Occorre dimostrare lo Stato Legittimo funzionale dell'immobile dando priorità alle pratiche edilizie depositate, rispetto agli atti catastali depositati.

Escluso l’inadempimento del venditore se sono note le difformità dell’immobile alla stipula del compromesso.
La Cassazione ribadisce un principio forte sull’eccezione di inadempimento per le compravendite immobiliari.
Il Preliminare di vendita è un contratto dove la parte promittente la vendita dell’immobile, appunto promette di venderlo alla parte promissaria acquirente, in cambio di un corrispettivo.
Molto spesso gli immobili oggetto di preliminari di vendita, i cosiddetti “compromessi”, sono affetti da difformità e irregolarità (o dalla mancanza di Agibilità).
Esse possono variare da quelle irrilevanti fino a salire nella classifica degli illeciti edilizi, per sconfinare infine negli abusi edilizi (cioè sanzionabili pure penalmente).
E ancora, molto spesso i soggetti interessati ad acquistare gli immobili affetti da irregolarità di vario tipo, preferiscono pure loro chiudere un occhio perchè… in effetti quella cosa fa comodo pure a loro.
Interessa il sottotetto adibito a studio, come fa comodo la taverna infilata in cantina, cosi come fa comodo ricavare una camera in più dal portico chiudendolo con vetrate scorrevoli.
Il soggetto interessato all’acquisto spesso si imbatte in immobile irregolari e difformi.
Nel caso in cui tali illeciti e irregolarità siano ben a conoscenza della parte promittente l’acquisto, essi non possono invocare l’inadempienza da parte del venditore.
Infatti la piena consapevolezza di questa circostanza porta ad escludere il promissario acquirente dalla suddetta pretesa di risolvere il contratto preliminare.
Risoluzione del preliminare: APPROFONDIMENTO.
Il principio a mio avviso è corretto, ed è sancito da un fermo principio giurisprudenziale della Cassazione Civile (n. 21659/2019, 25427/2013).
In sostanza, quando si stipula un preliminare e si è consapevoli delle irregolarità e degli abusi edilizi presenti, il promissario acquirente accetta l’immobile con gli annessi e connessi.
Vuoi maggiori info sul PRELIMINARE DI VENDITA? Ascolta il podcast audio
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
DISCLAIMER. Il presente contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa. Non costituisce e non può costituire consulenza tecnica, legale o professionale, né può essere utilizzato come parere in alcuna sede. Ogni immobile e ogni intervento richiedono valutazioni specifiche caso per caso, pertanto resta tutto riservato su inquadramento, fattibilità e soluzioni applicabili.
Articoli recenti
- Destinazione d’uso dell’immobile, contano i titoli edilizi, non il catasto (Cons. di Stato n. 4620/2026).
- Sanatoria sismica impossibile per abusi edilizi effettuati senza permesso di costruire (Cass. pen. n. 23744/2026)
- Stato Legittimo e varianti in corso d’opera: ogni passaggio edilizio deve essere verificato
- Accesso agli atti edilizi, il Comune non può respingere richieste generiche (TAR Piemonte n. 1453/2026)
- Balconi, con aggetto < 1,50 m non fanno distanza perchè esclusi dalla sagoma dell’edificio (R.E.T.)
- Anche se modeste dimensioni, la fissità e caratteristiche funzionali della tettoia rendono necessario il permesso di costruire
