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Il Consiglio di Stato ribadisce un diffuso orientamento con cui questi elementi architettonici possano esserne esclusi qualora vi sia una norma di piano

Su questa materia in effetti persiste un certo pendolarismo giurisprudenziale, tra lettura rigorosa ed estensiva del famigerato DM 1444/68

Ed eccoci di nuovo ad analizzare una versione opposta a quella già circolata poco tempo fa sul fatto che i balconi sporgenti dalla facciata debbano essere conteggiati o meno nella distanza tra costruzioni, in particolar modo quella relativa ai fatidici 10 metri tra pareti finestrate e non, come recita l’articolo 9 comma 1 punto 2 del DM 1444/68.

Il comma 2 dell’art. 9 DM 1444/68 riporta, tra le altre, la seguente dizione:

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Spesso nei regolamenti edilizi comunali questa formula è riportata ed estesa anche ad altre zone omogenee del territorio.

Il termine corretto per distanza tra costruzioni è propriamente definito come “distacco”, ed è stato fin troppo spesso oggetto di contenziosi di natura privatistica, penale e amministrativa. La sentenza del Consiglio di Stato IV n. 5552 del 30 dicembre 2016 entra in merito sulla spinosa questione di considerare o meno i balconi aggettanti nel computo delle distanze tra fabbricati, in particolare nei celebri dieci metri.

Al riguardo la suprema corte amministrativa in questa sentenza non ignora l’esistenza di precedenti orientamenti rigorosi sul D.M. 1444/1968 (derivante direttamente dalla legge n. 1150/42 art. 41-quinquies comma 2), che escludevano un certo margine derogatorio degli strumenti urbanistici generali, le cui prescrizioni se contrastanti con le predette norme vengono disapplicate da una certa parte della giurisprudenza amministrativa.

Il Consiglio di Stato ribadisce un diverso e diffuso orientamento meno restrittivo sul computo dei balconi nella distanza tra costruzioni.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha sottolineato che esiste un diffuso, recente e specifico indirizzo in tema di conteggio dei balconi e degli sporti ai fini delle distanze degli edifici, dal quale non si è voluto discostare.

Esso ammette che questi elementi architettonici possono non essere compresi nel computo delle distanze di cui all’art. 9 D.M. 1444/1968, qualora vi sia una norma di piano che ciò autorizzi e a condizione che si tratti di balconi aggettanti, estranei cioè al volume utile dell’edificio (Cons. Stato, VI, 5 gennaio 2015, nr. 11; id., sez. IV, 22 novembre 2013, nr. 5557; id., 7 luglio 2008, nr. 3381).

Tale ultimo orientamento appare coerente con la ratio stessa della previsione delle distanze minime fra edifici, che come noto è quella di evitare la creazione di intercapedini pregiudizievoli o pericolose per la salubrità pubblica.

In tal senso il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale evenienza possa escludersi in via presuntiva, e salvo prova contraria da fornirsi da parte di chi impugna o contesta la disposizione urbanistica, laddove gli elementi architettonici abbiano le suddette caratteristiche pregiudizievoli come sopra detto.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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