Il diverso utilizzo abusivo del garage fa venire meno il mantenimento dell'accesso carrabile concesso per stazionare i veicoli


Carlo Pagliai
Autore
La scelta dei locali non prescinde dalla corretta destinazione d’uso, discorso a parte per associazione promozione sociale
La questione è sicuramente emersa ogni volta in cui una moschea apre i battenti in un territorio
In pochi sapranno che alle associazioni di promozione sociale non sono posti vincoli o limitazioni stringenti nella scelta della destinazione d’uso dei locali in cui svolgere l’attività.
Intanto partiamo dalla definizione e inquadramento dell’attività di associazione di promozione sociale secondo la L. 383/2000, una norma dedicata a questo tipo di attività:
“Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.
Ai fini della localizzazione di queste attività è previsto e riservato un particolare regime, spesso oggetto di contestazioni nelle sede giudiziarie amministrative, e questo regime consente una maggiore libertà di ubicazione e avviamento per questo tipo di associazione, come previsto dall’art. 32 comma 4 della stessa legge:
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Sul tema della destinazione d’uso e mutamenti consigliamo questi articoli.
All’associazione promozione sociale è conferita maggiore libertà di collocazione
La natura di associazione di promozione sociale consentirebbe di localizzare la propria sede e i locali ove si svolgono le sue attività in qualsiasi zona del territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione impressa dallo strumento urbanistico, aggirando gli eventuali piani delle funzioni o strumenti urbanistici comunali.
Il valore della promozione culturale e sociale è costituzionalmente garantito, e in via del tutto inconsueta, sembra superare quello del Governo del territorio, inteso come insieme di politiche volte a governare l’assetto e lo sviluppo ordinato di esso.
Altro aspetto riguarda il rapporto con le destinazioni d’uso funzionali o urbanisticamente rilevanti, già individuate dalla giurisprudenza di merito e normate da pochi anni dal TUE art. 23/ter.
Si crea quindi un regime di “mutamento libero” di destinazione d’uso a favore di questi enti?
A mio avviso no. Vediamo perchè.
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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