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Può avere soltanto funzione di supporto energetico, senza arredarla o usarla per aggirarne benefici volumetrici

La serra solare è un manufatto dell’architettura bioclimatica, avente il solo scopo di coadiuvare il riscaldamento dell’edificio con l’accumulo e scambio di energia solare.

In tal senso molte regioni hanno emanato normative con parametri stringenti e strutturali per evitare che qualsiasi serra solare (o anche pergole bioclimatiche) possa essere utilizzata come volume abitativo o produttivo.

Inoltre le stesse regionali hanno previsto parametri e discipline tecniche per evitare che possano essere qualificate come volumi tecnici, limitando certi interventi che potrebbero puntare a maggiorare le volumetrie e sagome edilizie.

Partiamo da un punto fondamentale:

La serra solare ha soltanto una scopo di incentivazione ed efficientamento energetico, tutte le altre funzioni sono escluse.

La presenza di arredi e impianti tecnologici di riscaldamento inseriti in una serra solare costituisce violazione della funzione di serra solare, in quanto fanno presumere un utilizzo diverso e incompatibile con lo scopo della serra. Se è vero che un singolo arredo considerato in sé non comporta la violazione del cambio d’uso, ma l’insieme di arredi è sufficiente per comprovare una complessiva alterazione d’utilizzo.

Provo a riformulare immaginando che un armadietto non sia influente, ma quattro tavolini con sedie direi proprio di sì.

Prendendo spunto dalla sentenza n. 479/2020 del TAR Piemonte, relativa ad un ristorante, che riporta una definizione condivisibile:

<<La migliore prassi tecnica definisce una serra solare come un volume caratterizzato da un involucro prevalentemente trasparente, non riscaldato artificialmente, adiacente ad un volume riscaldato con il quale comunica mediante aperture. La serra può costituire un elemento filtro di ingresso, oppure essere collocata su una copertura o costituire la chiusura di logge, balconi o terrazzi.>>

Pertanto nel caso in cui la serra solare sia utilizzata in maniera non conforme rispetto alla sua natura, ciò comporta illecito edilizio, per qualunque tipo di attività o tipologia di destinazione d’uso. Ciò vale sia per residenziale che attività produttive, per esempio.

Tra Serra solare e Veranda il passo è breve…

Se qualcuno pensa che lo svolgimento delle “normali” funzioni abitative o produttive non costituisca cambio di destinazione d’uso, è fuori strada.

E la questione è indifferente pure sul cambio d’uso urbanisticamente rilevante o meno. In aggiunta, non è possibile ipotizzare di rimanere nell’ambito della manutenzione straordinaria, tramite intervento di sistemazione ambienti interni quando invece si ha estensione della destinazione dell’edificio principale.

O addirittura, viene difficile pensare di qualificare il cambio d’uso in edilizia libera. Al contrario, la principale ragione di esistenza della serra solare sta proprio nella sua funzione e natura di matrice energetica. Tutto il resto è escluso.

Natura e funzione della serra solare 

Infatti, sempre prendendo a riferimento la sentenza del TAR Piemonte n. 479/2020 (e TAR Marche n. 560/2015), emerge un dato importante:

<<Al fine di evitare che qualsiasi serra solare (o) bioclimatica, capace di apportare un beneficio energetico, possa essere considerata come volume tecnico, occorre considerare che la ratio di una legge regionale di incentivazione del risparmio energetico è unicamente quella di migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni e non quella di ottenerne surrettiziamente ampi benefici volumetrici”>>.

La serra ha una propria natura e funzione: non deve cambiare la propria destinazione (anche urbanisticamente intesa) rispetto all’edificio afferente, ma deve mantenere la propria identità ed esiste se impiegata conformemente al proprio scopo.

Una qualsiasi diversa ipotesi di destinazione di tali spazi implicherebbe che i volumi precedentemente utilizzati come serra non possano essere considerati come già esistenti ed legittimati.

Ad esempio, la trasformazione di una serra solare in un locale da adibire a ristorazione (benché sotto forma di veranda) costituisce ampliamento volumetrico e cambio di destinazione e l’intervento non rientra in manutenzione straordinaria definita dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/01.

Le regioni hanno disciplinato questi manufatti

Molte regioni hanno provveduto a introdurre normative che definiscono questi elementi architettonici, tramite parametri urbanistici e dimensioni massime progettuali da rispettare.

Ciò è avvenuto per prevenire appunto comportamenti che potrebbero realizzare volumetrie e manufatti per essere usati con altre finalità, aggirando quindi gli eventuali divieti di incremento volumetrico previsti.

Ad esempio una tipica modalità di limitazione avviene disponendo altezze massime o addirittura profondità in larghezza assai ridotte, rendendo praticamente inutilizzabile l’utilizzo per altri scopi.

Alcune norme regionali possono aver previsto l’ammissione limitata e condizionata di certi impianti tecnologici, per ottimizzare proprio lo scopo della serra solare. Un esempio è la possibilità di inserire degli scambiatori o pompe di calore all’interno della solare per essere collegati agli impianti termici dell’edificio; questa tecnica consente di ottimizzare e controllare al meglio l’apporto solare termico estivo.

La veranda è un’altra cosa rispetto alla serra solare

E’ un manufatto che spesso è realizzato con modeste dimensioni, con caratteristiche e materiali prevalentemente precari: tuttavia costituisce ampliamento volumetrico e modifica di sagoma.

Infatti non può considerarsi neppure elemento pertinenziale dell’edificio, ma un manufatto parte integrante dell’edificio (Cass. Pen. 54692/2018).

Nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale (2016) è stata introdotta la sua definizione:

Veranda: Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili;

Ciò vale anche in caso di chiusura parziale o totale di spazi attraverso superfici vetrate scorrevoli, perchè costituisce aumento volumetrico. E di conseguenza occorre il Permesso di Costruire.
E non soltanto: occorrono anche tutti i relativi titoli edilizi o autorizzazioni previste dalle norme di settore (Paesaggistica, Beni culturali, ecc).

Conclusioni.

Il consiglio che voglio condividere è di far progettare e verificare attentamente la fattibilità della serra solare.
Sconsiglio invece la finalità di cambiarne l’uso, sopratutto per finalità produttive o non residenziali. Sarà assai semplice accertare questo tipo di irregolarità.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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