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L’istituto della formazione tacita della concessione in sanatoria è condizionato a diversi presupposti come la completezza documentale

Torno a parlare di silenzio assenso previsto dalla normativa a favore delle istanze depositate per Condono edilizio, in particolare soffermandoci sulla prima norma straordinaria L. 47/1985.

Vorrei fare riferimento anche al caso del fienile abusivo per il quale il proprietario nel 1985 ha depositato istanza di condono pagando l’oblazione, per il quale nel 2021 riceve richiesta di presentare richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (per il vincolo sopravvenuto nel 2018). Purtroppo tale richiesta viene respinta dalla competente Soprintendenza, con diniego automatico della domanda di condono.

Spesso dico che l’istituto del silenzio assenso è puramente “virtuale”, e mi riferisco a quelle poche casistiche in cui il silenzio della Pubblica Amministrazione assume un significato equivalente al rilascio espresso del titolo abilitativo richiesto. Personalmente consiglio di fare finta che non esiste e addivenire al rilascio della concessione in sanatoria, a costo di attendere mesi.

Anche perchè non esiste una procedura che obbliga la competente P.A. a rilasciare per il condono edilizio un qualunque “certificato” o attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso: nessun Comune si prenderà una responsabilità così grande, perchè per rispondere formalmente dovrebbe prima fare una completa istruttoria della pratica. E tanto vale che provveda a rilasciarlo o dare diniego ove previsto.

Rammento anche i criteri essenziali utili a distinguere la configurabilità e inconfigurabilità del silenzio assenso, utile per i casi di istanze non conformi alla legge.

Silenzio assenso e condono edilizio, due nozioni che non vanno d’accordo

Nell’ambito del Primo Condono Edilizio 1985 il silenzio assenso è espressamente previsto nel procedimento amministrativo disciplinato dall’articolo 35 L. 47/85; si ricorda che la disciplina del silenzio-assenso sulla domanda di condono è stata integrata con maggior severità con l’articolo 39 comma 4 Legge 724/1994 (in occasione del Secondo Condono edilizio).

Da tale norma emerge come il silenzio assenso si possa formare soltanto in presenza di tutti i presupposti da essa indicati e, in particolare, in presenza di una documentazione completa degli elementi richiesti dall’articolo riportato (Cons. di Stato n. 3676/2023).

E qui nasce un problema sostanziale: quale criterio o procedura occorre per attestare la piena completezza documentale, sia per elaborati che per relazioni varie. Oppure: se in una pianta manca una quotatura, è sufficiente per considerare non formato il silenzio assenso? Chi stabilisce questa nuova demarcazione? E’ un po’ quello che accade analogamente a CILA e SCIA, e per vecchie DIA, in cui la incompletezza documentale potrebbe creare noie.

Tra questi elementi vi devono essere il pagamento integrale dell’oblazione, degli eventuali oneri concessori, e soprattutto sia corredato di tutta la documentazione prevista per la sanatoria, non potendo altrimenti determinarsi l’effetto sanante per il decorso del termine segnatamente previsto dall’articolo 35 L. 47/85 combinato con l’articolo 39 c.4 L. 724/94 (vedi tra le tante sentenze del Consiglio di Stato n. 98/2020, n. 5061/2019).

Inoltre se l’istanza di condono edilizio è basata su falsi presupposti o infedele, il silenzio assenso non è operante a prescindere.

Se poi l’immobile oggetto di condono è sottoposto a qualche vincolo, ad esempio quello paesaggistico, la formazione del silenzio assenso è condizionata all’acquisizione del parere favorevole dall’autorità preposta a tutelare il vincolo.

Se il vincolo arriva dopo l’istanza di condono edilizio

E’ fuori dubbio che l’introduzione o sopravvenienza del vincolo in epoca successiva alla domanda di condono non ancora esaminata/rilasciata, richiede la sua valutazione e rilascio di parere favorevole. E ciò anche se avviene a distanza di decenni.

Ipotizziamo un vincolo paesaggistico sopravvenuto dopo la domanda di condono ancora inevasa: esiste un fermo orientamento che rende obbligatoria la pronuncia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ex art. 32 L. n. 47/85 per rilasciare il condono edilizio, obbligo che sussiste al momento in cui deve essere esaminata e valutata l’istanza di sanatoria (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20/1999).

In altre parole il momento che riguarda la valutazione dell’istanza di condono è l’istruttoria comunale, che per vari motivi potrebbe protrarsi per diverso tempo. Finché essa rimane aperta, rimangono altrettante aperte le possibilità dell’arrivo di un vincolo per qualsiasi ragione: piani paesaggistici, nuovi interessi culturali, leggi regionali, revisioni strumenti urbanistici comunali, eccetera.

Conclusioni e consigli

Ecco perchè consiglio a tutti, colleghi Tecnici compresi, di non fare affidamento astratto all’avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di condono: perchè non sappiamo mai se si sia formato davvero e se viene considerato tale dalla P.A.

Il consiglio utile che vorrei dare è di ignorare proprio l’esistenza del silenzio assenso, e di puntare a ottenerne il rilascio, per rendere certa la posizione del cittadino verso la P.A.

Non consiglierei di affidarsi alla (presunta) formazione del silenzio assenso, per poi scoprire a posteriori che si era fatto affidamento ad una credenza rivelatasi fatale.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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