La fascia di 150 metri è imposta come vincolo paesaggistico orizzontale e pertanto prescinde dall'elevazione di argini e sponde

L’ordinanza di ripristinare lo stato dei luoghi è di competenza del dirigente comunale ex articolo 27 T.U.E.
La Soprintendenza ha potere di emettere ordinanze di demolizione e rimessa in pristino per abusi edilizi? La risposta è negativa, la conferma proviene dalla recente giurisprudenza amministrativa. Infatti in materia di illeciti edilizi sono ben chiare le competenze sull’emissione dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, anche nell’ambito degli immobili sottoposti a vincoli di varia natura, e pertanto vigilati dai rispettivi enti preposti alla tutela e applicazione del vincolo. Si prenda in esame le casistiche riguardanti le domande di condono edilizio e sanatoria edilizia concluse con esito negativo, e col conseguente diniego, proprio perchè la competente Soprintendenza ha espresso parere negativo e di incompatibilità dell’opera verso quanto tutelato dal vincolo. Si premette che quanto segue trova applicazione anche quando l’ordinanza di demolizione sia contenuta all’interno del parere negativo o di incompatibilità espresso dall’ente preposto.
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Risulta illegittimo il provvedimento emanato dalla Soprintendenza con cui ha ordinato la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, posto che l’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 non attribuisce alla Soprintendenza il potere di ordinare la demolizione delle opere asseritamente ritenute abusive e non sanabili, trattandosi invero di un potere di competenza dei dirigenti comunali ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 (T.A.R. Palermo, n. 965/2025). Lo stesso principio trova estensione anche per il procedimento repressivo sanzionatorio disposto dall’articolo 31 del d.P.R. 380/2001, in quanto espressamente posto in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio tecnico comunale.
Anche nell’ambito del condono edilizio è stato confermato l’incompetenza della Soprintendenza nell’adozione dei provvedimenti ripristinatori e repressivi, in quanto secondo la più recente giurisprudenza, il procedimento di condono edilizio si conclude con la decisione formale del Comune, al quale anche spetta l’adozione di eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori, posto che le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono in tale procedimento al (solo) fine di esprimere il loro – pur vincolante – parere, mentre nessuna norma relativa a tale specifico provvedimento attribuisce alla Soprintendenza, il potere di definire formalmente il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino (T.A.R. Catania, n. 1255/2025).
E ancora, la competenza della Soprintendenza ad emettere l’ordine di rimessione in pristino «giacché il sistema assegna al Comune, quale ente preposto al rilascio del permesso di costruire e alla vigilanza sul corretto uso del territorio comunale, il potere di ricevere le domande di condono, istruire i procedimenti e sanzionare gli abusi edilizi non sanabili» (Cons. Stato n. 2195/2023).
Alla luce di ciò, l’ordine di demolizione emesso separatamente o all’interno del parere negativo, deve ritenersi illegittimo in quanto «nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004» (TAR Sicilia, Catania n. 2222/2024).
Soprintendenze, competenza ad applicare sanzione pecuniaria per inottemperanza alla demolizione
Interessante invece la possibilità di attivarsi per applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da parte degli enti preposti alla tutela del vincolo, nei casi di accertata inottemperanza all’ordine di rimessa in pristino già emanato. Tale possibilità è contenuta nell’articolo 31 del D.P.R. 380/01, al comma 4-bis, dove la sua irrogazione è posta in capo all’autorità competente, allargando il perimetro delle figure rispetto a quelle del dirigente o responsabile dell’ufficio tecnico comunale: il testo normativo non prevede distinzioni legate alla presenza di vincoli, ma lo esprime come concetto generale.
4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
Se da una parte la disciplina del testo unico edilizia stabilisce che l’ordinanza di demolizione è di competenza del Comune, il dato testuale consente di ipotizzare la competenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, come la Soprintendenza, di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria conseguente all’accertata inottemperanza, in base al comma 4-bis dell’articolo 31 D.P.R. 380/01 (tra le tante T.A.R. Catania n. 1255/2025, n. 978/2024 poi confermata da C.G.A.R.S. n. 715/2024). Naturalmente in questi casi la sanzione dovrà essere irrogata in misura massima in quanto l’abuso è effettuato su immobili o aree sottoposti ai vari vincoli elencato all’articolo 27, secondo comma, D.P.R. 380/01.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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