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Approvato l’emendamento che consentirà la possibilità di regolarizzare la tardiva presentazione dell’Allegato B Sismabonus ordinario che Superbonus

Avevo già analizzato diverse casistiche sulla tardiva o mancata presentazione dell’asseverazione Allegato B del Sismabonus, non sia stata presentata congiuntamente alla pratica edilizia (CILAS, SCIA o Permesso di Costruire).

Si parla dell’asseverazione da presentarsi per il:

  • Sismabonus ordinario ai sensi D.M. MIT 58/2017, successivamente modificato dal DM MIT 24 del 9 gennaio 2020
  • Super-Sismabonus, ai sensi del D.M. MIT n. 329/2020 (per la versione Superbonus al 110%)

Con gli emendamenti approvati in Commissione Finanze alla Camera è stata inserita una modifica normativa al DL 11/2023, che aprirà alla possibilità di sanare o regolarizzare la mancata/tardiva presentazione dell’Allegato B del Sismabonus, estendo la procedura di Remissione in Bonis per comunicazioni fiscali (vedi anche Circolare AdE 33/2022).

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Quando è obbligo presentare l’asseverazione nel Sismabonus

La versione vigente del DM MIT 58/2017 descrive modalità e obbligo di deposito delle varie asseverazioni del Sismabonus, da redigersi a cura dei rispettivi professionisti strutturali.

I moduli su cui devono redigerle sono allegati come segue, tralasciando le previgenti versioni normative:

Sismabonus ordinario, DM MIT n. 58/2017

Super-Sismabonus 110%DM MIT 329/2020

La presentazione di questi documenti asseverati deve esclusivamente avvenire allo Sportello Unico Edilizia (comunale), secondo quanto dispone l’art. 3 del DM 58/2017.

Purtroppo la mancata o tardiva presentazione dell’Allegato B nei termini previsti dal DM 58/2017 comporta l’esclusione dai benefici fiscali del Sismabonus, ordinario o super che sia; gli interpelli parlano chiaro.

E il divieto di deposito tardivo non è tassativamente ammesso neanche ad integrazione della pratica edilizia, oppure con varianti successive. Al momento non è contemplato un rimedio normativo al deposito dell’Allegato B successivo a:

Allegato B in Permesso, SCIA e CILAS

Escludiamo da subito quei pochi casi di presentazione tardiva dell’Allegato B ammessi dal Fisco in alcuni interpelli, cioè successivamente al deposito della SCIA o del Permesso di costruire, e magari coi lavori già avviati.

L’esempio classico potrebbe essere la riclassificazione sismica di un Comune dalla classe 4 (esclusa per legge dal sismabonus) alla classe 3 (ampiamente confermato, tra i tanti vedi interpello n. 481/2021.

Esistono poche casistiche che ammettono la possibilità di presentazione tardiva dell’Allegato B, anche con inizio lavori avanzato, l’esempio classico potrebbe essere la riclassificazione sismica di un Comune dalla classe 4 (esclusa per legge dal sismabonus) verso la classe 3, vedasi interpello n. 481/2021.

Resta però da capire quale sia il momento utile o ultimo, entro il quale depositare l’Allegato B (asseverazione del Sismabonus ai sensi del DM MIT 58/2017), e in base a quali pratiche edilizie di Permesso di Costruire, SCIA (ordinaria o alternativa) o CILAS:

  • al momento della presentazione della pratica edilizia;
  • entro il momento di inizio lavori (formale o sostanziale, poi?);
  • Ciò diventa importante quando si avvicinano le scadenze delle pratiche edilizie legate ai bonus edilizi.

Allegato B, il momento della presentazione “ultima”

Allegato B, da presentare al deposito della pratica edilizia oppure “comunque entro inizio lavori”? Ci sono tre scenari interpretativi su quando presentare l’Allegato B:

  • Alternativa: possibilità di scelta del momento di deposito SCIA/Permesso di costruire oppure entro l’inizio lavori, in tutti i casi (anche CILAS);
  • Residuale: vale soltanto in casi diversi da SCIA o Permesso di costruire, cioè CILAS;
  • Perentoria (contraddittoria): il primo momento deposito SCIA/Permesso di costruire esclude la seconda alternativa;

Visto il silenzio di interpelli, circolari o altro sul punto, è più cautelativo scegliere l’approccio “perentorio“, e volendo lo stesso dicasi per CILA Superbonus. Non mi risultano infatti chiarimenti espressi su tale questione; mi viene da pensare o sperare che prevalga la linea “alternativa”, consentendo la possibilità di considerare corretto il deposito prima dell’inizio dei lavori.

E la CILAS come va considerata? Se qualcuno avesse dubbi sull’applicabilità dell’obbligo anche per la CILAS, ritengo di rispondere affermativamente, visto lo scopo “pubblicitario” e di garanzia dei risultati prestazionali richiesti dalla legge.

Ritengo di motivare l’estendibilità per analogia, considerato che il DM 58/2017 e DM 329/2020 sono stati emanati prima della sua istituzione con DL 77/2021. Certamente, occorre dire che l’obbligo di depositare l’asseverazione Allegato B deve essere effettuato verso lo Sportello Unico Edilizia del comune, e non verso gli uffici tecnici regionali (ex Genio Civile) con l’autorizzazione sismica o deposito dei lavori.

Remissione in bonis con procedura Circolare 33/E 2022

La Circolare 33/E del 6 ottobre 2022 (in versione già rettificata) prevede una procedura di rimedio formale chiamata “remissione in bonus”, assieme ad altre modalità di correzione e integrazione ammesse per comunicazioni fiscali relative all’opzione di sconto in fattura o cessione credito.

Nel dettaglio la remissione in bonis è prevista al paragrafo 5.4, cioè la possibilità di regolarizzare il solo aspetto formale per mancata o tardiva comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito ex articolo 121 DL 34/2020.

Intanto questa possibilità è da valutarsi caso per caso, e richiede tutte le seguenti condizioni essenziali indicate nella stessa Circolare:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista (250 euro)

Approvato emendamento di modifica DL 11/2023 e Remissione per Allegato B tardivo

Il giorno 22 marzo scorso nella competente Commissione alla Camera è stato approvato tra i tanti, l‘emendamento che estende la possibilità di sanare l’Allegato B tardivo con procedura di Remissione in bonus.

Tale possibilità è stata prevista con norma di interpretazione autentica, e pertanto in questo caso con effetto retroattivo:

Art. 2-bis. (Norme di interpretazione autentica)

  1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

   a) (omissis)

   b) (omissis)

   c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;

In attesa della definitiva conversione in legge del D.L. 11/2023, comprensivo anche di questa modifica, è consigliato attivarsi per impostare questa procedura, possibilmente con l’ausilio del Commercialista incaricato di fare il Visto di conformità.

Seguimi per altri consigli e chiedi un consulto tecnico on line se hai dubbi.

Video commento Allegato B con remissione in bonus

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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