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Esiste una possibilità interpretativa che la proroga SB110 possa riguardare solo gli interventi iniziati nel periodo naturale

Qualche giorno fa si era diffusa una notizia, non condivisibile da parte di molti e anche mia, che la Circolare AdE 23/E/2022 avesse interpretato una proroga del superbonus per le unifamiliari limitata a chi avesse presentato una pratica edilizia entro il 30 giugno 2022.

E’ nato un grande dibattito, e personalmente ho ritenuto opportuno propendere che tale interpretazione fosse errata perchè non emergeva ciò dalla Circolare in parola.

Poi ho iniziato a riflettere più nel dettaglio sull’argomento delle proroghe previste dal comma 8-bis art. 119 DL 34/2020, che sono state rimodulate prima dalla L. 234/2021, e poi dal D.L. Aiuti n. 50/2022 (che dovrebbe concludere la conversione in legge entro il 16 luglio 2022).

Come già anticipato in precedente video Youtube, l’applicazione di queste proroghe potrebbe avvenire secondo due linee interpretative, e il problema non riguarderebbe soltanto le Unifamiliari, ma qualsiasi tipo di superbonus per interventi avviati dopo il 30 giugno 2022.

Partiamo da una premessa generale: il naturale periodo di vigenza del Superbonus è compreso tra il 1 luglio 2020 e 30 giugno 2022, secondo quanto previsto dai commi 1 e 4 art. 119 DL 34/2020. Questa è la regola generale, a cui si è affiancata un’altra regola (o forse meglio una deroga), cioè l’insieme di proroghe differenziate previste dal comma 8-bis art. 119 DL 34/2020.

Vediamo allora quali potrebbero essere i profili interpretativi che possono nascere sulle proroghe dei vari interventi Superbonus.

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Proroga Superbonus, estensione termini generali o riservata esclusivamente agli interventi già avviati?

Consultando il comma 8-bis art. 119 DL 30/2020, si può notare che le varie proroghe hanno per oggetto «Per gli interventi effettuati» dai vari soggetti e con varie condizioni differenziate; tuttavia il legislatore non ha effettuato la proroga aggiornando direttamente i termini naturali di scadenza del 30 giugno 2022 (commi 1 e 4 art. 119 DL 34/2020), pertanto resta da capire quale rapporto sussista tra proroga e termini generali.

Chiaramente per “interventi effettuati”, il pensiero va subito agli interventi del Superbonus di entrambi i rami ecobonus e sismabonus, trainati, eccetera.

Dalle riflessioni più approfondite, si possono estrapolare due possibili interpretazioni delle proroghe, che non fanno distinzione tra unifamiliari, condomini, e altri soggetti:

  1. Proroga “totale”: intende una proroga “soggettiva” dei termini di qualsiasi intervento superbonus, a prescindere dall’avvio dei lavori anteriore o posteriore al 30 giugno 2022. Si tratta della interpretazione logica, di buon senso e alla quale aderisco pienamente, senza la quale verrebbe a mancare lo scopo “politico” della proroga stessa.
  2. Proroga “limitata”: intende una proroga “oggettiva”, cioè riservata esclusivamente agli interventi edilizi avvenuti entro il periodo di naturale scadenza (1 luglio 2020 – 30 giugno 2022), e pertanto quelli dotati di titolo abilitativo comprovante il loro inizio lavori (CILAS, CILA, SCIA e Permesso), coi dubbi aperti per quei rari casi rientranti in edilizia libera. Quest’ultima linea non mi convince molto, perchè priverebbe di senso e scopo la proroga stessa.

Ultimamente vedo molti operatori spaventati per la possibile inapplicabilità della proroga SB110 verso le unifamiliari con CILAS presentata oltre il 30 giugno 2022, sperando di rientrare nella condizione di SAL 30% al 30 settembre p.v. e completare il tutto entro il 31 dicembre 2022. Anche ANCE ha espresso qualche dubbio al riguardo nella propria guida aggiornata a pagina 3.

Faccio notare (di nuovo) che il dubbio della “Proroga limitata” sulle Unifamiliari potrebbe allora estendersi a qualsiasi intervento Superbonus avviato e autorizzato con relativo titolo abilitativo posteriore al 30 giugno 2022.

Si arriverebbe al paradosso, non condivisible, che la proroga “lunga” per i condomini al 2025 sarebbe riservata a quelli che si sono già attivati entro il 30 giugno 2022; a chi gioverebbe allora una proroga cosi? Siamo concreti.

Sarebbe un colpo durissimo sopratutto per gli interventi avviati in futuro, qualora il Fisco decidesse di aderire o ritenere valida la “proroga limitata”. In questo senso auspico che il legislatore chiarisca, e anche molto alla svelta, possibilmente con una interpretazione autentica.

Per maggiori dettagli propongo anche la visione di questo video youtube:

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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