Le opere oggetto di condono vanno valutate all’attualità indipendentemente dalla situazione vincolistica esistente all’epoca di realizzazione
Per alcuni illeciti edilizi di modesta entità è possibile evitare la rimessa in pristino, rispettando certe condizioni.
Gli abusi paesaggistici comportano applicazione di sanzioni sul versante amministrativo e penale, e quest’ultime possono essere particolarmente pesanti.
L’attuale quadro normativo infatti è frutto della somma di molti provvedimenti normativi, i più importanti sono il Codice dei Beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004, l’ex D.P.R. 139/2010 poi abrogato e confluito nel più recente provvedimento di semplificazione D.P.R. 31/2017.
Con l’ultimo decreto è stato introdotto anche una particolare disposizione, assai ambigua, che permetterebbe il mantenimento di illeciti compiuti in zone soggette a vincolo paesaggistico.
Notare bene: non si tratta di una “sanatoria paesaggistica”, forse forse somiglia a un maldestro tentativo di applicare il principio di “Favor Rei”.
Prima di proseguire, è meglio riportare integralmente l’art. 17 comma 2 del D.P.R. 31/2017, che stabilisce:
“Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica”.
Questa previsione esclude la (sola) sanzione ripristinatoria per alcuni interventi edilizi compiuti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 31/2017, tali da non richiedere alcun titolo abilitativo.
Ovviamente, se le opere fossero soggette a Permesso di Costruire, SCIA o DIA, non si porrebbe neppure l’esclusione dalla demolizione.
PODCAST audio gratuito: le opere libere in vincolo paesaggistico
Opere soggette a CILA sono ricomprese tra quelle da dotarsi col titolo abilitativo.
Fin dalla sua emanazione il D.P.R. 31/2017 di semplificazione paesaggistica aveva lasciato un margine di incertezza: infatti il suddetto articolo 17 comma 2 poneva il dubbio di considerare o meno la CILA come titolo abilitativo.
I chiarimenti stanno arrivando dalla giurisprudenza, la quale conferma la prima opinione che mi ero fatto sull’applicazione di questo articolo, cioè:
Intanto il Consiglio di Stato ribadisce il principio con la sentenza n. 5737/2018, che fa espresso riferimento anche al Glossario dell’Edilizia libera (Video Guida sulle opere edilizie libere).
In altre parole, per il Consiglio di Stato la possibilità di escludere la rimessa in pristino per illeciti in zone con vincolo paesaggistico si applicherebbe solo alle opere compiute in regime di edilizia libera.
Quindi, in caso di opere rientranti in CILA, SCIA e Permesso di Costruire, salta l’agevolazione di cui sopra.
In questa stessa direzione va anche la sentenza del TAR Veneto n. 1013/2019, riferita ad un caso a suo tempo soggetto a DIA invece che edilizia libera.
Occorre sottolineare che la suddetta norma non cancella automaticamente l’illecito dichiarando una specie di condono a ritroso: concede solo la possibilità di essere esclusi dalla rimessa in pristino.
Ed ecco perchè è necessario comunque verificare la necessità o meno dell’autorizzazione paesaggistica, anche per opere apparentemente modeste.
In ogni caso sarà necessario ottenere comunque la Compatibilità paesaggistica, cioè la procedura “in sanatoria” per illeciti compiuti in assenza di autorizzazione paesaggistica, pagando le dovute sanzioni pecuniarie e amministrative.
VIDEO GRATUITO la Compatibilità Paesaggistica.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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