L'aggiornamento alla Legge regionale 65/2014 consente di tollerare anche le misure minime in materia di distanze e salubrità edilizia
Nella legislazione urbanistica toscana (L.R. 65/2014) è prevista la possibilità di ridurre significativamente gli oneri di urbanizzazione secondaria per chi costruisce nuovi edifici maggiormente fruibili dai soggetti diversamente abili, ovvero riducendo o azzerando le barriere architettoniche.
In particolare è prevista una crescente gradualità della riduzione, in una forbice dal 20 al 70 percento, per chi costruisce nuovi edifici maggiormente rispettosi dei requisiti di adattabilità, visitabilità e accessibilità oltre i limiti previsti dalle norme di riferimento. (Legge 13/1989, ndr).
L’intento della norma è nobile e totalmente condivisibile, forse meritava una stesura con maggior dettaglio e più chiara, in modo da conferire maggiore esecutività.
In particolare l’Art. 191 al comma 13 si palesa come una prescrizione piuttosto che di una possibilità o condizione, non non si legge il verbo “possono” ma “applicano”.
La seconda osservazione riguarda la limitazione alle nuove costruzioni: non era forse ottimale estendere tale possibilità anche (e soprattutto) al riuso del patrimonio edilizio esistente vista l’intenzione di puntare alla rigenerazione urbana, consentendo ciò anche alle c.d. ristrutturazioni rilevanti?
Criteri adattabilità, visitabilità e accessibilità
Sono i requisiti minimi di fruizione da parte dei suddetti soggetti, e ciascuno indica un diverso grado di loro utilizzo.
Adattabilità: criterio progettuale capace di consentire future trasformazioni dell’unità immobiliare verso una configurazione pienamente fruibile dal soggetto diversamente abile, il tutto effettuabile a costi contenuti e ragionevoli;
Visitabilità: criterio progettuale che consenta ai soggetti disabili la piena fruizione degli spazi più importanti e servizi igienici di una unità immobiliare;
Accessibilità: criterio progettuale che consente loro la piena fruizione di tutti gli spazi;
Resta inteso che per tutti e tre i requisiti deve essere consentita la connessione tra l’unità e spazio pubblico di accesso.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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