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Le modifiche al P.R.G. apportate con osservazioni possono richiedere il riesame dello strumento urbanistico

Un Piano Regolatore viene proposto in Consiglio Comunale, che provvede ad adottarlo.

E per adozione, si deve intendere una approvazione provvisoria con riserve di ulteriori modifiche e perfezionamenti da apportare tramite le osservazioni scritte da chiunque.

In altre parole l’osservazione è un “istituto partecipativo”, con cui poter inviare al Comune le proprie critiche alla proposta di Piano Regolatore adottata, per vari scopi:

  • migliorare la forma e i dettagli;
  • migliorare l’applicabilità effettiva;
  • verificare eventuali contrasti, contraddizione e incongruenze;
  • verificare e discutere le scelte politiche pianificatorie e attuative coinvolgenti la proprietà privata e pubblica;
  • consentire al cittadino di verificare l’eventuale lesione di interessi privati e/o pubblici;
  • apportare miglioramenti;
  • ecc.

In questo senso le osservazioni si traducono in contributi scritti che dovranno essere esaminati dal Consiglio Comunale nella apposita fase chiamata “controdeduzione”. Ciò significa che il C.C. esamina ciascuna proposta, e risponde puntualmente con adeguata motivazione.

La disamina dell’osservazione pervenute (entro i dovuti termini di legge) si può concludere cosi:

  • accoglimento totale (o parziale);
  • non accoglimento;

L’accoglimento dell’osservazione può modificare la proposta di Piano Regolatore adottata, e in certi casi potrebbe diventare necessaria la ripubblicazione di esso.

Quindi, l’osservazione può modificare in maniera sostanziale una scelta localizzata o generale?

Prima di proseguire sono necessarie alcune premesse per inquadrare le osservazioni.

E’ importante sottolineare quanto emerge dalla costante giurisprudenza: le osservazioni al PRG non costituiscono un vero e proprio rimedio giuridico a tutela degli interessati, bensì essenzialmente forme di collaborazione per la redazione dello strumento urbanistico (Cons. di Stato n. 2166/2010).

Le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 08/05/2017).

Detto questo, occorre interrogarsi quale sia il raggio di azione delle osservazioni, e di conseguenza il loro eventuale accoglimento.

L’accoglimento dell’osservazione potrebbe avere incidenza superiore all’interesse del singolo soggetto interessato.

Nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali, la pubblicazione prevista dall’art. 9 l. 17 agosto 1942 n. 1150, è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, ma non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni o in sede di approvazione regionale (Cons. di Stato n. 1241/2014).

L’accoglimento dell’osservazione non comporta una conseguente valutazione della stessa da parte di chiunque abbia diritto a fare osservazioni.

Provo a spiegarmi meglio: l’impostazione normativa è quella di concentrare in un unica fase la presentazione e disamina delle osservazioni. In caso contrario, se l’accoglienza delle osservazioni richiedesse a sua volta “osservazioni collaterali”, il procedimento potrebbe non esaurirsi.

Non esistono le “osservazioni alle osservazioni”. Questo è chiaro.

Esistono tuttavia alcune eccezioni per ipotesi di osservazioni rilevanti.

Al suddetto principio che ammette solo una fase partecipativa, si pongono come eccezioni le ipotesi :

  • accoglimento delle osservazioni comportanti una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano adottato e una modifica immediata del piano stesso;
  • il comune delibera una sostanziale modifica immediata del piano regolatore generale in fase di controdeduzione alle proposte di modifica regionali (Consiglio di Stato n. 1241/2014).

In certi casi le soluzioni per modifiche sostanziali apportate durante la fase di approvazioni possono essere:

  • modifica d’ufficio da parte della Regione.
  • lo stralcio del PRG;

La modifica d’ufficio può avvenire da parte dell’ente sovraordinato a vigilare la regolarità del procedimento di approvazione del PRG, cioè la Regione.

Con questa procedura, il Comune perde l’autonomia decisionale in quanto gli viene imposto di riesaminare globalmente il PRG. In poche parole si dovrà procedere ad una nuova adozione generale, una ulteriore fase di osservazione e infine il passaggio finale di approvazione.

Ciò porterebbe inevitabilmente ad una dilatazione dei tempi, lasciando il Comune con uno strumento urbanistico scaduto o inadeguato fino a nuovo ordine, con tutti i disagi e ulteriori costi.

Lo stralcio del Piano Regolatore consiste nella valutazione separata di una porzione rispetto alla restante (e prevalente) struttura del P.R.G.

Il cd. “stralcio” del PRG consiste nell’approvazione parziale di esso, e consente di introdurre direttamente modifiche allo strumento urbanistico generale, facendolo entrare in vigore sulle parti non interessate dallo stralcio; al contempo può anche limitarsi a sospenderne parzialmente l’approvazione della parte stralciata per riesaminarla e formulare una nuova proposta.

Lo stralcio costituisce quindi uno strumento alternativo alla non approvazione del Piano adottato, determinato dall’esigenza di economizzare attività amministrativa e di attribuire una regolamentazione urbanistica definitiva anche solo ad una parte (comunque prevalente) del territorio oggetto delle previsioni comunali.

I vantaggio dello stralcio sono evidenti:

  • lascia integro ed impregiudicato il potere del Comune di riproporre una nuova disciplina urbanistica diretta a completare la pianificazione per le aree oggetto di stralcio;
  • l’Autorità comunale resta libera nell’attività di completamento della disciplina urbanistica, costituendo la motivazione dello stralcio una “raccomandazione” in funzione del (rinnovato) esercizio della potestà pianificatoria da parte dell’Ente.

In merito alla giurisprudenza, lo svolgimento dello stralcio è pienamente legittimo (Cons. di Stato n. 4614/2013).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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