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Edifici

Il raggiungimento del S.A.L. minimo del Superbonus 110% deve poggiare su certezze o interpretazioni dimostrabili

Ricevo e pubblico volentieri la seconda parte delle riflessioni già condivise dalla Dott. Fabiana Nesi sulla ripartizione dei SAL e asseverazioni del Superbonus 110.


Eccoci arrivati alla seconda carrellata di quesiti inerenti il calcolo degli Stati Avanzamento Lavori da redigere al fine dell’ottenimento dello Sconto in fattura o cessione del Credito così come previsto dall’Art. 121 del D.L. 34/2020.

Nell’articolo “FACCIAMO CHIAREZZA SUL CALCOLO DEL S.A.L. NEL SUPERBONUS 110% – Parte 1” pubblicato sul mio blog Le Domande Giuste, avevamo già chiarito i seguenti punti :

A. Si considerano le spese complessive sull’edificio a prescindere che riguardino solo il Superbonus 110% o anche comprensive di altri interventi?

B. In caso di intervento complessivo contenente spese Superbonus dei rami Sisma ed Eco come si procede?

C. Vanno considerati separatamente gli interventi trainati dai trainanti ?

D. Bisogna raggiungere anche il 30% di ogni singola sottocategoria delle 28 riportate nella comunicazione telematica dell’opzione interessata dall’intervento per poter fare l’asseverazione del S.A.L. minimo?

Per esse le risposte sono pubblicate qui: PRIMA PARTE.

Come promesso in questa sede ci occuperemo delle seguenti domande:

E. per verificare il raggiungimento della quota minima SAL asseverabile si deve fare riferimento all’importo stimato (al momento dell’avvio dei lavori) o a quello dei massimali?

F. Se la cifra stimata inizialmente durante i lavori cambia, il S.A.L. come va calcolato?

G. Posso considerare nel S.A.L. solo le spese per l’intervento per le quali voglio fare la cessione del credito o lo sconto in fattura?

H. Posso includere integralmente le cifre pagate come acconto ai fornitori?

Entriamo nel merito.

E. per verificare il raggiungimento del valore minimo SAL asseverabile si deve fare riferimento all’importo stimato (al momento dell’avvio dei lavori) o a quello dei massimali?

Per gli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico, l’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 n. 329, al comma 4-ter stabilisce che:

«Al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (…), il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all’allegato 1.
Il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis.
Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2».

Dal quadro normativo sopra delineato emerge, pertanto, che le attestazioni e le asseverazioni richieste a fronte di interventi di riduzione del rischio sismico “Sismabonus”, sia in versione Superbonus 110% sia versione ordinaria soggetta a cessione del credito ex articolo 121 del decreto Rilancio, devono essere redatte in base agli allegati indicati nel citato articolo 3 del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con risposta ad interpello n. 538 del 09/11/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

<<nel modello di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 – da utilizzare, ai sensi del citato comma 4-quater dell’articolo 3 del medesimo decreto, per asseverare lo stato di avanzamento dei lavori, al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto Rilancio – va riportato, per ciascun S.A.L., il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l’ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’asseverazione.>>

Oltre a ciò si osservi che il comma 13-bis dell’articolo 121 D.L. 34/2020 specifica che:

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione

Pertanto, si ritiene che il 30% debba essere calcolato su quanto asseverato dal progettista nell’attestazione di conformità dei lavori effettivamente eseguiti.

Benché questa risposta possa sembrare piuttosto scontata, la medesima rende ancora più evidente come sia essenziale una sinergia tra i tutti professionisti coinvolti nell’intervento soggetto a Superbonus.

Nel Superbonus è importante aver presente che non si può procedere a compartimenti stagni: i linguaggi adeguati a ogni professione DEVONO trovare una chiave di lettura comune e condivisa, in caso contrario sarà complicato giungere alla conclusione positiva delle pratiche.

A tal riguardo tengo a segnalare che ANCHE in merito alla compilazione degli Allegati B, B-1 B-2 e 1, così come previsti a seguito delle modifiche introdotte dal DM MIT 329/2020, ci sono orientamenti contrastanti da parte dei tecnici poiché non esistono Istruzioni UFFICIALI che chiariscano in modo inequivocabile il significato di “costo complessivo dell’intervento”.

Trattandosi di adempimento che per massima parte esula dalla mia professione, mi limito a guardare la questione per ciò che mi compete in qualità di Dottore Commercialista ovvero Soggetto abilitato all’apposizione del Visto di Conformità.

