
Il solo cambio funzionale dell’immobile effettuato senza opere edilizie è possibile quando possiede caratteristiche compatibili con altri usi.
Le regioni hanno ampi poteri di regolamentare la complessa disciplina delle funzioni e destinazioni d’uso.
Si tratta di regolamentare giustappunto la configurazione dei carichi urbanistici e insediativi sul territorio, in relazione ad un equilibrata dotazione di standard urbanistici, servizi collettivi e infrastrutture.
Ecco perchè agli enti locali e regioni è demandata l’intera disciplina dei cambi di destinazione d’uso, in tutto e per tutto.
Il Testo Unico per l’edilizia, nell’attuale formulazione, demanda alle regioni il compito di disciplinare quali interventi, connessi con mutamenti di destinazione d’uso o meno, sono soggetti a Permesso di Costruire o SCIA.
Possono esistere casi in cui il passaggio di destinazione e funzionale sia anche esentato dal pagamento di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione.
Ho prodotto un breve video per illustrare gli aspetti relativi alla eventuale onerosità e dei relativi permessi necessari.
Commenta questo video iscrivendoti al canale:
Articoli recenti
- Come regolarizzare gli immobili: quattro possibili procedure
- Ristrutturazione edilizia e Nuova costruzione: le differenze tra interventi
- SCIA, la sanatoria della falsa attestazione
- Pratiche edilizie smarrite, cosa fare.
- Pergola fotovoltaica ammissibile, purché ci piova sotto
- Corso Semplificazione Paesaggistica DPR 31/2017 – versione integrale (pubblica)