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L’intervento trainante in Superbonus dovrebbe assolvere a concreto miglioramento antisismico

Esistono due interventi trainanti che danno accesso alla detrazione fiscale maggiorata al 110 per cento, e sono suddivisi per due principali filoni:

  • Ecobonus
  • Sismabonus.

TUTTO SUL SUPERBONUS 110%

L’ambito applicativo del Sismabonus all’interno del Superbonus 110 è molto ampio, e l’accesso alla detrazione fiscale non è legato ai risultati prestazionali raggiunti post intervento come invece l’Ecobonus.

Più precisamente, se in regime ordinario il Sismabonus condizionava i maggiori livelli di detrazione a crescenti riduzione di rischio sismico, questa relazione di premialità fiscale crescente non si applica nell’ambito del Decreto Rilancio.

In sostanza il Sismabonus ordinario era “meritocratico”, mentre ora è parificato a prescindere dai risultati: una scelta poco lungimirante perché disincentiva a migliorare le caratteristiche strutturale degli edifici. Ma il legislatore ha deciso così.

Facciamo un altro ragionamento: in sede di asseverazione e dichiarazione delle caratteristiche di intervento, quale approccio si deve usare per opere rientranti in Sismabonus col D.L. 34/2020? Pensiamo cioè come dovrà relazionare il professionista questa categoria di interventi trainanti.

Aggiornamento del 24 agosto 2020: su segnalazione del Geom. Iacorossi, si condivide la modifica del D.M. MIT 58/2017 effettuata tramite il D.M. MIT n. 329 del 6 agosto 2020.

Il dubbio sulle opere sismiche “minori” è stato risolto col D.M. MIT n. 329 del 6 agosto 2020, che puoi scaricare da qui

Ricostruiamo la configurazione normativa del Super-SismaBonus come un gioco a “matrioska” invertita.

il Sismabonus è richiamato dal comma 4 art. 119 del D.L. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020 con modifiche); in particolare sono richiamati i commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L. n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90/2013.

Questi commi sono stati introdotti nel corso del tempo per incentivare differenti categorie di interventi Sismabonus, alcuni dei quali finalizzati per raggiungere (appunto) crescenti risultati di riduzione del rischio sismico e suddivisi in due sottocategorie:

  • da 1-bis a 1-ter: spese per misure antisismiche generali di cui all’art. 16-bis comma 1 lettera i) del DPR 917/1986.
  • da 1-quater a 1-septies: spese per opere che raggiungono la riduzione di certe classi di rischio sismico.

Questi differenti livelli, sono semplicemente una categoria rientrante in una più ampia definizione generale: infatti il il comma 1-bis dell’art. 16 D.L. 63/2013 fa rinvio espresso all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/1986, che riporto espressamente:

i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

Così sembra che qualsiasi intervento antisismico possa giustificare il SuperBonus al 110%, tramutandosi in intervento trainante.

E’ molto interessante quanto riportato nei commi 1-quater ai 1-septies compreso, dell’art. 16 D.L. 63/2013; queste tipologie di intervento sono connesse alla riduzione del rischio sismico e della relativa classe di rischio, per i quali viene fatto espresso rinvio ad apposito Decreto Ministeriale del MIT.

Tale provvedimento viene emanato con D.M. del MIT n. 58/2017, e al suo interno l’articolo 1 conferma l’ambito di applicazione per le opere antisismiche di cui al comma 1-quater dell’art. 16 D.L. 63/2013.

Pertanto si può affermare che gli interventi “minori” di Sismabonus, cioè quelli individuati dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 D.L. 63/2013, siano sufficienti per essere considerati trainanti, a dispetto di quelli più prestazionali dei successivi commi.

Per quanto attiene la relativa modalità e forma di asseverazione, essa è richiamata dal comma 13 lettera B dell’art. 119 DL 34/2020, che rinvia espressamente al DM del MIT 58/2017 (che inizialmente contemplava esclusivamente la riduzione di classi di rischio sismiche).

In particolare il DM MIT 58/2017 è stato aggiornato con DM MIT 329/2020 per individuare al meglio le procedure relative alle opere “SismaBonus” dell’art. 119 comma 4 del D.L. 34/2020.

  • asseverazione
  • attestazione del D.L.
  • Stati di avanzamento
  • Collaudo statico (eventuale)

Se inizialmente c’era il dubbio se tali opere dovessero conseguire obbligatoriamente la riduzione di classi di rischi sismico, per il rinvio espresso al DM 58/2017, adesso non ci sono più dubbi: anche gli interventi non comportanti riduzione di tale classe, sono ammessi al SuperBonus 110.

Ora, detto tra noi: consiglio di usare anche qui il buon senso e di far effettuare concreti interventi di miglioramento e adeguamento antisismico sugli edifici, come se si facesse davvero il Sismabonus “ordinario”, magari anche con demolizione e ricostruzione, piuttosto che promuovere “operette” modeste vista l’opportunità fiscale.

Perché in caso contrario si verrebbe ad aggirare lo spirito fondamentale del Superbonus, cioè l’avvio di una seria stagione di riqualificazione antisismica ed energetica del patrimonio esistente.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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