Costruire un manufatto che ripara dalla pioggia richiede vari titoli edilizi, paesaggistici e strutturali

Per finalità agricole o meno, tali interventi incidono sull’assetto del territorio e sono assoggettate ai vari permessi e autorizzazioni

Carlo Pagliai
Autore
E’ difficile da spiegare al proprietario di un area situata in territorio aperto, montano o agricolo, (ma vale anche in ambito urbanizzato) che lo sbancamento e rimodellamento del terreno costituisce trasformazione urbanistico edilizia del territorio, pertanto opera rilevante:
- individuata come categoria di intervento residuale nella lettera e.1) art. 3 comma 1 del DPR 380/01;
- assoggettata di conseguenza al permesso di costruire in base all’articolo 10 c.1 del DPR 380/01.
Il principio è stato ribadito dalla sentenza di Cassazione Penale n. 19459/2022, con cui dispone che “In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio”.
L’unica eccezione alla regola che possiamo trovare nel Testo Unico Edilizia DPR 380/01, è prevista nell’elenco degli interventi rientranti in attività edilizia libera di cui all’art. 6 comma 1 lettera d):
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
Per le aziende agricole è prevista questa eccezione affinchè possano svolgere le normali attività di dissodamento, lavorazione e regimazione idraulica minore; tuttavia anch’esse hanno dei limiti, in quanto vi sono molte attività che non si possono effettuare senza titoli, quali disboscamento e modifiche consistenti dei versanti. Ad esempio, per il taglio e governo dei boschi esistono dei piani di gestione forestale, con cui poter stipulare convenzioni per pianificare i tagli colturali. Credo pure che la predetta norma abbia valore anche verso coloro che esercitano attività agricola amatoriale, cioè senza che sia l’attività prevalente e reddituale del soggetto proprietario.
Certamente, le norme regionali potrebbero aver previsto una apposita disciplina o regolamento su queste attività di escavazione, livellamento o comunque sui cambiamenti del suolo senza effettuare la “tipica” costruzione.
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Modifiche rilevanti del suolo assoggettate a permesso di costruire
Esistono diverse modalità di intervento per modificare il suolo senza effettuare una costruzione soprassuolo e/o entro suolo, in altre parole senza realizzare un tipico edificio; in particolare cerchiamo di analizzare le trasformazioni rilevanti del suolo che richiedono un permesso di costruire ai sensi dei predetti articoli 3 e 10 del DPR 380/01.
Tra l’altro devo ricordare che verso questo tipo di attività sta aumentanto molto la sensibilità e l’attenzione, anche all’interno delle aree urbanizzate per contrastare il fenomeno negativo del Consumo del suolo.
Non spetta a me dirlo, ma quando si effettuano certe modifiche permanenti del territorio, anche senza costruire edifici in senso proprio, in base all’entità e tipologia di trasformazione è facile passare dal reato di “assenza di permesso di costruire” alla “lottizzazione abusiva“. Infatti la modifica del suolo può precedere anche potenzialmente ad un suo cambiamento di utilizzazione.
E ciò comporta conseguenze non solo sul piano amministrativo (ripristino dello stato preesistente e relativi costi), ma anche sul profilo penale.
Inoltre devo rammentare che molte aree del territorio (aperto e urbanizzato) probabilmente sono tutelate da vincoli di varia natura, che comporta l’aggiunta di ulteriori possibili profili penali e sanzionatori:
- paesaggistici e beni culturali;
- idrogeologici;
- forestali;
- ambientali;
- aree e parchi, zone protette
- idraulico e fluviale
- eccetera.
Modifiche rilevanti della coltre o consistenza del suolo
Evitando anche i profili collegati alla normativa gestione rifiuti, terre e rocce da scavo, facciamo alcuni esempi di interventi che comportano modifiche del suolo permanenti, anche non profonde, escludendo quelle attività agricole espressamente previste dall’art. 6 del DPR 380/01:
- Interventi di trasformazione permanente del suolo effettuati con riempimento di materiale di risulta, finalizzati a snaturare l’uso agricolo;
- Escavazione, sostituzione e/o riporto di suolo naturale, cioè attività di cava;
- Disboscamento e successivo impianto ad uso agricolo;
- Modifiche versanti di colline e montagne effettuate con gradonatura, nuovi profili, pendenze e forme;
- Impermeabilizzazione con qualsiasi modalità e materiale, ad esempio pavimentazione in cls.
- Eccetera;
Diciamo che diventa poco facile poter individuare un limite qualitativo e quantitativo per queste casistiche di trasformazione del suolo.
Volendo fare un esempio per coloro che svolgono attività agricola a livello amatoriale (cioè senza essere una azienda agricola), un modestissimo modellamento del suolo naturale per passaggio di trattore non ritengo debba essere sanzionato e punito in maniera rigida come trasformazione rilevante del territorio.
Dove non arriva la definizione normativa, ritengo debba arrivare il buon senso comune, senza però tirarlo come un elastico.
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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