Consiglio di Stato conferma l'orientamento che esclude l'illecito paesaggistico qualora realizzato ante vincolo, restando da valutare la compatibilità postuma

In tema di reati urbanistici la regolarizzazione l’atto abilitativo postumo deve riguardare tutti gli interventi compiuti
Scorporare alcune opere illecite compiute in tempi diversi per ottenere distinti titoli in sanatoria non è un opzione
Prendiamo ad esempio una costruzione, magari una villetta singola libera su tutti i lati
Ammettiamo pure che sia stata costruita con un titolo edilizio originario (licenza, concessione o permesso), e ipotizziamo che nel corso del tempo siano stati compiuti in più fasi temporali diversi illeciti edilizi.
Più dettagliatamente, ipotizziamo che sulla costruzione siano stati compiuti opere da diversi proprietari succedutisi nel tempo.
Infine, ipotizziamo che per qualche motivo imputabile alla vincolistica o altri limiti imposti da norme e discipline varie, abbia necessità di sanare soltanto una parte di tutta la sommatoria delle opere compiute nel corso del tempo dai proprietari predecessori.
In questa situazione, l’ultimo proprietario non può ottenere una concessione edilizia in sanatoria parziale, cioè avente per oggetto una parte di tutte le opere risultanti irregolari.
E’ principio consolidato quello secondo il quale la concessione edilizia in sanatoria, il cui rilascio comporta l’estinzione del reato e la revoca dell’ordine di demolizione, deve avere ad oggetto l’intero immobile edificato in assenza di permesso a costruire.
In tema di reati urbanistici, non è infatti ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità (Cass. Pen. 25331/2019).
Ed ecco che per effettuare le richieste di regolarizzazione, occorre prendere in esame tutta la cronostoria costruttiva dell’immobile in modo da produrre un quadro conoscitivo chiaro.
Non è infatti possibile “parcellizzare” gli illeciti in diverse pratiche, magari di diverso grado e livello.
Mi spiego ancora più chiaramente: l’idea di presentare una CILA tardiva (“in sanatoria”) per le opere minori e presentare poi una richiesta di accertamento di conformità per le opere più rilevanti, è una strada da evitare.
Ci sono infatti una serie di condizioni per ottenere la sanatoria edilizia, ne parlo in questa puntata podcast:
https://www.spreaker.com/user/carlopagliai/ep-17-sanatoria-edilizia
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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