Non ha senso stimare il valore dell'immobile senza accertare lo Stato Legittimo, l'abusività pregiudica la garanzia ipotecaria

La compravendita dell’immobile può contenere alcune incognite, sopratutto quando su di esso gravano illeciti e abusi edilizi compiuti dal precedente proprietario.
Affrontiamo casi in cui vi siano illeciti e abusi edilizi sull’immobile e che siano avvenuti già passaggi di proprietà.
Inoltre è necessario distinguere tra due situazioni possibili in base agli illeciti/abusi:
- già noti alla Pubblica Amministrazione (es. condono edilizio ancora pendente);
- ancora non accertati;
Il regime sanzionatorio e repressivo degli illeciti vale a prescindere dalle suddette casistiche: l’attuale disciplina e ordinamento non prevedono distinzioni o agevolazioni.
[ABUSI EDILIZI E ORDINE DEMOLIZIONE]
Per la normativa lo scopo prevalente è punire i responsabili/proprietari e ripristinare lo stato legittimo dei luoghi. Infatti lo scopo è di garantire e tutelare un ordinato assetto del territorio. Ma sopratutto, il rispetto della pianificazione e disciplina comunale in materia.
La conoscenza e l’accertamento dell’illecito da parte della P.A. comporta azione repressiva.
Una volta accertato l’illecito, l’ente preposto a tutelare l’assetto del territorio deve emettere l’ordinanza di rimessa in pristino. Chiaramente l’ordine di demolizione può essere anche emesso dal giudice competente, a seguito di accertata edificazione in violazione alle norme urbanistiche.
L’ordinanza di demolizione è un provvedimento di carattere reale, e quindi si applica ai proprietari del bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi.
Non esiste alcuna tutela o attenuante a favore dei nuovi o futuri proprietari: il provvedimento di rimessa in pristino si applica comunque anche nei loro confronti.
Riportando il principio della sentenza di Cass. Pen. n. 45848/2019, l’esecuzione dell’ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell’accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall’alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, ciò in quanto tale ordine, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l’acquirente, se estraneo all’abuso, potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione.
I nuovi proprietari non possono vantare alcun diritto o potere di opposizione ai provvedimenti sanzionatori e repressivo, basandosi sul presupposto che gli illeciti siano stati compiuti da precedenti proprietari.
Il principio della sentenza sottolinea che i provvedimenti repressivi hanno piena efficacia, ancorché estranei.
Quello che possono fare è avviare azioni di rivalsa verso i precedenti proprietari.
Chiaramente si apre tutta la questione relativa all’intervenuta prescrizione o decadenza delle azioni di rivalsa da effettuare verso i responsabili o precedenti proprietari.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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