Il soggetto che rilascia il Visto di Conformità di cui al comma 11 dell’art. 119 D.L. 34/2020 è obbligato dalla norma a verificare la PRESENZA delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici e NON il contenuto delle stesse.

In ogni caso, tenuto conto che nell’attestazione di congruità della spesa si parla di “costo complessivo dell’intervento”, personalmente reputo che l’importo da riportare nei predetti allegati debba comprendere, per tutti gli interventi svolti da privati, anche dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Questa convinzione muove almeno da tre motivi che, per non distoglierci dal focus dell’articolo, riporto sinteticamente:

  1. Per il privato cittadino anche l’IVA è un costo.
  2. La norma è di carattere fiscale , incentrata su BONUS IRPEF. TUTTE le spese detraibili e deducibili IRPEF si considerano sempre al lordo dell’IVA nelle dichiarazioni dei redditi ( per esempio : Avete mai visto nella dichiarazione dei redditi detrarre il costo degli occhiali da vista al netto dell’iva?).
  3. I massimali di spesa previsti per ogni tipologia di intervento sono IVA inclusa.

F. Se la cifra stimata inizialmente, cambia durante i lavori, il S.A.L. come va calcolato?

Per comprendere il senso di questa domanda occorre tener conto della generalizzata e repentina impennata dei prezzi su diverse materie prime e materiali esplosa soprattutto da metà anno 2021.

Tale situazione ha creato e sta producendo diverso allarmismo tra le imprese e i tecnici alle prese col mantenimento della congruità delle spese preventivate in periodi antecedenti.

Se è vero che per alcuni potrebbe essere già un problema riuscire a completare le opere rispettando la congruità dei prezzi è altrettanto vero che, anche rispettando i prezzari, gli importi previsti sia nei contratti di appalto, nei computi metrici e infine nelle asseverazioni iniziali, potrebbero non corrispondere alle reali spese sostenute per la completa esecuzione del lavoro. Pensiamo anche al tipico extra capitolato causato dall’aumento delle quantità e fasi lavorative verificatesi per varianti in corso d’opera non previste.

In quest’ultima circostanza, ai fini dell’importo da considerare per il raggiungimento del S.A.L. minimo del 30% di cui all’art. 121 D.L. 34/2020, come occorre procedere ?

Nell’istanza di Interpello da me trattata il 30 luglio 2021 (n. 911-1449/2021), avendo già previsto che questo problema avrebbe avuto senz’altro un’escalation nei mesi a venire, avevo chiesto:

Quale siano gli importi da prendere a riferimento per eseguire il calcolo al fine del raggiungimento del minimo SAL del 30%:

  • Quelli rilevabili dai computi metrici eseguiti coi criteri previsti dagli artt. 13 e 13 bis del D.L. 34/2020 regolarmente asseverati dai Tecnici abilitati all’inizio dei lavori?
  • Quelli dei massimali di detrazione previsti dai bonus fiscali?
  • Quelli effettivamente pagati alle imprese durante l’esecuzione ancorché differenti da quelli in origine preventivati e asseverati?

L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 538/2020 aveva già specificato che:

Per quanto riguarda (…) la modalità di determinazione del 30 per cento dell’intervento agevolabile, necessario – ai sensi del citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio – per esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non, come prospettato dall’Istante, all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione (cioè il massimale, ndr).”

Ed inoltre:

Si fa presente, al riguardo, che nel modello di cui all’Allegato 1 del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 – da utilizzare, ai sensi del citato comma 4-quater dell’articolo 3 del medesimo decreto n. 58 del 2017, per asseverare lo stato di avanzamento dei lavori, al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto Rilancio – va riportato, per ciascun S.A.L., il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l’ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’asseverazione.

In estrema sintesi:

 il 30% delle spese deve essere calcolato sul montante di spese STIMATO IN FASE DI PROGETTO E SULL’AMMONTARE DI QUELLE CORRISPONDENTI ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI OGGETTO DELL’ASSEVERAZIONE.

La D.R.E Toscana rispondendo all’interpello del 30 luglio 2021 per l’esattezza ha scritto :

(…) su quanto asseverato dal progettista nell’attestazione di conformità dei lavori eseguiti

Detta risposta in una fase di prezzi crescenti non semplifica il calcolo, semmai lo complica.

Possiamo ritenere infatti pacifico che se le variazioni dei prezzi si verificano e si formalizzano solo al temine dei lavori, allora il 30% può essere del tutto in linea con l’importo originariamente asseverato ad inizio lavori.

