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Non costituisce sanzione accessoria e misura strumentale perchè finalizzata alla successiva valutazione di demolizione o mantenimento in opera.

L’acquisizione rappresenta un passaggio obbligato e inserito all’interno di una catena provvedimentale sequenziale prevista dall’art. 31 del D.P.R. 380/01.

Attualmente la sequenza repressiva è la seguente:

  1. Ordine di demolizione;
  2. accertamento dell’inottemperanza;
  3. acquisizione gratuita al patrimonio pubblico;
  4. mantenimento dell’opera illecita o demolizione d’ufficio;

A queste si deve aggiungere quanto disposti dai commi 4-bis a 4-quater dell’art. 31 D.P.R. 380/01 (aggiunti con L. 164/2014), ovvero irrogazione di autonoma sanzione pecuniaria variabile da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione o rimessa in pristino.
Qualora gli illeciti risultino effettuati in aree vincolate, si applica automaticamente la misura massima.

CASISTICHE E POST SU ACQUISIZIONE GRATUITA

I proventi di questa sanzione sono destinati esclusivamente a finanziare la demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e l’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

In tutta questa catena repressiva, l’acquisizione gratuita rappresenta il terzo passaggio, ed è necessario per consentire la successiva scelta al Comune di valutarne la demolizione o il mantenimento dell’opera, per destinarlo a finalità d’uso collettiva.

L’esempio potrebbe essere quello di un magazzino abusivo, che potrebbe essere adibito a deposito comunale.

Esistono tuttavia una serie di cause di esclusione dall’acquisizione gratuita, trattate in questo approfondimento.

L’acquisizione dell’abuso edilizio da parte della P.A. avviene senza indennizzi al responsabile dell’abuso

E’ una misura sanzionatoria piena, a sé stante e conseguente all’accertamento della mancata inottemperanza, come disposto dall’art. 31 del Testo Unico per l’edilizia.

Non può essere considerata quindi una sanzione “minore” o accessoria al primo provvedimento, cioè l’ordinanza di demolizione. Inoltre l’acquisizione gratuita si muove in ambito amministrativo, rimanendo su un altro piano rispetto al procedimento penale e relative sanzioni accessorie connesse.

Lo scopo dell’acquisizione gratuita è quella di punire il responsabile/proprietario azzerando il beneficio e l’arricchimento (illegittimo) che egli ha conseguito con la sua realizzazione. Inoltre la P.A. dopo l’acquisizione “di diritto”, deve effettuare una scelta tra conservazione e demolizione.

La scelta della P.A. deve contemperare una serie di interessi pubblici, per valutare quello prevalente:

  • il vantaggio del suo mantenimento destinandolo ad uso pubblico (se ci sono i presupposti oggetti, es. statica dell’immobile);
  • contrasto con altri interessi pubblici, quali urbanistici, ambientali o infrastrutturali;

La scelta del mantenimento in opera e destinazione ad uso pubblico deve avvenire con delibera del consiglio comunale (art. 31 comma 5 de. T.U.E.).

Qualora non vi siano i presupposti del mantenimento, l’opera è destinata alla demolizione, e ciò avviene tramite:

  • emissione di ordinanza del dirigente/responsabile dell’ufficio comunale.
  • a cura del Comune, a spese dei responsabili dell’abuso (cioè il Comune agisce direttamente anticipando le spese, con riserva di recuperarle poi da essi);

In questo quadro generale l’acquisizione gratuita <<costituisce comunque un atto dovuto da parte del Comune, e necessita esclusivamente dell’accertamento della mancata demolizione o del mancato ripristino, senza che sia necessaria alcuna motivazione o ponderazione del rapporto tra interesse pubblico e interesse privato, o alcuna altra attività che non sia quella di procedere alla trascrizione dell’avvenuto acquisto, rilevando l’interesse a demolire l’abuso, o a mantenerlo, solo in un momento successivo, laddove il Comune, previa delibera consiliare, ritenga di non far luogo alla demolizione per l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici. In questa sequenza procedurale, dunque, la delibera consiliare che valuta e rileva l’esistenza di prevalenti interessi pubblici per evitare la demolizione in danno, costituisce una mera evenienza rimessa alla scelta discrezionale dell’amministrazione, la cui mancanza non condiziona in alcun modo, né inficia la decisione di procedere alla demolizione d’ufficio>>. (Cons. di Stato n. 8611/2019).

Acquisizione gratuita e disponibilità del bene

Potrebbe capitare l’ipotesi in cui il legittimo proprietario dell’immobile sia stato nella condizione di indisponibilità dell’area per un dato tempo, nel quale altri soggetti hanno realizzato manufatti edilizi tali da avviare le procedure repressive fino all’acquisizione gratuita.

In tal caso, l’indisponibilità temporanea del bene non può creare alcuna esclusione o legittimo affidamento rispetto ai provvedimenti sanzionatori e repressivi.

L’acquisizione gratuita, essendo una sanzione autonoma conseguente alla mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione, non esonera le responsabilità del proprietario dell’area qualora risulti che egli abbia:

  • acquistato o riacquistato la disponibilità del bene, e non si sia attivato per dare esecuzione all’ordine di demolizione
  • o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all’ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto.

Infatti in base alla casistica, possono scattare alcune cause di esclusione dall’acquisizione gratuita.

In definitiva, la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione è il momento fondamentale da cui l’abusivista perde la disponibilità giuridica del bene e diventa responsabile dei costi di rimessa in pristino.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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