condizioni locali dell’esercizio della loro attivita’ industriale, si trovano nella necessita’ di provvedere agli alloggi degli operai, sempre che le case abbiano le caratteristiche prescritte dal testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare approvate con R. Decreto 28 aprile 1938, n. 1165».
Tali forme di divieto di edificare in ambito di edilizia privata fu definitivamente abrogato col Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 350 del 24 aprile 1946, entrato in vigore il 28 maggio 1946.
Il divieto di edificare in ambito industriale, a causa del prolungarsi degli eventi bellici, fu prorogato con Regi decreti legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100, e abrogato da ultimo tramite il successivo Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 211 del 12 marzo 1946.
Attività industriali libere dopo il D.Lgs. Lgt. 211/1946 ?
Questo decreto fu emanato in una situazione politica italiana di massima incertezza, in cui gli scenari potevano cambiare in maniera drastica in ogni momento; l’Italia era ancora colpita dalle devastazioni di guerra, e la priorità assoluta era la RICOSTRUZIONE.
Per questo fu emanato il D.Lgs.Lgt. 211/1946, col quale fu agevolata la parte amministrativa di attivazione, costruzione, ampliamento e modifica degli impianti industriali esistenti, senza per questo azzerare qualsiasi abilitazione sotto il profilo edilizio e urbanistico.
Proponiamo l’articolo 2 in versione originale:
Art. 2. Chiunque intenda provvedere alla costruzione di qualsiasi impianto industriale, all’ampliamento, al trasferimento, alla riattivazione, alla trasformazione e alla ricostruzione di quelli esistenti, e’ tenuto a darne avviso al Ministero dell’industria e del commercio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, precisando la natura e la potenzialità produttiva dell’impianto, il capitale da investire, i particolari tecnici relativi al macchinario da installare e alle materie prime occorrenti e il programma di lavorazione. La disposizione del comma precedente si applica anche a coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione all’impianto, all’ampliamento, al trasferimento, alla riattivazione, alla trasformazione e alla ricostruzione, in base alle norme indicate nell’art. 1.
Per completezza si deve aggiungere che il D.lgs.lgt. n. 211/1946 non esimeva affatto dall’obbligo di dotarsi di licenza edilizia, limitandosi a stabilire che fosse comunicata al Ministro per l’industria e il commercio la costruzione, ampliamento o ricostruzione di “qualsiasi impianto industriale” ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza riconosciuti all’autorità ministeriale e dell’eventuale divieto (Cons. di Stato IV n. 2120/2017).
Tale disposizione aveva lo scopo di favorire la ricostituzione di un tessuto industriale dopo gli eventi bellici, senza escludere qualsiasi autorizzazione, e quindi anche la licenza edilizia, per la ricostruzione o la costruzione di impianti industriali (Cons. di Stato IV n. 2120/2017).
In sostanza, tale provvedimento non fu di “Edilizia industriale libera”, piuttosto toglieva in prima istanza alcuni lacci sotto il profilo amministrativo.
Quello che importava come priorità era appunto la ricostruzione e sviluppo industriale.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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