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Le serre solari bioclimatiche sono elementi architettonici che captano la radiazione solare per migliorare l’efficienza energetica. 

Le cosiddette “serre solari” o “serre solari bioclimatiche” sono elementi di architettura bioclimatica, cioè sistemi solari passivi per il miglioramento dell’efficienza energetica, realizzate in aderenza a edifici e utilizzate per captare la radiazione solare e mitigare il clima interno dei locali. Esse non devono avere caratteristiche delle verande, e neppure possibilità di loro adattamento potenziale.

Le serre solari non vengono realizzate allo scopo di ricavare un’area utilizzabile esterna agli edifici, ma specificamente per realizzare un risparmio energetico, e per tale ragione vengono autorizzate. Altra cosa: in questo post non vanno confuse con le cosiddette “pergole bioclimatiche”.

La serra solare ha una precisa finalità, e molto spesso è regolamentata espressamente dalle norme regionali e strumenti urbanistici comunali, prevedendo limitazioni dimensionali (profondità, altezze, volumetria) e caratteristiche costruttive specifiche per evitarne usi distorti quali verande. Tra questi, il parametro limitativo maggiormente usato è la profondità massima, in modo da rendere praticamente inutilizzabile come spazio ad uso di permanenza umana.

Per quanto riguarda i permessi e titoli edilizi necessari all’installazione di serra solare sono spiegati in questo approfondimento.

Sull’argomento è tornato sopra il Consiglio di Stato con sentenza n. 9634/2023, il quale ha riformato la sentenza del TAR Toscana sulla qualificazione di spazio vetrato chiuso (ritenuto riconducibile ad una veranda chiusa) in una istanza di sanatoria edilizia del 2016.

Occorre premettere che la fattispecie è avvenuta nella Regione Toscana, la quale è dotata fin dal 2013 di apposito regolamento regionale sulle definizioni edilizie n. 64R/2013, comprensivo anche della definizione di serre solari.

Nella fattispecie la serra solare risulta realizzata di modeste dimensioni (4,10 metri di lunghezza e 1,65 metri di profondità, altezza 2,70 m), tali da rendere non agevole l’uso con arredi stabili.

Inoltre la presenza di accesso diretto tra la serra solare e le stanze dotate di climatizzazione non è apparsa rilevante a configurarne l’uso di veranda: è stato ritenuto compatibile il collegamento comunicante col locale soggiorno per agevolare il trasferimento di calore creatosi all’interno della serra. Il Consiglio di Stato ha provveduto a riformare la sentenza TAR per carenza di adeguata dimostrazione utilizzo spazi a fini abitativi.

La giurisprudenza amministrativa ha già confermato più volte che le serre solari mantengono la loro esclusiva precipua funzione di apporto di beneficio energetico e costituiscono “volume” non utilizzabile per finalità “umane”. Una diversa interpretazione, infatti, potrebbe comportare un distorto utilizzo di tali impianti allo scopo di ottenere surrettizi ampliamenti volumetrici non altrimenti autorizzabili. (Consiglio di Stato n. 9634/2023, n. 2840/2022).

Certamente occorre specificare che al suo interno non devono esservi predisposizioni e dotazioni atte a consentire l’utilizzo abitativo, anche potenziale: pertanto impianti di climatizzazione al suo interno non saranno proprio un elemento a favore, lasciatemelo dire.

Poi c’è chi sostiene che invece la presenza di particolari impianti scambiatori di calore tra serra solare e spazi abitativi interni sia consigliato per ottimizzare la gestione energetica, ma si cammina sul filo del rasoio della disciplina tecnica di efficientamento energetico L. 10/91 e D.Lgs. 192/05.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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