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In Segnalazione Certificata di Agibilità risulta possibile asseverare anche senza esecuzione opere strutturali e antisismiche.

Il problema riguarda la ristrutturazione e interventi edilizi “minori” effettuati su singole unità immobiliari, senza contestuali opere strutturali e antisismiche, e la possibile richiesta dal Comune di collaudo statico per la Segnalazione Certificata di Agibilità. In altre parole affrontiamo il caso riguardante la possibile richiesta di “ri-collaudo” dell’edificio e dell’unità strutturale a cui fa riferimento, in certi ambiti regionali sostituita da pretese di ri-attestare l’idoneità statica dell’immobile.

Dove non arriva la normativa, arriva la modulistica unificata standard emanata ai sensi di legge: stavolta il caso riguarda la Segnalazione Certificata di Agibilità vigente ai sensi dell’articolo 24 DPR 380/01 (così novellato dal D.Lgs. 222/2016), e relativa modulistica unificata a livello nazionale ed emanata successivamente ai sensi della Conferenza Unificata del 4 maggio 2017.

Si premette che sull’argomento alcune legislazioni regionali hanno introdotto ulteriori norme integrative in materia di sicurezza strutturale e antisismica, andando anche a incidere sulla procedura di Segnalazione Certificata di Agibilità.

Focalizziamo il nodo relativo all’obbligo di attestazione di nuova Agibilità per edifici esistenti e costruiti in due casi:

  1. in epoca in cui la costruzione di edifici non prevedeva obbligo di rilascio di Certificato di Abitabilità o Agibilità;
  2. regolarmente dotati di certificato di Abitabilità o Agibilità al termine dei lavori.

Analogamente si devono distinguere due regimi temporali sull’obbligo di attestare il collaudo statico per edifici:

  • in epoca in cui non c’era obbligo di collaudo statico dell’edificio;
  • regolarmente dotati di rilascio e deposito collaudo statico presso i competenti uffici (Prefetture, Genio Civile, Ufficio Tecnico Regionale, ecc).

Certamente, possono capitare casi sventurati in cui il collaudo statico non sia mai stato depositato nonostante l’obbligo normativo allora vigente, e idem per le Abitabilità e Agibilità. Anzi, dovrei aggiungere che la carenza di Agibilità/Abitabilità sia potenzialmente connessa alla carenza di collaudo statico ove prevista.

Se invece sei interessato a leggere come attestare l’Agibilità su edifici esistenti e sprovvisti di essa, senza dover effettuare interventi edilizi, consiglio precedente approfondimento.

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Quali interventi richiedono deposito S.C.A?

La regola generale della vigente procedura di Segnalazione Certificata Agibilità ex articolo 24 c.1 D.P.R. 380/01 dispone la dotazione obbligatoria di S.C.A. e dichiarare la sussistenza dei vari presupposti e condizioni relativi ad “edifici ed impianti negli stessi installati“. La norma preliminarmente non fa riferimento al termine generico di “immobile” e singole unità immobiliari.

In caso di dubbio, sopravviene il comma 2 che dispone l’obbligo di depositare la S.C.A. da parte del soggetto titolare di Permesso di Costruire o S.C.I.A. (mentre la CILA sembrerebbe esclusa) entro quindici giorni dalla fine lavori di finitura dell’intervento.

Tale obbligo riguarda testualmente i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

Fino a questo punto si constata come i commi 1-2-3 dell’articolo 24 non prendano in considerazione gli interventi circoscritti a singole unità o porzioni dell’edificio.

Agibilità parziale “speciale” per singole unità o porzioni di edificio

Esiste anche una ristretta possibilità di presentare una Agibilità parziale circoscritta a singole parti di una costruzione, da non intendere tuttavia in maniera generalizzata.

La procedura di Segnalazione Certificata Agibilità riservata alle singole unità e porzioni delle costruzioni è prevista dal successivo comma 4 che riporto integralmente:

Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

L’introduzione delle due predette forme di “Agibilità parziale” è stata appositamente prevista per consentire l’utilizzo delle singole porzioni o singole unità degli edifici in caso di “incidenti di percorso” durante la costruzione. Mi voglio riferire agli svariati casi di fallimenti di imprese costruttive avvenuto prima del completamento integrale dell’edificio, delle urbanizzazioni previste e ogni altro occorrente al suo pieno utilizzo.

Ebbene sì, la procedura speciale di Segnalazione Certificata Agibilità “parziale” è stata pensata per aiutare a rendere abitabili o utilizzabili quelle singole porzioni e unità immobiliari, qualora siano contestualmente dotate di tutti i requisiti e dotazioni generali complessive per l’uso (completamento di urbanizzazioni, impianti, allacci, eccetera).

