Non è liberalizzato il mutamento funzionale di superfici accessorie o pertinenziali verso fini abitativi e altre categorie rilevanti

Il solo cambio funzionale dell’immobile effettuato senza opere edilizie è possibile quando possiede caratteristiche compatibili con altri usi.
Le regioni hanno ampi poteri di regolamentare la complessa disciplina delle funzioni e destinazioni d’uso.
Si tratta di regolamentare giustappunto la configurazione dei carichi urbanistici e insediativi sul territorio, in relazione ad un equilibrata dotazione di standard urbanistici, servizi collettivi e infrastrutture.
Ecco perchè agli enti locali e regioni è demandata l’intera disciplina dei cambi di destinazione d’uso, in tutto e per tutto.
Il Testo Unico per l’edilizia, nell’attuale formulazione, demanda alle regioni il compito di disciplinare quali interventi, connessi con mutamenti di destinazione d’uso o meno, sono soggetti a Permesso di Costruire o SCIA.
Possono esistere casi in cui il passaggio di destinazione e funzionale sia anche esentato dal pagamento di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione.
Ho prodotto un breve video per illustrare gli aspetti relativi alla eventuale onerosità e dei relativi permessi necessari.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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