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Chi opera nel settore edilizio da alcuni anni sa bene che deve tenere conto di due principali strumenti: la legislazione urbanistica nazionale e quella regionale.

Si sono verificati alcuni casi in cui la potestà legislativa regionale abbia ecceduto i propri limiti di potestà stessa, ingenerando un vizio di incostituzionalità verso il Titolo V e confluente verso una possibile pronuncia definitiva di incostituzionalità.

Capita però che, durante il periodo intercorrente tra l’impugnazione di incostituzionalità e la pronuncia definitiva, siano effettuate opere o trasformazioni rilevanti in funzione di titoli edilizi, Scia, comunicazioni di Edilizia libera e quant’altro.

Ergo: da un punto di vista penale cosa accade se un’opera, realizzata in conformità procedurale vigente in una determinata Regione e  pienamente rispettosa delle norme urbanistiche comunali, dopo la pronuncia di incostituzionalità di un aspetto o articolo regionale ?
Il proprietario si troverebbe, suo malgrado, un’opera abusiva anche se incolpevole.

Da quanto capisce lo scrivente ascoltando la relazione di un convegno sulla LR 65/2014 tenutosi a Colle Valdelsa(Si) il 09/04/2015, emerge che da un punto di vista penale ricadrebbe la colpa sul proprietario, ma in tale compagine verrebbe valutato il suo comportamento di buonafede incolpevole, e quindi si addiverrebbe ad una pronuncia di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

Le situazioni veramente incolpevoli, dovute a confusione normativa, non vengono condannate penalmente, facendo attenta valutazione caso per caso e non in maniera meccanica.

In caso di assoluzione, quindi, non si può applicare la demolizione delle opere.
Resterebbe però aperto il nodo da un punto di vista amministrativo, ma ciò meriterebbe specifico approfondimento.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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