Verifica obbligatoria della conformità immobiliare introdotta nel 2020 era comunque vigente alla sua introduzione nella normativa
Il regime di residualità delle pratiche edilizie favorirà la Comunicazione inizio lavori asseverata
Cambio epocale positivo con cui il legislatore porterà a privilegiare la pratica edilizia di minor complessità (e responsabilità) rispetto alla SCIA
In questi giorni ho pubblicato le novità in arrivo sulla bozza di Riforma Edilizia in corso di elaborazione, e sui social forum sono fioccate le prevedibili lamentele di colleghi professionisti; a mio avviso questi si sono limitati a leggere il titolo ma non i contenuti, perchè posso dire che ci sono molte novità positive a favore del cittadino e dei professionisti.
Con la Riforma è stato introdotto il nuovo art. 6/bis nel T.U. dell’edilizia DPR 380/01, e si riporta il comma 1:
“Art. 6-bis Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”
Appare subito evidente come cambierà il regime di residualità delle pratiche edilizie:
- Attuale sistema: prevede che gli interventi non riconducibili a PdC e CILA debbano essere effettuati con SCIA;
- Riforma Edilizia: gli interventi non riconducibili a PdC e SCIA saranno effettuati con CILA;
Emerge il vantaggio sul piano della responsabilità penale del professionista, in quanto per la CILA è assai inferiore a quella asseverata in luogo della SCIA.
NUOVA DEFINIZIONE INTERVENTI SOTTOPOSTI A SCIA
Con la riforma saranno contestualmente sottoposti al nuovo regime amministrativo della SCIA i seguenti interventi edilizi:
“1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c); restano assoggettate a comunicazione di inizio lavori asseverata le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.”;
APPROFONDIMENTO:
Riforma Edilizia e dei procedimenti autorizzativi, CILA e SCIA
Fonte: Ministero Semplificazione e PA
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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