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Sarà possibile derogare il DM 5 luglio 1975 e ottenere l’Agibilità su certi immobili grazie al D.L. 77/2021

La conversione in legge del Decreto Semplificazioni 2021 ha apportato anche alcune modifiche al precedente omonimo D.L. 76/2020 (poi L. 120/2020).
La novità riguarda la possibilità di derogare ai requisiti igienico sanitari prescritti dal D.M. 5 luglio 1975 soltanto per una particolare categoria di immobili.

INDICE

Ecco il video commento, altrimenti prosegui la lettura:

Requisiti igienico sanitari derogati dal D.L. 77/2021

La novità di semplificazione emerge dall’art. 51 comma 1 lettera f-bis) del D.L. 77/2021 comprensivo degli emendamenti approvati in conversione:

« f-bis) all’articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;

b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso” »;

Una deroga ai requisiti era già prevista dal D.L. 76/2020

Per prima cosa occorre premettere che per immobili datati era già intervenuta una sorta di semplificazione o meglio, un chiarimento applicativo del D.M. 5 luglio 1975, tramite l’articolo 10 comma 2 del D.L. 76/2020; esso dispone una norma transitoria (in attesa di apposito decreto previsto dal DPR 380/01) con valore interpretativo l’applicazione del D.M. 5 luglio 1975, cioè escludendone l’applicazione a certe condizioni sugli immobili realizzati prima del predetto decreto nelle zone omogenee A e B. Una interpretazione autentica che toglie il dubbio sul valore retroattivo del D.M. 5 luglio 1975 (finalmente).

La riporto per completezza, rimanendo in attesa dell’emanazione del relativo decreto attuativo:

2. Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

Requisiti meno restrittivi su particolari immobili vincolati dal D.Lgs. 42/2004: Analisi e commento

Il D.L. 77/2021 “Semplificazioni” ha introdotto una semplificazione sostanziale per alcuni requisiti igienico sanitari relativi agli immobili di interesse culturale sottoposti alla tutela del Codice dei beni culturali e paesaggio D.Lgs. n. 42/2004.

PER QUALI IMMOBILI SI APPLICA LA DEROGA

Si sta parlando appunto degli immobili di interesse culturale, e non si sta parlando di tutti gli immobili soggetti al D.Lgs. 42/2004. Pertanto in prima lettura mi verrebbe da pensare che il riferimento sia soltanto alla Parte II del Codice, escludendo quelli della Parte III cioè paesaggistica. Vedremo poi l’evolversi della norma e le prassi applicative.

Penso però che la sottocategoria di immobili di interesse culturale non potrà comprendere tutti gli immobili sottoposti alla parte II del D.Lgs. 42/2004, bensì a quelli configurati dalla Circolare 4/2021 del Mibact. Francamente ritengo che questa norma debba essere estesa ad almeno a tutta l’edilizia storica preesistente ad almeno il 1945.

BENEFICI DELLA DEROGA

  • Altezze minime ridotte nelle stanze: i vani principali e abitabili potranno avere un altezza minima di 2,40 m (invece che 2,70 m), mentre per locali accessori quali corridoio, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli altezza minima di 2,20 metri (invece che 2,40 m);
  • Rapporti aeroilluminanti: si riducono i due canonici requisiti già previsti dall’art. 5 D.M. 5 luglio 1975. Infatti sarà sufficiente rispettare il rapporto di ampiezza delle finestre apribili rispetto alla superficie della stanza pari ad 1/16 (invece di 1/8), e il Fattore luce diurna medio all’1% (invece che 2%).

PERMESSI EDILIZI E INTERVENTI PIU’ FACILI

Possiamo affermare che ristrutturare questi particolari immobili sarà più facile, in quanto la novella ci permetterà di fare Permessi di Costruire, SCIA e CILA rispettando requisiti igienico sanitari altrimenti non raggiungibili.

Le ristrutturazioni degli immobili e cambi di destinazione d’uso saranno possibili senza dover rispettare requisiti igienico sanitari più severi, senza dover effettuare costose e complesse opere di adeguamento. Peraltro in molti casi diventa impossibile fare questo tipo di opere di adeguamento per motivi strutturali antisismici o di prospetti.

LA SCIA DI AGIBILITA’ CON REQUISITI RIDOTTI RISPETTO AL DM 5/07/1975

Altro passaggio interessante, sarà più facile attestare con Segnalazione Certificata di Agibilità per questi immobili grazie a questi nuovi requisiti igienico sanitari.

Infatti il comma c) di questa novità normativa ammette espressamente questa possibilità, che salutiamo e dovremmo estendere all’intera edilizia storica situata spesso nelle Zone Omogenee A.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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