Ripreso l'orientamento che inquadra l'opera sanata col Condono edilizio a pieno titolo nello Stato Legittimo dell'immobile, ribaltando il divieto di trasformazioni rilevanti

La trasformazione comporta aumento di volume sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.
Ultimamente vedo passare molti annunci sponsorizzati dove l’intervento della sola installazione di vetrate scorrevoli è spacciata per edilizia libera.
Cioè, tale intervento è esonerato da qualsiasi pratica edilizia al Comune e alle varie Soprintendenze, senza neppure parlare degli aspetti strutturali e di sicurezza.
Costoro fanno leva sulla apparente “precarietà” o “amovibilità” dell’opera, sostenendo che si tratta di opere talmente modeste che equivalgono al posizionamento di un mobile di arredo.
Essi insistono sul concetto che una apparente “mobilità” dell’infisso, considerato separatamente dal contesto, non comporti nulla ai fini urbanistici.
Ebbene le cose non stanno così. E ne ho già parlato anche per le cosiddette “pergole bioclimatiche”, che pergole non sono affatto.
La chiusura di una porzione di fabbricato con vetrate fisse comporta la realizzazione di volume o cubaggio
Partiamo dalla definizione di veranda, contenuta alla voce n. 42 dell’Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo nazionale del 2016:
Emerge subito con chiarezza un elemento chiave: le superfici vetrate/trasparenti apribili in tutto o in parte.
La presenza di questo elemento comporta fa scattare l’equivalenza di volumetria, ovvero di aumento volumetrico in ampliamento.
Ed ecco perchè, se volete installare una veranda, dovete chiedere un permesso di costruire.
Il fatto che le vetrate possano essere completamente scorrevoli, cioè senza nessuna parte fissa, non porta aiuto: la sola presenza delle vetrate di ogni tipo è sufficiente per conclamare la trasformazione, cambiando appunto le caratteristiche di utilizzo dell’immobile e di quella porzione.
Peraltro con la chiusura di questi manufatti con vetrate si pone il problema igienico sanitario per modifiche (e riduzione) del ricambio d’aria, ventilazione e illuminazione solare dei vani interni. Cosa su cui non scherzare affatto, si incide sui requisiti di Abitabilità e Agibilità.
Esiste infatti l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la chiusura di un terrazzo costituisce creazione di superficie o volume ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati (TAR Milano n. 915/2020, Cons. di Stato, sent. n. 4013/2017).
Si arriva quindi ad una conclusione, cioè che l’installazione di vetrate scorrevoli per chiudere i seguenti manufatti comporta aumento di volume, soggetta a Permesso di Costruire:
- balcone
- terrazza (lastrico solare)
- loggia/loggiato
- portico/porticato;
Chiaramente la questione si pone non soltanto sul versante urbanistico edilizio, ma anche su quello paesaggistico, è bene ribadirlo. Inoltre non bisogna escludere tutte le altre norme edilizie di settore, come peraltro l’antisismica.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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