Andiamo avanti con il piano casa e con il codice dell’edilizia, che alla fine passeranno, ma così facendo stiamo costruendo la nostra casa, senza rendercene conto, su un terreno franoso

Variazioni di categorie d’intervento apportate al Testo Unico DPR 380/01 e norme regionali non possono abrogare o modificare le previsioni degli strumenti urbanistici e paesaggistici
Negli ultimi anni ci sono state diverse modifiche al Testo Unico Edilizia DPR 380/01, con le quali sono state più volte modifiche le categorie di intervento e il loro rapporto alle relative pratiche edilizie (oggi in CILA, SCIA, Permesso di Costruire).
Sempre negli ultimi anni si è sentito parlare di “semplificazione” alle procedure edilizie, in particolare con L. 120/2020, L. 34/2022 e L. 91/2022.
Con questi provvedimenti normativi si è provveduto a modificare sopratutto le categorie di intervento edilizio sul patrimonio esistente, quali manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione “pesante”.
Questo tipo di modifiche ha inciso sopratutto sugli immobili:
- sottoposto a vincoli del Codice dei beni culturali e paesaggio D.Lgs. 42/2004;
- situati nelle Zone Omogenee A (centri e nuclei storici) o ad essi assimilati ai sensi del DM 1444/68;
- centri e nuclei storici consolidati
- ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico
Da una parte le definizioni delle categorie di intervento (art. 3 c.1 DPR 380/01) prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, ai sensi del successivo comma.
Ciò significa che le definizioni contenute nei predetti strumenti e regolamenti, qualora divergenti o contrastanti con le modifiche sopravvenute nel TUE, devono essere adeguate (come anche per quelle regionali).
In particolare nella revisione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi si deve conformarsi all’utilizzo delle definizioni del TUE, senza inventare nuove categorie di intervento; essi piuttosto possono (e devono) definire le prescrizioni, limiti e possibilità di intervento per zonizzazione ed edifici. La differenza può apparire sottile, ma c’è, in funzione della gerarchia delle fonti normative e strumenti.
Dall’altra parte le Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Comunale e Regolamento edilizio servono a disciplinare gli interventi ammissibili, e non sono una disciplina “definitoria,” come invece l’art. 3 DPR 380/01 (interessante in proposito TAR Lombardia n. 2650/2022).
Motivo per cui tutte le semplificazioni procedurali previste e calate dall’alto, non possono azzerare le previsioni e discipline pianificatorie e di governo del territorio regionali, provinciali e comunali.
Un esempio recente riguarda le semplificazioni procedurali previste per installare pannelli solari fotovoltaici in categoria di manutenzione ordinaria, cioè edilizia libera, senza autorizzazioni o atti di assenso. In verità le cose stanno diversamente come evidenziato in questo recente special live sul fotovoltaico.
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