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L’inosservanza del rispetto integra violazione di legge rilevante e reato di abuso d’ufficio

E’ una storia vecchia che ogni tanto riaffiora, la validità di un atto amministrativo si basa su requisiti fondamentali

In edilizia la realizzazione di interventi di nuova costruzione, o di trasformazioni rilevanti, è soggetta al Permesso di Costruire.

La sua efficacia è individuata da un preciso processo o iter amminitrativo, e il suo rilascio è retto da una serie di condizioni e requisiti fondamentali.

Un breve ma coinciso articolo istituisce un principio fondamentale, interamente confermato anche dalla giurisprudenza penale per quanto attiene la casistica di reato d’abuso d’ufficio nei casi in cui ciò non avviene.

Il Testo Unico DPR 380/01 statuisce all’art. 13 che il PdC deve essere rilasciato in conformità e rispetto della cosiddetta Disciplina edilizia ed urbanistica vigente, meglio individuabile nell’insieme di leggi, regolamenti e strumenti urbanistici.

Art. 13 – Competenza al rilascio del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

Il permesso di costruire è rilasciato nel rispetto delle leggi, e quindi anche di quelle di settore

Il rilascio di questo titolo abilitativo edilizio è necessario per gli interventi più rilevanti, ed è un atto amministrativo che racchiude due elementi per essere pienamente efficace:

  • formale;
  • sostanziale;

Requisito necessario è appunto il rispetto dell’iter procedurale che porta al suo rilascio, secondo i canoni previsti dalla legge nazionale, eventualmente integrato dalle disposizioni regionali.

Focalizzando invece il secondo requisito, ovvero il rispetto degli aspetti sostanziali, riguarda proprio la sussistenza del rispetto plurimo nei confronti di:

  • leggi (nazionali e regionali);
  • regolamenti (di qualunque livello);
  • strumenti urbanistici (di qualunque livello);

Leggi intendiamo tutte le normative urbanistiche, ricomprendendo sia quelle meramente urbanistiche, sia quelle settoriali e collaterali, come ad esempio l’Antisismica, la Paesaggistica, i Beni culturali, Vincoli Idrogeologico, Prevenzione incendi, Barriere architettoniche, e quant’altro.

Regolamenti: si intendono tutti quelli emessi per gli stessi fini di regolamentazione e integrazione delle suddette norme al punto precedente, ad esempio i regolamenti edilizi locali (comunali), ma anche gli eventuali regolamenti regionali emanati per attuare norme regionali o nazionali, e tanti altri.

Strumenti urbanistici vi rientrano nella più ampia accezione tutti quegli atti pubblici finalizzati a pianificare, vigilare e gestire il territorio, di ogni livello, come ad esempio:

  • piani regolatori comunali
  • piani territoriali di coordinamento provinciali
  • piani di coordinamento e indirizzo territoriale regionali
  • piani paesaggistici
  • tanti altri…

Il rilascio di un Permesso di Costruire privo della sussistenza dei requisiti sostanziali integra reato di abuso d’ufficio, oltre che a creare le condizioni per il suo annullamento.

Anche la giurisprudenza ribadisce che l’inosservanza dell’art. 13 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, integra il requisito della violazione di legge rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio” (Cass. Sez. III n. 16436 del 31 marzo 2017, Cass. Pen. III, n. 39462 del 19/06/2012, Cass. Pen. VI n. 11620 del 25/01/2007).

Per certi aspetti l’articolo 13 del TUE è una semplice norma di corretto principio, retta su fondamenti di congruità e legalità. 

In buona sostanza il rilascio di un permesso di costruire è fondato sulla presenza e sussistenza di tutte le condizioni di legittimità e legalità, in assenza delle quali il suo rilascio è privo di fondamento.

Il rilascio del Permesso di Costruire in caso di insussistenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi può anche integrare reato penale di falso in atto pubblico.

Chiaramente anche l’esecuzione di opere compiute dietro ad un permesso di costruire, rilasciato in assenza del rispetto di tali requisiti, comporta la loro conseguente e automatica illegittimità, con tutte le conseguenze di rito.

Volendo fare alcuni esempi, facendo riferimento alla sentenza di Cass Pen. Sez. III n. 16436 del 31 marzo 2017, possono comportare illegittimità del permesso di costruire:

  • suo rilascio in zona agricola, consentita solo se necessaria per la conduzione del fondo e l’esercizio di attività agricole, mentre il richiedente non era agricoltore, né titolare di impresa agricola, né iscritto presso la Camera di commercio nella sezione agricoltura, e nella richiesta non era stata illustrata la relazione tra le opere e le esigenze del fondo;
  • contrariamente a quanto prescritto dall’art. 55 della I. reg. Lazio n. 38 del 1999, che richiede una superficie minima di 30.000,00 metri quadrati per poter eseguire un intervento edilizio, nella specie l’area libera da bosco e concretamente disponibile era di soli 16.400,00 metri quadrati;
  • violazione degli artt. 43 (per la mancanza del parere di congruità di un agronomo sotto il profilo agronomico, zootecnico e silvocolturale) e 21 (per essere stata consentita la realizzazione di un magazzino e di una cantina e di un nuovo fabbricato in zona ricadente nel Paesaggio naturale di continuità) delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune;

In questi casi, il rilascio del permesso di costruire rilasciato nel mancato rispetto dell’art. 13 del TUE ha comportato una serie di conseguenze illegittime, tutte derivanti dal rilascio illegittimo dello stesso titolo abilitativo.

Questa sentenza si conclude con la conferma della condanna penale inflitta al sindaco del comune e al tecnico progettista, in quanto contenente false attestazioni.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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