Confermato orientamento di Corte Costituzionale n. 75/2022 su abuso paesaggistico e sanatoria postuma
La Circolare Mibact 4/2021 chiarisce l’esonero dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per coibentare edifici
Non capisco perchè sia circolata una informazione sbagliata affermante che qualsiasi edificio costruito ante 1945 sia automaticamente soggetto a richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata col D.P.R. 31/2017 per installare cappotti termici.
Ovviamente, ciò creando scompiglio tra operatori e soggetti interessati a fare interventi col SuperBonus 110.
E’ necessario chiarire la vicenda leggendo correttamente la recente Circolare Mibact n. 4/2021 del 4 marzo 2021.
E’ fondamentale anticipare che questa Circolare richiama e integra espressamente a sua volta la n. 42/2017, emanata in riferimento all’allora neonato D.P.R. 31/2017, il decreto che ha riformato la procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata:
una Circolare non fa giurisprudenza e non è fonte normativa, ma costituisce comunicazione interna all’ente per rendere uniforme l’applicazione della norma.
E’ sempre meglio di niente, ma preme ricordare che la Circolare appunto va presa per quello che è, senza dargli un peso eccessivo.
La Circolare 4/2021 entra in merito ai criteri applicativi del D.P.R. 31/2017 Allegato A voce A.2, che possono relazionarsi ad interventi del SuperBonus 110% ex art. 119 L. 77/2020.
Per quanto riguarda il cappotto termico da applicare agli immobili “ante 1945”, bisogna specificare che la voce A.2. dell’Allegato A del DPR 31/2017 non contiene affatto un vincolo “automatico” esteso a ogni edificio “Ante 1945”.
Chi sostiene questo, non ha compreso che il predetto decreto riguarda solo gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico.
Pertanto non esiste un meccanismo simile al “vincolo automatico presunto” dei 70 anni per certi immobili come da Parte II del D.Lgs. 42/2004 (immobili notificati o vincolo storico/monumentale, ecc.
Il cappotto termico su immobili in vincolo paesaggistico.
La Circolare Mibact 4/2021 prende in esame una categoria di intervento esonerata dall’obbligo di Autorizzazione paesaggistica semplificata, e pertanto “libera” paesaggisticamente.
Essa riguarda appunto interventi e opere in aree vincolate (come titolato proprio dall’Allegato A DPR 31/2017), e non prende in esame qualsiasi edificio in generale (ci mancherebbe pure questa).
In altre parole, riguarda solo edifici sottoposti alla tutela dei vincoli cosiddetti “paesaggistici”, come espressamente possiamo leggere dalla definizione A.2 Allegato A del DPR 31/2017:
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché’ eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo‐tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali:
rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura;
opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne;
integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili;
interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.
Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché’ tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico‐architettonico o storico‐testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
Gli interventi di efficientamento energetico comportanti realizzazione di rivestimento “a cappotto” sul fronte esterno degli edifici, vengono presi in esame dalla Circolare Mibact 4/2021 a pagina 2. Qui viene ricordato che la suddetta voce A.2 esclude dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata in base alla natura del vincolo paesaggistico.
Quando il cappotto termico è esonerato dall’Autorizzazione paesaggistica semplificata
E qui anticipo che c’è una particolare forma di doppia esclusione.
Per tali interventi di cappotto termico, l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica semplificata si applica se gli immobili sono sottoposti a vincolo paesaggistico:
- imposto per legge ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 (“vincoli galassini”);
- di bellezza panoramica, ex art. 136 lettera d) del D.Lgs. 42/2004 (vincolo di notevole interesse pubblico);
- complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, ex art. 136 lettera d) del D.Lgs. 42/2004, qualora non siano immobili di interesse storico‐architettonico o storico‐testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici (doppia esclusione)
Quest’ultima voce è appunto una trappola facile da travisare: infatti consiste nella doppia esclusione che anticipato.
Più avanti spiego come individuare questi immobili di interesse storico che sono esclusi dall’esclusione, collegati alla questione anno 1945.
In sostanza, abbiamo visto che una categoria di immobili vincolati è esonerata dall’autorizzazione, ad eccezione di alcune tipologie; le restanti tipologie sono soggette all’autorizzazione paesaggistica semplificata.
Invece il cappotto richiede autorizzazione paesaggistica se esistono particolari vincoli
Gli interventi di coibentazione su immobili vincolati paesaggisticamente possono essere esonerati dall’obbligo di relativa autorizzazione, ma devono esserci particolari condizioni.
Se l’immobile è sottoposto ad un vincolo paesaggistico diverso da quelli elencati alla predetta voce A.2, allora per installare il cappotto diventa obbligo ottenere preventivamente l’autorizzazione paesaggistica semplificata, perchè intervento rientrante nella voce B.3 Allegato B del DPR 31/2017 (cosi si legge dalla Circolare 4/2021, ma ritengo debba piuttosto inquadrarsi la successiva voce B.5)
Questo spartiacque è stato introdotto dal D.P.R. 31/2017 perchè il legislatore ritiene di soppesare diversamente il grado di tutela di certi immobili rispetto ad altri.
Come individuare immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale: l’anno 1945
La Circolare Mibact n. 4/2021 a pagina 3 riprende alcuni concetti già espressi dalla Circolare Mibact 42/2017, proprio per individuare questi particolari immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs. 42/2004.
Stiamo quindi parlando di immobili situati in aree sottoposte a vincolo di Notevole interesse pubblici, e quindi non sono coinvolti immobili storici privi di vincoli paesaggistici di ogni tipo.
Ed è per questo che molti portali hanno scritto una porcata in questo senso.
Fin dall’emanazione del D.P.R. 31/2017, l’interpretazione della voce A.2. contenuta nell’Allegato A è stata di particolare difficoltà.
Tuttavia la Circolare 4/2021 riconferma l’indirizzo per individuare immobili di <<interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici>> già vincolati ex art. 136 lettera c) del D.Lgs. 42/2004, in quelli realizzati prima dell’anno 1945, ovvero anteriori al 31 dicembre 1944.
Le motivazione della scelta dell’anno 1945 sono conseguenti ad una scelta motivata e supportata a pagina 10 della Circolare Mibact 42/2017, scegliendo un particolare spartiacque tra edilizia contemporanea e storica.
CONCLUSIONI: obbligo di autorizzazione paesaggistica per installare il cappotto termico non riguarda automaticamente tutti gli immobili ante 1945, ma una particolare categoria di immobili sottoposti a determinati vincoli paesaggistici.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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