Diritti edificatori trasferiti su fondi altrui vanno accertati e sottratti dalle vigenti capacità previste dallo strumento urbanistico comunale

Titoloni a parte, cambiano sensibilmente le procedure autorizzative edilizie
Ormai non ci sono più scuse, dal 1 Luglio 2017 si applicano le modifiche apportate dal D.Lgs 222/2016
Sono poche le regioni ordinarie che hanno emanato recepimento di questo decreto nelle proprie legislazioni regionali.
Invece molte regioni si sono, e si stanno adoperando, per diffondere la modulistica unificata ed emessa in base alla Conferenza Unificata.
Certamente, in base ai rispettivi recepimenti regionali, sarà necessario poi conformare (ancora una volta) la modulistica unificata regionale alla nuova legislazione.
A livello di regimi amministrativi sarà operativa una vera “ristrutturazione” delle pratiche edilizie, tranne per il Permesso di Costruire e le procedure di accertamento in sanatoria. Restano pure ferme le disposizioni legislative emanate in passato per i condoni edilizi.
Sicuramente la principale novità del settore edilizio riguarda la revisione delle tipologie di pratiche edilizie da presentare, e le relative categorie di intervento, specificatamente definite da apposita tabella che forma parte integrante del decreto.
Procedure come la DIA, e la Super-DIA andranno definitivamente in pensione; anche la CIL sparirà, al suo posto una nuova Comunicazione solo per casi di particolare contingenza.
Invertiti i ruoli tra SCIA e CILA sulla residualità delle opere edilizie.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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