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E’ consentito correggere le evidenti inesattezze contenute in concessioni in sanatoria entro certi limiti e condizioni

Più sono vecchie le istanze di condono edilizio, più è probabile che sia state presentate, esaminate e rilasciate sulla base di elaborati grafici, relazioni e rappresentazioni meno esaustivi agli occhi di noi “contemporanei”. Possiamo quindi rettificare pratiche edilizie già rilasciate o concluse, e a quali condizioni?

Infatti noi oggi ragioniamo nei canoni di tolleranza edilizia 2%, Stato Legittimo e rilievi laser scanner; nel 1985 si usavano china, rilievo a nastro e carta. Le domande di condono, visto i tempi stretti di presentazione, furono presentate in fretta e furia, in certi casi anche sulla base dei dati forniti “a occhio” dal committente, non c’era tempo per fare accesso agli atti e rilievi.

Non è poi difficile imbattersi in difformità edilizie dai rilievi e disegni tecnici approssimativi del passato: le vecchie pratiche edilizie possono contenere errori grafici e configurare abuso edilizio.

Questo è una parziale casistica delle pratiche presentate a seguito dell’entrata in vigore della L. 47/1985, la prima legge sul condono edilizio straordinario. Forse un po’ meglio è andata per i due successivi provvedimenti di condono, cioè L. 724/94 e D.L. 269/2003.

A prescindere dall’epoca della presentazione dell’istanza, è possibile che comunque l’istruttoria sia andata a buon fine col rilascio della concessione edilizia in sanatoria o dell’autorizzazione edilizia in sanatoria.

Oggi però andiamo a ricostruire e studiare lo Stato Legittimo degli immobili e siamo costretti doverosamente a riscontrare la correttezza di questi condoni edilizi rilasciati.

Come ci possiamo comportare se troviamo oggi incongruenze tra quanto condonato e l’effettivo stato dei luoghi, anche se (per davvero) l’immobile non è mai stato toccato e trasformato?

Le incongruenze risultanti tra lo stato effettivo odierno e quanto condonato si possono correggere perché consistenti in mero errore materiale, oppure bisogna fare una “sanatoria del condono” aventi per oggetto le irregolarità mai compiute perchè preesistenti al condono?

Ve lo spiego nelle prossime sezioni dell’articolo.

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Rettifica condoni edilizi rilasciati è ammissibile, a condizione che…

Si premette che la procedura amministrativa di rettifica del condono edilizio non è tipizzata espressamente come procedura, piuttosto consiste in un riesame e rifacimento istruttoria di quanto già presentato, unito a quanto oggetto di rettifica.

L’istanza di rettifica praticamente si configura come un procedimento amministrativo “di secondo grado”, passatemi il termine improprio.

La rettifica di una domanda di condono ancora pendente o perfino rilasciata è finalizzata a correggere un errore materiale in senso tecnico-giuridico, ed è ammissibile ogni volta che sia riscontrata una discrasia oggettiva, cioè oggettivamente rilevabile dal titolo rilasciato in sanatoria e normalmente riconoscibile come errore palese, cioè senza svolgere particolari accertamenti e sforzi interpretativi.

Altra condizione per proporre istanza di rettifica è dimostrare l’oggettivo mero errore materiale nella rappresentazione dell’illecito edilizio oggetti di sanatoria, il rispetto di tutti i requisiti/presupposti comunque previsti per accedere al Condono (es. datazione certa, consistenza, preesistenza, ecc).

Inoltre sarà opportuno dimostrare inconfutabilmente che non vi siano stati errori compiuti dall’Amministrazione competente nelle istruttorie di condoni concluse o pendenti.

Lo scopo evidente è quello di evitare tassativamente che dietro un’istanza di rettifica possa nascondersi l’intenzione di condonare irregolarità compiute posteriormente, cioè senza averne titolo e presupposti.

Quindi, nei casi in cui la variazione di rettifica configurasse cambiamento sostanziale della domanda di condono, essa è inammissibile.

Ad esempio, se il soggetto interessato presenta a rettifica una condizione di fatto sostanzialmente diversa da quella dichiarata, non è possibile dare seguito: nell’ambito delle procedure di condono di abusi edilizi, avendo queste ultime natura eccezionale e dunque tassativa, la relativa istanza di rettifica non è suscettibile di estensioni, di integrazioni o modifiche sostanziali compiute successivamente alla scadenza del termine perentorio di presentazione.

Certamente, è possibile che le istanze di condono del passato possano contenere elaborati grafici, piante, sezioni e prospetti con errate quotature (quando va bene) oppure disegnate a china su carta con misure che risultano incongruenti a quelle ricavabili dalla scala di rappresentazione grafica o simili.

Rettifica condono nella giurisprudenza

Non ho riscontrato molta giurisprudenza amministrativa in merito, però devo sottolineare che esiste una consolidata prassi avviata da anni nei Comuni: spesso molti enti pubblici hanno perfino disposto procedure regolamentate per consentire la rettifica dei condoni, inquadrando i relativi oneri, tempistiche e condizioni.

Generalmente queste condizioni di verifica e di accesso sono molto severe, e spesso ho l’iter di rettifica del condono viene suddiviso in due fasi consecutive:

  1. Pre-verifica delle condizioni di accesso
  2. Riesame e rettifica del Condono, in presenza delle condizioni favorevoli al punto 1)

In materia di rettifica condono posso riportare uno stralcio utile ripreso dal TAR Lazio n. 7219/2023: in linea di principio, vale anche per la correzione di errori materiali contenuti nei provvedimenti amministrativi (e quindi, correlativamente, anche nelle istanze dei privati rivolte a sollecitare l’esercizio del potere) il principio secondo cui essa è consentita quando si versi in fattispecie di incongruenze o inesattezze rilevabili ictu oculi dall’esame stesso del documento o del suo corredo, senza necessità di compiere nuove o diverse valutazioni di merito (per diverse fattispecie, vedasi T.A.R. , Roma , sez. III , 14/10/2022 , n. 13100; T.A.R. , Roma , sez. II , 29/11/2021 , n. 12359), mentre, “laddove la modifica attenga ad elementi di fatto o presupposti motivazionali che costituiscano diversità di oggetto e di effetti sostanziali, il provvedimento “innovativo” avrà efficacia propria, costituendo una rinnovazione della volizione amministrativa, come tale suscettibile di produrre autonomamente gli effetti propri di quest’ultima (in sostituzione del provvedimento originario, che dunque perde la propria efficacia” (cfr. T.A.R. Roma, n. 12359/2021, sopra richiamata).

Mi riservo in futuro di aggiungere qui oppure in altri articoli e video ulteriori dettagli e giurisprudenza utile agli operatori del settore.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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