L'interpretazione autentica DL 76/2020 rende irretroattivo DM 5.07.1975 alle costruzioni realizzate prima di esso, conferme dalla giurisprudenza.

Una piccola anticipazione estratta dal mio nuovo libro in corso di stesura, scritto assieme all’Arch. Gabriele Tontini.
«Il tuo blog è un oggetto speciale: non solo è un comprovato veicolo di informazioni, ma anche di emozioni, sensazioni e connessioni mentali.
La tua mission di progettista è innegabilmente creare, e realizzare le tue creazioni mentali. Il lato estetico del progetto architettonico è basato anch’esso su canoni filosofici: il blog e le strategie di web marketing sono il veicolo indispensabile per trasmettere le emozioni dei tuoi progetti verso i tuoi committenti. »
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
DISCLAIMER. Il presente contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa. Non costituisce e non può costituire consulenza tecnica, legale o professionale, né può essere utilizzato come parere in alcuna sede. Ogni immobile e ogni intervento richiedono valutazioni specifiche caso per caso, pertanto resta tutto riservato su inquadramento, fattibilità e soluzioni applicabili.
Articoli recenti
- Edifici ante ’75: quando escludere DM requisiti igienici 5 luglio 1975
- Dichiarazione Ante ’67 falsa, rimediabile con atto confermativo per costruzione licenziata posteriormente
- Limite 750 metri cubi Condono L. 724/1994, inefficaci “correzioni” postume
- SCIA condizionata ad acquisizione pareri o autorizzazioni, in mancanza è inefficace
- Demolizione e Ricostruzione, confermati rigidi criteri di continuità dal TAR Milano
- Vendere casa con abusi edilizi, danni doppi per ripristino e deprezzamento
