Natura giuridica SCIA non prevede l'avvio del procedimento o preavviso di rigetto art. 10-bis
Sciogli lingua procedurale, è stata istituita da poco la SCIA edilizia contenente altre al suo interno
Col D.Lgs. 126/2016 è stata istituita la possibilità di concentrare i regimi amministrativi in edilizia per la SCIA
Prendiamo il caso di una ristrutturazione edilizia abbastanza complessa, per la quale è necessario rispettare alcune apposite normative di settore, in particolare di prevenzione incendi o ascensori.
Ad esempio per queste due normative settoriali esistono casi o situazioni in cui si rende necessario presentare la SCIA per abilitarli.
Ecco che il sopraggiunto art. 19-bis della L. 241/90, introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera C) D.Lgs. n. 126 del 2016, ha introdotto la possibilità procedurale di poter presentare la SCIA “madre” edilizia unitamente alle altre necessarie SCIA di settore.
In particolare, ciò è previsto dal comma 2:
2. Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.
La SCIA unica contiene tutte le SCIA settoriali
Si può definire anche “SCIA di SCIA”: consiste in una SCIA che concentra al suo interno tutti i relativi atti settoriali necessari, senza però necessitare di atti autorizzativi, pareri o nulla osta comunque denominati.
Usando termini più spartani, possiamo dire che è una SCIA che contiene tutti gli atti necessari che non superano lo “scalino” della procedura SCIA stessa.
Anche il cosiddetto ‘Decreto SCIA 2’ nella propria Tabella allegata la richiama espressamente, anche per il settore edilizio.
La SCIA Unica permette quindi di accorciare la tempistica in quanto l’inizio dell’attività può essere cominciata il giorno stesso della presentazione, anche per gli aspetti connessi a quelli delle altre SCIA collaterali presentate contestualmente.
SCIA Unica condizionata al rispetto di tutte le condizioni
Anche in questo caso è il caso di ribadire che la validità della SCIA, e quindi anche di tutte le SCIA collaterali/settoriali presentate assieme ad essa, è basata sul rispetto della conformità alle norme e discipline vigenti.
In caso contrario, vi sono seri rischi per la sua validità ed efficacia sia nell’immediato, che a medio termine, proprio per gli aspetti di nullità e falsità che potrebbero verificarsi.
Per una migliore comprensione della SCIA in edilizia, consiglio questo video:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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