Nel caso in cui venisse accertato che le variazioni dei prezzi erano state già ACCETTATE dal committente in maniera formale ed inequivocabile durante la fase esecutiva, dalla lettura della prassi dell’Agenzia delle Entrate si può ritenere che il tecnico incaricato di eseguire il S.A.L. debba tenerne conto nel contabilizzare l’intervento in corso.

Su questo concetto, al termine dell’articolo, potrete trovare l’esempio 2.

L’Agenzia delle Entrate infine ricorda che, nel caso in cui i lavori non vengano regolarmente conclusi, anche il diritto alle somme maturate tramite i SAL viene a decadere.

Sul punto, infatti, si fa presente che per l’Ecobonus, il Decreto Asseverazioni del 6 Agosto 2020 (“Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”) prevede al comma 5 dell’art. 4 che, “Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione dell’asseverazione di cui al comma 3” (cioè l’asseverazione riferita ad uno stato di avanzamento lavori), “non sia pervenuta l’asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle entrate per il seguito di competenza“.

G. Posso considerare nel S.A.L. solo le spese per l’intervento per le quali voglio fare la cessione del credito o lo sconto in fattura?

La ratio della domanda sottintende la seguente casistica :

Il contribuente in questione, avendo capienza IRPEF, provvede a fare alcuni pagamenti sui lavori considerando di detrarli nelle sue prossime 5 dichiarazioni fiscali annuali.

Per questo motivo il montante relativo alla cessione del credito sarà più basso rispetto al totale delle spese stimate e asseverate all’inizio dal progettista.

Nel momento della Comunicazione dell’opzione a fine lavori non ci sarà rispondenza tra la cifra ceduta e quella asseverata dal tecnico.

Alcuni operatori del settore trovatisi in queste ultime settimane a verificare la possibilità di raggiungere l’agognato S.A.L. minimo del 30%, avevano per questo auspicato di poter considerare di asseverare il SAL conteggiando esclusivamente i lavori agli importi che si intendono cedere.

Tuttavia la normativa sul punto mi sembra abbastanza chiara: si chiede di asseverare uno Stato di Avanzamento Lavori in relazione alle opere di cui all’art. 119 comma 13 D.L. 34/2020 ovvero a TUTTO l’intervento complessivo come previsto dal punto a) o dal punto b)

L’asseverazione riguarda il raggiungimento dei LAVORI previsti IN FASE DI PROGETTO e NON di quelli SCONTATI o CEDUTI, per questo non si ritiene percorribile considerare solo le spese per le quali si intende poi procedere a Comunicare la Cessione del Credito /Sconto in fattura.

H. Posso includere integralmente gli importi pagati come acconto ai fornitori?

Ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, le opzioni per la cessione del credito di imposta o lo sconto sul corrispettivo, in luogo della fruizione delle detrazioni “edilizie” a scomputo dell’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi, possono avere per oggetto le spese sostenute per gli i interventi elencati nel successivo comma 2 che siano state sostenute nel 2021 o nel 2022 (2022 al momento solo nel caso spetti il superbonus del 110 %).

Per individuare il momento del sostenimento della spesa, occorre seguire il criterio di “competenza economica” solo quando si tratta di imprese, mentre si applica il criterio di “cassa” quando si tratta di altri soggetti, quali persone fisiche e condomìni in primis.

Quanto precede non fa però venire meno il fatto che, anche per quei soggetti per i quali vige il criterio di “cassa”, il comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 stabilisce che “l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”.

Questo inciso normativo pone l’accento sul fatto che, anche quando il momento di sostenimento delle spese che rileva è riferito a quello del loro pagamento, le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 possono essere esercitate soltanto se le spese sostenute nel 2021 o nel 2022 sono riferibili a lavori che sono stati già effettuati.

A tal riguardo avevo già fatto un esempio sull’articolo ACCONTI SU NOTULE E FATTURE NEI BONUS E SUPERBONUS EDILIZI, tale ipotesi è tutt’oggi valida:

In sintesi, nel caso in cui l’acconto non fosse pienamente corrispondente a prestazioni svolte o a merci acquisite, la cifra pagata per “prestazioni future” dovrebbe essere decurtata dal computo.

A riconferma di questa tesi anche la D.R.E. Veneto, con interpello 907-1595/2021, ha recentemente sottolineato l’esigenza che non sia sufficiente il pagamento di un acconto per la formazione di un SAL ma che dietro al Bonifico , nel medesimo anno di imposta è necessario corrisponda anche la fattualità della prestazione.

CASI ED ESEMPI:

l’esempio 2 relativo ai quesiti F e l’esempio 3 relativo al quesito H.

A cura di Fabiana Nesi, Dott. Commercialista.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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