Tra i requisiti essenziali per attestare la S.C.A. vi rientra il corredo del collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione, imposto dal successivo comma 5 articolo 24 T.U.E:
b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

In brevità si ricorda che il collaudo statico va emesso per nuove strutture o per interventi di adeguamento/miglioramento effettuati su quelle esistenti, mentre la dichiarazione di regolare esecuzione sostituisce il collaudo negli interventi locali o di riparazione.

Interventi con Segnalazione Agibilità esclusi dal collaudo statico

A prescindere che un intervento oggi possa riguardare l’intero edificio, singole porzioni o singole unità strutturali, è possibile che le opere possano richiedere nuovo deposito di Segnalazione Certificata Agibilità senza aver interessato le parti strutturali.

Un esempio potrebbe essere una ristrutturazione generale di un edificio di riqualificazione energetica composta da coibentazione, rifacimento impianti, con modifiche di prospetto e distributive interne: in effetti si è inciso su molti dei requisiti essenziali di Agibilità.

L’articolo 24 D.P.R. 380/01 appare muto sull’obbligo di consegnare il Collaudo ogni volta si presenti la Segnalazione Certificata di Agibilità anche senza aver effettuato opere strutturali, prestando il fianco a chi addirittura pretende il ricollaudo integrale per:

  • struttura costruita con precedente normativa tecnica antisismica e già collaudata a suo tempo;
  • strutture risalenti ed ultimate in epoca in cui non vi erano tali obblighi strutturali e antisismici.

Sarebbe come pretendere di ricollaudare una vecchia automobile anni ’80 coi più restrittivi parametri sopravvenuti Euro-6.

Ritengo che la soluzione e la spiegazione possa arrivare dalla modulistica unificata emanata con C.U. del 4 maggio 2017 (in forza dell’articolo 2 D.Lgs. 126/2016) e quindi dopo la riforma generale dell’articolo 24 DPR 380/01 (col D.Lgs. 222/2016), e dal modulo unificato della Segnalazione Certificata di Agibilità.

Premesso che il Modulo della S.C.A. concerne l’asseverazione “relativa all’immobile” (sciogliendo i dubbi di poter attestarla anche per singola unità immobiliare al di fuori dei due casi di Agibilità parziale speciale), al suo interno esiste un riquadro relativo alle condizioni di Sicurezza statica e sismica, in cui specificare che l’intervento:

  • 2.1 non ha interessato le strutture dell’edificio
  • 2.2 ha interessato le strutture dell’edificio e pertanto:
  • 2.2.1 si allega certificato di collaudo statico (previsto dal d.m. 14 settembre 2005, dal d.m. 14 gennaio 2008 e dall’art. 67 del d.P.R. n. 380/2001)
  • 2.2.2 si comunicano gli estremi del certificato di collaudo statico, reperibile presso_____________________ con prot./n._____________________ del ____/____/_______
  • 2.2.3 si allega la dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica (prevista dall’art. 67, c. 8-bis del d.P.R. n. 380/2001)
  • 2.2.4 si comunicano gli estremi della dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, reperibile presso_____________________ con prot./n._____________________ del ____/____/_______
  • 2.2.5 non si è proceduto al collaudo statico trattandosi di interventi strutturali minori non soggetti ad obbligo di collaudo (p.to 8.4.3 d.m. 14 gennaio 2008).

Da quanto sopra emerge che esistono eccome le possibilità di depositare l’Agibilità senza collaudo statico, a certe condizioni.

Infine, nel quadro riepilogativo della documentazione allegata per quanto attiene il Certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione, viene riportate espressamente l’allegazione “Se i lavori hanno interessato le strutture e se l’intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi degli artt. 65 e 67 del d.P.R. n. 380/2001“.

Ri-collaudo statico e idoneità sismica

A margine vorrei ricordare che alcune legislazioni regionali potrebbero aver introdotto procedure volte ad incrementare il livello di sicurezza degli edifici, in particolare per quelli realizzati in epoca risalente e in assenza di normative sismiche.

Faccio presente che tali disposizioni volte a tutelare la sicurezza e pubblica incolumità sono state in certi casi considerate valide e senza contrasto con la normativa nazionale sovraordinata, vedasi TAR Emilia Romagna n. 549/2022.

Per cui non è proprio peregrina una possibile richiesta di esibizione di certificato o attestazione idoneità statica per queste tipologie di edifici; certamente pongono discrete difficoltà e costi a chi intende effettuare piccoli interventi su singole unità immobiliari.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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