Skip to content

L’opera principale è la tenda protettiva dal sole e agenti atmosferici, con struttura accessoria di sostegno ed estensione della tenda.

Il tema della pergotenda ritorna all’attenzione perchè la sua installazione viene usata e forse abusata in certi interventi, in quanto intervento per il quale non è necessario alcun titolo per la loro realizzazione, cioè niente CILA, SCIA o Permesso di Costruire. Restano ovviamente fatte salve le diverse normative settoriali, prime tra tutti quelle vincolistiche e le disposizioni comunali.

Iscriviti al mio canale WhatsApp

Si parla di quel manufatto accessorio composto da una tenda materiale plastico, avvolgibile anche elettricamente tramite appositi binari a telaio, con unica funzione di ombreggiare e riparare dalla pioggia i fruitori dello spazio sottostante.

ESSENZIALE: per avere una “pergotenda” e non già una “tettoia”, è necessario che l’eventuale copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, così da escludere la realizzazione di nuovo volume (su tale punto, cfr. Cons. di Stato n. 9808/2023, n. 3393/2021; Cons. Stato n. 840/2021).

Tuttavia l’opera è considerata da molto come una tipologia “elastica”, al punto da poter inglobare o giustificare elementi edilizi ibridi o di recente invenzione: tettoie, pergotenda bioclimatica, serre biosolari, e via dicendo.

Altra cosa importante: se la pergotenda viene affiancata da altre opere accessorie, anche in un secondo momento rispetto alla sua istallazione, c’è il serio rischio che le sue caratteristiche costruttive e funzionali possano cambiare complessivamente, configurando altro elemento.

Se sotto la pergotenda ci fate un aeroporto, non è più una pergotenda.

Intanto partiamo dall’inizio: il Glossario dell’edilizia libera 2018 colloca, senza definirle, le pergotende tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (di cui all’art. 6, comma 1, lett. e quinquies, d.P.R. n. 380 del 2001), distinguendole dai gazebo, tensostrutture, pressostrutture e assimilabili collocati tra le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee di cui all’art. 6, comma 1, lett. e bis DPR 380/01.

E quando la norma è muta, indovinate un po’ a chi tocca chiarire? Alla giurisprudenza.

Affinché si possa definire *pergotenda è necessario che l’opera per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili. Deve quindi trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare “tenda”, anche in materiale plastico (c.d. “pergotenda”), a condizione che:

  • l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
  • la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa;
  • gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale”.

*(così Consiglio di Stato n. 5567/2023, sez. IV, 01/07/2019, n. 4472; VI, 03/04/2019, n. 2206; in termini, Consiglio di Stato sez. VI, 09/07/2018, n.4177; Cons. Stato, Sez. VI, 25 dicembre 2017 n. 306, Id., Sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619).

Amovibilità e precarietà.

Non sono necessarie queste caratteristiche, in quanto la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha considerato dirimente l’elemento funzionale ricavabile dalle caratteristiche costruttive del manufatto, per cui se in base a queste ultime non emerge una finalità ulteriore rispetto a quella tipica di assicurare una copertura esterna, l’intervento va fatto rientrare nell’attività edilizia libera (Cons. Stato n. 11065/2023, n. 6035/2023).

Versione con lamelle o alette orientabili/impacchettabili

A quanto pare nella pergotenda è possibile installare le alette frangisole al posto della tenda, per le quali la giurisprudenza esclude quelle solamente orientabili su sé stesse, ammettendo invece quelle completamente retraibili (e pertanto facilmente amovibili).

Praticamente la copertura superiore della pergotenda, quando è completamente mobile e retrattile, rispetta le caratteristiche di pergotenda; in caso contrario, si configura la tettoia.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su