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L’assenza delle quotature nei progetti edilizi potrebbe evidenziare irregolarità dell’immobile

Devo riprendere l’argomento aperto poco tempo fa sulle possibili difformità edilizie derivanti dai rilievi e disegni tecnici svolti in maniera approssimativa in passato.

In quell’articolo avevo evidenziato per esperienza diretta come la ricostruzione dello Stato Legittimo dell’immobile comporti l’acquisizione dei pregressi titoli abilitativi comunque denominati, assieme ai vari titoli previsti dalle norme di settore.

Il fatto è che nelle vecchie pratiche edilizie le carenze di quotature e rappresentazione grafica presenti possono essere interpretabili come abuso edilizio, ai nostri occhi contemporanei.

Mi riferisco alla discordanza risultante tra misura quotata e quella oggettivamente misurabile in scala col righello.

Questo perchè nei tempi anteriori alla digitalizzazione lo svolgimento dei rilievi e dei disegni a mano era assai più speditivo, per strumenti e mezzi tecnici allora disponibili.

E’ pur vero che la precisione è una scelta e un metodo professionale: o ce l’hai, oppure no; quindi se si voleva essere precisi al centimetro, era comunque possibile farlo anche allora.

Piccola anticipazione: la quotatura vince sul segno grafico, per convenzione internazionale di rappresentazione del disegno tecnico.

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In questo post volevo evidenziare e integrare quanto già scritto in quello precedente, cioè:

La misura quotata prevale sulla stessa ricavabile da misura diretta.

Quante volte abbiamo con gli accessi agli atti ci arrivano vecchie pratiche edilizie, in cui la larghezza di una stanza è quotata 3,00 metri, mentre col righello la misura in scala 1:100 risulta diversa tipo 3,20 metri?

E magari le misure e quotature complessive non tornano con quelle parziali, ricavabili anche dalla classica misurazione fatta col righello.

Per chi ha manifestato dubbi al riguardo non farà fatica a trovare regolamenti edilizi comunali dove è riportata la regola di prevalenza delle quotature rispetto alle misure ricavabili non quotate. Questa regola è necessaria affinché la Pubblica Amministrazione competente sia messa in condizione di valutare la corretta consistenza dell’immobile e la piena conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico edilizia.

Altrimenti si corre perfino il rischio di veder mettere in discussione la validità ed efficacia dei permessi edilizi, anche passati, perchè la carenza di rappresentazione e quotature potrebbe configurare incompletezza sostanziale del titolo abilitativo edilizio già rilasciato. E a queste condizioni, si possono aprire gli scenari di un possibile annullamento in futuro, certamente in base a diverse condizioni. Ho trovato degno di nota la sentenza T.R.G.A. Trento n. 516/2015.

Inoltre, in tutte le scuole tecniche e corsi di laurea viene insegnato che le rappresentazioni grafiche progettuali e dei rilievi tecnici devono contenere le quotature, secondo le convenzioni internazionali (ad esempio la norma UNI EN ISO 128-20:2002), altresì insegnando che tra misura diretta ricavabile in scala e quella quotata, prevale sempre quest’ultima.

Certamente la difficoltà nasce quando la carenza delle quotature è accompagnata da tratti lineari fuori scala o esuberanti il normale errore tollerabile riferito all’effettivo stato dei luoghi.

E lì si possono aprire le possibili contestazioni di illeciti e irregolarità edilizie; in questi casi bisogna valutare caso per caso, e fare ricorso al buon senso comune da ambo le parti, cercando di attenuare le difficoltà. Ed è anche per questo servono (davvero) le tolleranze edilizie, un istituto tutto da migliorare sotto diversi aspetti nell’art. 34-bis DPR 380/01.

Magari questo aspetto dovrebbe essere inserito subito nel DPR 380/01 come tolleranza speciale e perfino rettificabile, altrimenti tanto vale dichiarare subito abusivi buona parte di vecchie licenze edilizie.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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