Silenzio assenso sul permesso di costruire non si forma quando manca un documento essenziale per una sua corretta istruttoria, per cui la domanda presentata con una fetta di salame non produce alcunché.

La modifica chiarisce la possibilità di formazione tacita sui permessi di costruire per immobili soggetti a vincoli specifici
AGGIORNAMENTO: la disposizione è stata approvata con successiva L. 182/2025, con ulteriori modifiche, si rinvia al seguente articolo:
Il silenzio assenso è una possibilità ammissibile anche nei permessi di costruire, oltre che alle richieste di condono edilizio, ma presuppone tutta una serie di condizioni ed elementi. In materia di silenzio-assenso si sottolinea la presenza di due orientamenti giurisprudenziali anche in condizioni di irregolarità o incompletezza della istanza, perfino nei casi di contrasto a norme, restando tuttavia impregiudicata la possibilità di annullamento in autotutela postumo. Il mio consiglio è di non fare proprio affidamento a questo istituto di formazione tacita dei titoli abilitativi, insistendo invece per il relativo rilascio.
A livello normativo il silenzio assenso sul permesso di costruire è disciplinato dall’articolo 20 comma 8 D.P.R. 380/01, ed è stata introdotta mediante l’art. 5 L. 106/2011 nella seguente forma:
8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. (omissis).
La norma vigente divide in due categorie l’ammissibilità del silenzio assenso sui permessi di costruire:
- non vincolati: sempre ammissibile;
- vincolati: mai, neppure in presenza dei vari atti di assenso rilasciati;
Nuovo regime e modifiche proposte
La bozza di disegno di legge approvata in C.d.M. del 26 marzo 2024 (un ennesimo decreto semplificazioni) modificherebbe come segue il comma 8 e l’istituto formativo del silenzio assenso al Permesso di Costruire in questa versione, per il quale si attende pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso a costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici e culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti i provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi, (omissis).
Analizzando la nuova formulazione, renderebbe più semplice la formazione del silenzio assenso su immobili vincolati: uso il condizionale perchè il miglioramento è limitato. Infatti dal tenore letterale della norma vigente il silenzio assenso sarebbe escluso sempre in presenza di quei vincoli, anche nei casi in cui i rispettivi enti abbiano già emanato i relativi atti di assenso. Effettivamente si para davanti una situazione illogica e una possibile disparità tra immobili vincolati o meno.
Se ci si pensa bene, tale impostazione risulterebbe disallineata col silenzio assenso ammesso anche nel Condono edilizio dai commi 19 e 20 dell’articolo 35 L. 47/85, aspetto sollevato anche dalla sentenza di Consiglio di Stato n. 9969/2023: essa ha ritenuto errato rifiutare l’applicazione del silenzio-assenso per il solo fatto che l’immobile fosse vincolato, perchè frustra gli obbiettivi di semplificazione amministrativa e certezze delle posizioni giuridiche previste dalla L. 241/1990.
La modifica prospettata si configura per l’ennesima volta come un riallineamento alla giurisprudenza formatasi sull’argomento, arrivando a chiarire che il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire si possa formare su immobili:
- non vincolati: sempre ammissibile;
- vincolati: ammissibile, a condizione dell’avvenuto ottenimento dei necessari atti di assenso con le varie procedure amministrative, compreso conferenza dei servizi;
In attesa di leggere la versione pubblicata ufficialmente, per ora si rimane con queste prospettive.
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