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Costituiscono atti giuridici di rilevante incidenza sul territorio e soggetti al vaglio del Consiglio Comunale

Le previsioni del piano generale trovano attuazione attraverso specifici strumenti e procedure

In materia di principi di pianificazione urbanistica e relativa attuazione è importante specificare la competenza degli organi istituzionali deputati e abilitati alla loro adozione.

Sul tema è opportuno ribadire anche gli indirizzi indicati dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato IV n. 04/2017, n. 4027/2016), e seguire le stesse distinzioni operate e condivise dallo scrivente:

  • piano di lottizzazione (o altro strumento di pianificazione attuativa) e schema di convenzione allegato:
    costituiscono atti distinti ma giuridicamente connessi, la cui approvazione non può che avvenire contestualmente da parte dell’unico organo al quale, nell’ambito dell’ente locale, è attribuito l’indirizzo politico-amministrativo in relazione alla pianificazione del territorio, e cioè da parte del Consiglio comunale;
  • piano urbanistico attuativo e schema di convenzione in atto unico:
    formano oggetto di un unico atto di approvazione (competenza del Consiglio comunale);
  • piano urbanistico attuativo e schema di convenzione in atti disgiunti:
    la convenzione propriamente detta, cioè il contratto ad oggetto pubblico stipulato successivamente all’approvazione del piano attuativo, costituisce un atto negoziale autonomo (nel senso di essere giuridicamente distinto dal provvedimento – atto unilaterale di approvazione), la cui sottoscrizione deve essere effettuata dal dirigente del Comune, ex art. 107, co. 3, lett. c) T.U. enti locali”, il quale, se non ha “un potere di modifica e/o integrazione delle clausole, che inciderebbe sul contenuto sostanziale stesso della potestà pianificatoria precedentemente esercitata dal Consiglio comunale”, tuttavia “laddove ritenga che le clausole contrattuali in sé considerate, ovvero lo stesso piano urbanistico attuativo contrastino con disposizioni di legge, ben può rimettere le sue osservazioni all’organo competente, onde sollecitarne una ulteriore valutazione ed, eventualmente, l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990”;

Qualora vengano meno i presupposti fondanti la stessa approvazione del piano attuativo/schema di convenzione, l’amministrazione, la quale ben può verificare la persistenza di detti presupposti fino al momento della stipula (Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2016 n. 3334), non può ritenersi obbligata alla stipulazione della convenzione, ma valuterà la sussistenza di ragioni di revoca dell’approvazione, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990”, ovvero di annullamento del piano già approvato, in esercizio del potere di autotutela (v. sent. n. 4027/2016 cit.).

Approfondimento: Supremazia della Pianificazione territoriale su quella urbanistica

Se il dirigente comunale nutre perplessità circa la legittimità complessiva della previsione attuativa urbanistico edilizia, può (e deve) effettuare verifica tecnico-amministrativa relativamente al piano attuativo e allo schema di convenzione, anche in riferimento ai necessari e susseguenti titoli abilitativi e autorizzazioni da rilasciare.

Più dettagliatamente, al dirigente è demandata questa competenza non tanto per delega effettuata o emanata dal consiglio comunale, piuttosto perchè rientra tra le attribuzioni delle proprie competenze in base al T.U. enti locali.

Essendo delegato a verificare la sussistenza delle condizioni di legittimità di quanto forma oggetto della stipulanda convenzione, egli qualora rinvenga motivi ostativi non solo è tenuto ad astenersi dalla stipula, ma deve rimettere considerazioni ostative al consiglio comunale (Consiglio di Stato IV n. 04/2017).

Lo strumento del piano attuativo,  infatti, costituisce l’ultimo miglio dell’intera filiera verticale della pianificazione del territorio, come anche il relativo schema di convenzione, pertanto anch’essi soggiaciono al principio di reciproca coerenza con gli strumenti sovraordinati.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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