Nello Stato Legittimo sono state inserite le sanzioni pecuniarie per indemolibilità senza assumere valore sanante
Vanno inserite nello Stato Legittimo dell’immobile, ma non condona gli abusi indemolibili con sanzione pecuniaria
Il D.L. 69/2024 ha modificato la definizione di Stato Legittimo dell’immobile, integrandola con le ulteriori informazioni e verifiche da svolgere per ricostruire tutti i profili di legittimità e conformità urbanistico edilizia dell’immobile, stratificatisi nel corso del tempo.
Oltre al dubbio applicativo se considerare l’ultima pratica edilizia generale davvero sanante per tutte le irregolarità pregresse ad essa, è necessario esaminare il nuovo ruolo delle cosiddette fiscalizzazioni edilizie.
Parliamo invece degli effetti e ruoli riconosciuti a quelle sanzioni pecuniarie pagate per abusi non sanabili (senza doppia conformità) e neppure demolibili perchè pregiudizievoli della parte legittima del fabbricato, elencate in breve dal DPR 380/01 e soprannominate appunto “fiscalizzazione”:
- parziali difformità dal permesso art. 34 c.2
- assenza o difformità in ristrutturazione edilizia “pesante” art. 33
- opere rientranti in SCIA art. 37 c.1,2,3
- annullamento permesso di costruire art. 38
L’articolo 1 c.1 lettera b) punto 2 del Decreto Legge n. 69/2024 “Salva Casa” ha provveduto a inserire nella definizione generale di Stato Legittimo il seguente periodo:
“Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre altresì il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.”;
Qualcuno potrebbe attribuire alla fiscalizzazione un valore implicito di sanatoria edilizia, o perfino condono edilizio, ma forse è il caso di rimanere prudenti: a meno che il legislatore non intenda precisare la questione con emendamenti al D.L. 69/2024, forse è il caso di inquadrare meglio il ruolo della fiscalizzazione all’interno della rappresentazione dello Stato Legittimo di cui all’articolo 9-bis comma 1-bis D.P.R. 380/01.
Fiscalizzazione in Stato Legittimo a livello formale o sostanziale?
Il D.L. 69/2024 ha inserito le procedure di fiscalizzazioni concluse con pagamento sanzione pecuniaria nella ricostruzione dello Stato Legittimo, rispettivamente articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38 (i commi 4, 5, 6 dell’articolo 37 appaiono probabili refusi, perchè non sono fiscalizzazione, mentre l’articolo 38 è già inserito al punto precedente assieme alle sanatorie edilizie).
Per come è stata scritta la norma, a mio avviso significa che tali fiscalizzazioni non assumono valore di sanatoria edilizia: lo scopo evidente è di evidenziare le parti fiscalizzate nella dimostrazione della regolarità dell’immobile. Ciò a conferma di quanto già avanzato nel mio ultimo libro sullo Stato Legittimo.
Questa disposizione porta a chiarire il precedente dubbio formatosi tra gli operatori e professionisti circa la rappresentazione delle porzioni immobiliari, oggetto di fiscalizzazione conclusa, all’interno della ricostruzione dei profili di legittimazione e conformità urbanistica ed edilizia del fabbricato o unità immobiliare.
In molti non sapevano se e come inserire queste porzioni fiscalizzate nella dimostrazione delle tolleranze edilizie, per esempio. Adesso è stato chiarito: le fiscalizzazioni vanno inserite, rappresentate ed evidenziate nelle verifiche di Stato Legittimo e relative tolleranze, in modo tale da consentire una immediata lettura al funzionario pubblico quando riceve le pratiche edilizie CILA, SCIA e Permesso (anche in sanatoria), oppure quando si produce l’obbligatoria relazione tecnica negli atti di trasferimento tra vivi come la compravendita ai sensi dell’articolo 34-bis c.3 D.P.R. 380/01.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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