Skip to content

Possibile ristrutturazione ricostruttiva mantenendo sagoma e posizione sul confine esistente

Fino a pochi anni fa era di fatto impossibile demolire e ricostruire un edifici in maniera fedele, mantenendolo sul posto con la stessa forma, quando era situato a distanze dai confini inferiori a quelle previste dalla più recente normativa o quelle maggiorate dai regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali.

Si arrivava a situazioni paradossali in cui l’edificio legittimamente costruito decenni fa non potesse essere ricostruito in maniera identica sul posto, perchè la ricostruzione di esso configurava nuova costruzione e pertanto (assurdamente) assoggettata al rispetto di distanze probabilmente maggiori. Per ovviare a questo problema si sono visti i più disparati interventi di ristrutturazione edilizia conservativa effettuati con “scuci e cuci” continui, arrivando di fatto alla sostituzione pressoché integrale di intere pareti, elementi o perfino la costruzione. Pertanto, arriviamo al quesito: oggi posso demolire un edificio e ricostruirlo sul posto esattamente come era e dove era, e quale normativa lo prevede? Risposta affermativa.

Restano invece assoggettate alle nuove vigenti distanze legali le nuove costruzioni e le porzioni aggiuntive costruite per la prima volta rispetto alla sagoma legittimamente preesistente (vedi approfondimento).

WhatsApp canale carlo pagliai

Iscriviti al mio canale WhatsApp

L’intervento legislativo per ricostruire integralmente in loco

Oggi è possibile farlo grazie all’articolo 2-bis comma 1-ter del testo unico edilizia DPR 380/01, inserito con l’ultima modificata apportata dall’articolo 10 D.L. 76/2020 (L. 120/2020), che ha sostituito la previgente versione prevista dall’articolo 5 D.L. 32/2019 (che in effetti, la forma testuale lasciava un po’ a desiderare). Prima dell’entrata in vigore del D.L. 76/2020 la giurisprudenza si era già orientata a consentire la demolizione e ricostruzione del fabbricato, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, purché effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo; in caso diverso, le eventuali disposizioni derogatorie sulle distanze devono comunque essere previste dai Comuni nell’ambito degli strumenti urbanistici (Consiglio di Stato n. 6282/2020).

Detto ciò, Il legislatore è intervenuto sul Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/01, sostituendo il comma 1-ter, dell’articolo 2-bis, tramite l’articolo 10 n. 76/2020 (L. 120/2020), allo scopo di semplificare l’ambito degli interventi di ristrutturazione e rigenerazione urbana, adeguamento sismico ed energetico, di edifici esistenti. Tale disposizione stabilisce che: «in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione e’ comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.».

Questa nuova disposizione ha introdotto, e in un certo senso confermato, il principio secondo cui ogni opera di demolizione e ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove quest’ultimo risulti “legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste, a prescindere da:

Presupposto: le distanze legittimamente preesistenti

Tutto quanto sopra ruota attorno ad un presupposto essenziale: la collocazione di un immobile a distanze legittimamente preesistenti, ovvero sia in luogo dello… Stato Legittimo conforme: questa impostazione porterebbe ad escludere i benefici verso l’immobile abusivo o le relative parti. Sulla questione esistono infatti due orientamenti contrapposti in quanto derivanti dalla giurisprudenza civile e amministrativa, meglio dettagliati di seguito.

Incentivi volumetrici riconosciuti potrebbero derogare le distanze

La disposizione dell’anzidetto comma 1-ter prevede anche la possibilità che eventuali “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all’intervento” possano essere collocati sul filo dell’edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell’altezza del manufatto demolito (sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti). Questo punto merita rinvio ad apposito approfondimento, in quanti molti confondono il termine “incentivi” con “incrementi“: ammettere l’equivalenza tra queste nozioni vanificherebbe l’intento iniziale della fedele ricostruzione “distanziale”, in quanto verrebbero assorbite tutte le sostituzioni edilizie e ricostruzioni di organismi diversi. L’incremento di volumetria dovrebbe essere espressamente ammesso con norme aventi natura speciale e straordinaria, vedi norme regionali (Piano Casa o similari), oppure da strumenti urbanistici comunali. Gli incentivi volumetrici sono soltanto incrementi di volumetria “di scopo”, cioè finalizzati a ottenere un determinato obbiettivo dichiarato. Per esempio, mi è capitato un piano regolatore comunale che concedeva incremento volumetrico del 20% qualora la ricostruzione dell’edificio comportasse l’arretramento dal filo stradale esistente.

Lo scopo non è quello di sostituire un capannino agricolo sul confine con una palazzina di otto piani (Milano docet, ultimamente), bensì è di ammettere la ricostruzione fedele sul posto: il termine incentivo, invece, va circoscritto alla sottocategoria di incrementi volumetrici concessi per invogliare l’intervento verso precisi scopi (vedi rigenerazione urbana, essendo il movente animatore del D.L. 76/2020).

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su