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Il pagamento della sanzione pecuniaria non comporta una regolarizzazione dell’illecito

Ho perso il conto su quante volte ho parlato di fiscalizzazione nel blog (elenco articoli). Tuttavia ho visto girare un articolo scritto da altro soggetto in cui sostiene che la fiscalizzazione è una regolarizzazione. Giammai, non è così, almeno nell’attuale vigente ordinamento normativo.
E la questione si complica quando si parla di SuperBonus 110 da effettuarsi su immobili fiscalizzazioni.

Più volte si è parlato di una possibile soluzione per mantenere in opera illeciti e abusi edilizi insanabili. Stiamo parlando di quella sottocategoria di opere compiute in parziali difformità dal Permesso di Costruire, che tuttavia non soddisfano i requisiti di doppia conformità richiesti dalla procedura ex art. 36 D.P.R. 380/01.

Esiste infatti una ridotta possibilità di rientrare nella casistica prevista dall’art. 34 c.2 D.P.R. 380/01, cioè degli illeciti edilizi non demolibili perché pregiudicano la parte realizzata in maniera legittima. Quasi sempre il motivo che dimostra il pregiudizio della parte legittima dovuto dalla parte difforme è di natura statica o strutturale.

Prima di proseguire, consiglio questo mio video:

Importante premessa: per rientrare in questa fattispecie, deve essere chiaramente distinguibile la parte legittima da quella parzialmente difforme.
In caso contrario se non si può operare questa distinzione, si passa dalla ipotesi di parziale difformità a quella più grave di Totale difformità dal permesso.
E in questo caso, a meno di non rientrare neppure nell’art. 33 DPR 380/01 cioè nello opere difformi a ristrutturazione edilizia “pesante”, non si può procedere con la procedura di “fiscalizzazione”.

Inoltre il quadro si complica se l’illecito è avvenuto su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico: infatti con aumento di volume, si viene esclusi dalla Compatibilità Paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004, e di conseguenza sono dolori.

Di conseguenza, la fiscalizzazione per parziali difformità al PdC non rimovibili, non è ammessa se comportanti aumento di volume o superficie su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico.

Fiscalizzare l’abuso significa pagare una sanzione sostitutiva alla mancata possibilità di demolizione.

La cosiddetta “fiscalizzazione” ex art. 34 c.2 DPR 380/01 è una procedura con cui viene applicata una sanzione pecuniaria proporzionale al doppio del costo di produzione o al valore venale (a seconda rispettivamente della destinazione residenziale o non residenziale) e fatto salvo eventuali norme regionali.

La possibilità di fiscalizzare la sanzione demolitoria deve essere valutata dalla PA in fase esecutiva e successiva all’ordine di demolizione.

Il provvedimento di “fiscalizzazione” adottato dall’autorità amministrativa per le parziali difformità dal PdC, in ogni caso, non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell’illecito ed, in particolare, non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Cass. Pen. 28747/2018, n. 19538/2010, 13978/2004).

Il pagamento della sanzione pecuniaria consente in via transitoria la permanenza (condizionale) di queste opere illecite.

Non si tratta, dunque, di una regolarizzazione dell’illecito, bensì della presa d’atto da parte della P.A. dell’impossibilità di provvedere alla eliminazione delle conseguenze dallo stesso derivate, in considerazione degli interessi, ritenuti preminenti, di conservazione delle rimanenti parti assentite; il che non equivale a conferire una patente di liceità a dette opere (Cass. Pen. 28747/2018).

Anche dal versante amministrativo si applica lo stesso tipo di ragionamento: in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale (Consiglio di Stato sentenza n. 1468/2021).

Per giunta, non essendo la procedura di regolarizzazione secondo art. 36 DPR 380/01, con la fiscalizzazione non si può neppure ottenere l’estinzione dei reati contravvenzionali (sanzioni penali, ndr) prevista dall’art. 45 DPR 380/01, appunto solo in caso di ottenimento del Permesso di Costruire in Sanatoria.

In una frase: la Fiscalizzazione non regolarizza un bel niente, lascia soltanto l’abuso in situ.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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