Chi acquista un immobile all’asta fa affidamento sulla relazione dell’esperto nominato dal giudice, soprattutto per superficie, consistenza, condizioni strutturali, regolarità e difformità edilizie, nonché sull'effettive caratteristiche del bene, riportate nella perizia.

Neppure il tempo di metabolizzare il provvedimento che lo Stato contesta violazioni sulle competenze esclusive
Brutta gatta da pelare, la nuova L.R. Sicilia n. 16/2016 del 10 agosto 2016 è stata impugnata per vizi di incostituzionalità del famigerato Titolo V.
N.B: IL TESTO E’ STATO SUPERATO DA LR SICILIA 2/2022
L’evoluzione di questo contrasto costituzionale sarà ancora più interessante da seguire perchè la Sicilia è regione a statuto autonomo.
Il Governo ha impugnato quel provvedimento in materia di edilizia pubblicata sul BURS n. 36 (suppl. ordinario) il 19/08/2016, con cui veniva in parte recepito sul territorio regionale le disposizioni del T.U.E. DPR 380/01.
Da quanto si legge nello scarno comunicato del Governo, sono due i punti di supposta incostituzionalità:
- impianti di energia rinnovabile, in quanto competenza esclusiva statale;
- « altre norme di edilizia eccedenti dalle competenze statutarie in violazione col Titolo V, in contrasto con l’ordinamento comunitario e disciplina statale in materia di tutela dell’ambiente, invadendo altresì materie di ambito civile e penale (…omissis…) »;
Sicuramente l’oggetto principale di contrasto sarà…. l’assenza della Doppia conformità urbanistica.
La giurisprudenza amministrativa ha disinnescato più volte provvedimenti di Sanatoria Giurisprudenziale perchè lesivi del principio cardine di uniforme legalità sul territorio nazionale.
La Corte Costituzionale ha più volte cassato norme regionali emanate in tal senso, finalizzate a consentire procedure e principi più semplici per le sanatorie edilizie (Toscana docet, ad esempio).
Voglio sbilanciarmi: sulla singola conformità edilizia la Sicilia avrà la peggio nel contenzioso costituzionale
Rispetto alla versione vigente nell’art. 36 del T.U. nazionale, la Legge regionale siciliana non contempla più la dicitura “vigente sia al momento della realizzazione dello stesso“ dalle procedure di accertamento di conformità per le sanatorie edilizie.
La Doppia Conformità non è solo una regoletta condizionale, bensì una filosofia strettamente saldata a principi costituzionali di legalità
Concludo rivolgendomi ai colleghi siciliani:
se avete intenzione di utilizzare la vigente procedura di sanatoria con la singola conformità vi consiglio di adoperarvi e alla svelta, probabilmente ad occhio e Crocetta vi rimangono sei mesi prima di vedervi passare all’applicazione dell’intero articolo 36 del DPR 380/01.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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