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Quando sussistono i presupposti per il Superbonus 110, gli interventi non possono beneficiare delle normali detrazioni fiscali

di Fabiana Nesi Dott. Commercialista – www.studionesi.it

Dall’Agenzia delle Entrate emerge una risposta seriamente critica per scegliere quali detrazioni applicare in via alternativa tra Bonus edilizi normali e Superbonus 110.

In altre parole si parla dei vari regimi ordinari di Bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65%, Sismabonus 50-70-75-80-85%, Bonus Facciate 90%, e le versioni “maggiorate” di Ecobonus 110 e Sismabonus 110.

Negli incontri tra committenti, tecnici e commercialisti dedicati alla fattibilità e pianificazione degli interventi, emerge una frequente questione che genera valutazioni complesse per tutte le professionalità coinvolte: è possibile inquadrare l’intervento edilizio in una detrazione fiscale diversa dal 110%, per evitare quegli adempimenti specifici che impone il D.L. 34/2020?

 A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello n. 410 del 16 giugno 2021 ha affermato che, quando sussistono i presupposti per cui sia possibile beneficiare del Sismabonus in versione “maggiorata” Superbonus 110, il contribuente “potrà beneficiare, per gli interventi del sismabonus, solo delle disposizioni in esame previste dal decreto Rilancio che prevedono una detrazione del 110 per cento e che la disciplina “ordinaria” del sismabonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus.”

Di conseguenza, gli interventi antisismici dotati dei  requisiti oggettivi, soggettivi e immobiliari per rientrare  nell’art. 119 D.L. 34/2020, non consentono al contribuente di “evitare” l’applicazione delle più severe disposizioni in esso contenute, per  accedere a forme di detrazione fiscale diversa, ancorché con recuperi di IRPEF inferiori.

Lo stesso principio risulta confermato a chiare lettere anche nella Circolare Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n.7 a pagina 342:

<<Gli interventi antisismici per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni ed, eventualmente, nella maggior misura del 70 o dell’80 per cento, non possono fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili (Risoluzione 29.11.2017 n. 147/E).
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus (descritta nei paragrafi successivi a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti), non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02.02.2021, prot. n. 1156)>>

In altre parole se il Sismabonus può spettare nella misura superbonus del 110%, in quanto evidentemente il beneficiario rientra nella platea dei soggetti che possono fruire del Superbonus (e le spese agevolate vengono sostenute nella finestra temporale in cui può trovare applicazione la detrazione del 110%), il soggetto che sostiene le spese agevolate non può scegliere di “accontentarsi” del Sismabonus in versione “ordinaria” e deve obbligatoriamente avvalersi dell’agevolazione in versione superbonus al 110%.

Tale obbligo pone ovviamente in essere tutti gli ulteriori adempimenti specificamente richiesti dalla disciplina di cui all’art 119 DL 34/2020, in ordine alle asseverazioni (da parte di professionisti dotati della prevista copertura assicurativa) e, nel caso di fruizione del beneficio mediante le opzioni di cui all’art 121 del DL 34/2020, in ordine al rilascio del visto di conformità.

Per supportare questa tesi, la predetta Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 del 25 giugno 2021 fa riferimento al Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1156 del 2 febbraio 2021.
In particolare, la risposta al quesito 3 del richiamato Parere afferma che <<con l’emanazione del «Super sismabonus» è stata introdotta una modifica al «Sismabonus» sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con l’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo previsto dal c. 9 dell’art 119 D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all’interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare>>.

In effetti la lettera del comma 4 dell’art 119 del DL 34/2020 recita che “Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022”

La questione che a questo punto si pone è: poiché la formulazione normativa dei commi 1 e 2 dell’art 119 del D.L. 34/2020 non è sostanzialmente differente dall’impostazione del comma 4, si deve arrivare alla stessa conclusione anche per quel che riguarda il comparto di interventi ecobonus?

Dobbiamo supporre che il Consiglio superiore dei lavori pubblici avrebbe dato la medesima risposta se al quesito si fosse trattato di interventi di efficienza energetica?

Un’interpretazione delle norme nel senso dell’ “obbligatorietà” del superbonus, quando oggettivamente, soggettivamente e temporalmente applicabile, sembrerebbe davvero rendere impossibile per i beneficiari di optare per declinare la detrazione verso i “normali” ecobonus e sismabonus, evitando quegli specifici adempimenti che entrano in gioco solo quando la detrazione di cui si beneficia è al 110%.

Il consolidarsi di questo orientamento limitante e restrittivo può ingenerare un danno verso coloro i quali si dovessero trovare al termine dell’annualità fiscale senza aver raggiunto il limite del minimo SAL previsto dal 110% e non abbiano alcuna capienza IRPEF nella propria dichiarazione dei redditi o in casi nei quali – per i più disparati motivi- non si fosse riusciti nei termini ad ottenere l’obbligatoria asseverazione del tecnico o il visto di conformità.

In tali casi, infatti, una ipotetica strada poteva essere l’opzione per una detrazione diversa e inferiore dal 110% ma pur sempre cedibile senza dover applicare le condizioni e i limiti previsti dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020.

 Infine, ribaltando la questione, coloro che stanno effettuando gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR (“bonus ristrutturazioni 50%) art. 16-bis, co.1, lett. a) e b), del TUIR o gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ ecobonus (“ecobonus 50-65%) art. 14 DL 63/2013, nel caso in cui dovessero “casualmente” rientrare anche nelle caratteristiche indicate nell’ art. 119 D.L. 34/2020 , dovrebbero forse OBBLIGATORIAMENTE seguire l’ITER ivi previsto PENA IL MANCATO RICONOSCIMENTO ANCHE DELLA DETRAZIONE “ORDINARIA”?

Anche se difficilmente condivisibile questa ipotesi, alla luce di quanto emerso dall’analisi fatta in relazione della risposta dell’Agenzia delle Entrate, non la si può escludere del tutto.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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