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  • Carlo Pagliai
  • SCIA

Nel 2011 la DIA fu sostituita dalla SCIA con l’apparente “vantaggio” di anticipare l’inizio lavori dei cantieri.

Quello che non è stato veicolato bene, a giudicare dai commenti e quesiti che ricevo dai colleghi, è il pesante incremento di responsabilità penale nei confronti dei professionisti in caso di falsa attestazione nella SCIA.

Il professionista con la DIA diventava esercente di « pubblica necessità », la stessa disposta dall’art. 359 del Codice Penale; [1] a tale ruolo fu associata la responsabilità penale dell’art. 481 del Codice Penale [2] ovvero il reato di Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
La pena per il reato commesso con DIA ancora oggi prevede la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516, ed esse si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro (ogni incarico professionale ha scopo di lucro).

Con la SCIA si aggrava la responsabilità penale.

Tutto ha origine dalla sostituzione dell’art. 19 L. 241/1990 apportata dalla L. 122/2010 art. 49 comma 4/bis, che ha introdotto una nuova responsabilità penale del tecnico asseverante e quindi un ipotesi di reato più grave del falso ex art. 481 C.P:

« Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita’, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e’ punito con la reclusione da uno a tre anni. »

Da notare subito la riserva iniziale relativa alla maggiore gravità del reato derivante dalla fattispecie.
Rispetto a prima ciò che era il massimo della pena detentiva oggi diviene il minimo, ovvero un anno, e il massimo si estende invece fino a tre anni; scompare inoltre la sanzione amministrativa accessoria prevista per i reati di falsità della DIA.


Note e Riferimenti:

[1] Art. 359 Codice Penale.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione;

[2] art. 481 Cod. Penale.
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità:  

Chiunque, nell’esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 [c.p. 31]. 
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [c.p. 70, n. 2];

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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