Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
Il termine decennale decorre dall’effettivo momento di raggiunta completezza formale e sostanziale della domanda
Gli archivi comunali conservano ancora molte domande di condono inevase o parzialmente avviate
Alcuni condoni edilizi di abusi comportanti aumento di carico urbanistico sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione, in base all’epoca di ultimazione dell’abuso come da art. 37 L. 47/85:
- Dopo il 30 gennaio 1977: oneri urbanizzazione + contributo costo costruzione;
- Dal 01 settembre 1967 al 30 gennaio 1977: oneri urbanizzazione se previsto dalle leggi regionali;
- Ante il 01 settembre 1967: esenti da oneri;
Durante lo svolgimento di ricerche relative ad un immobile può facilmente capitare di imbattersi in pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/85 e L. 724/94 ancora inevase, in certi casi consistono perfino nel solo frontespizio della domanda e le ricevute dei bollettini di oblazione, privi di qualunque documentazione fotografica, elaborati, catasto, eccetera.
Invece per mia esperienza ho potuto riscontrare che le pratiche del terzo e ultimo condono 2003, nei casi in cui siano ancora incomplete e da rilasciare, erano dotate di sufficiente documentazione e mancanti del passaggio amministrativo sulla vincolistica e paesaggistica.
Essendo trascorso molto tempo dalla prima presentazione, risalente soprattutto agli anni Ottanta e Novanta, potrebbe scattare l’ipotesi dell’avvenuta decorrenza di prescrizione sul pagamento degli oneri nelle pratiche di condono edilizio.
Il termine prescrittivo non decorre dalla presentazione della prima domanda
Su questo punto si fa riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n. 5201 del 3 ottobre 2012.
Il termine decennale di prescrizione sul pagamento degli oneri concessori nei condoni edilizi, se dovuti, decorre in questi termini e modalità:
- 24 mesi dal termine del deposito documentazione completa a corredo della domanda;
- questo termine va inteso come l’effettivo momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi per determinare l’entità del contributo e dei conguagli, in particolare quelli desumibili dagli elaborati grafici e allegati vari, praticamente l’avvenuta completezza formale e sostanziale dell’istruttoria;
- la determinazione del contributo per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria viene effettuata facendo riferimento alle tariffe degli oneri vigenti al momento della presentazione della domanda, a prescindere dall’eventuale silenzio assenso consolidato su essa;
Nella stessa sentenza è sottolineato che il momento di presentazione della domanda di condono non è il termine decorrente la prescrizione del pagamento degli oneri concessori, in quanto la carenza anche di un solo elemento utile alla P.A. impedisce la loro corretta quantificazione, posto che la principale diligenza e interesse a chiudere il procedimento sia a carico del proprietario.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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