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L’accertamento dell’inottemperanza comporta pagamento di sanzione pecuniaria ripetibile più volte, e fu istituito nel 2014

Quindi occorre domandarsi se tale innovazione coinvolge anche gli illeciti edilizi accertati prima dell’entrata in vigore della norma.

Meglio proseguire col seguente INDICE:

L’argomento è complesso, per cui si propone una versione sintetica per dare una rapida lettura.

Definizione dell’Accertamento di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione

E’ una procedura prevista dall’art. 31 comma 4 del D.P.R. 380/01. Essa consiste nell’operazione di accertamento da parte della P.A. (Comune, in genere) della mancata demolizione o rimessa in pristino ordinata dall’ente pubblico.

Tale operazione di accertamento avviene (o dovrebbe avvenire) da quando è decorso il termine di novanta giorni concessi per demolire o ripristinare lo stato dei luoghi. La data decorre dall’avvenuta notifica al diretto interessato (proprietario e/o responsabile dell’abuso).

L’accertamento serve appunto a <<rendere certo>> l’inadempimento da parte del soggetto interessato, e ciò avviene con svolgimento di sopralluoghi da parte dei competenti organi preposti a vigilare l’assetto del territorio e di repressione dell’abusivismo edilizio.

Di tale accertamento viene redatto apposito verbale, che attesta tale circostanza.

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Introduzione della sanzione pecuniaria derivante dall’inottemperanza

Il Decreto “Sblocca-Italia” n. 133/2014, poi convertito con modificazioni in L. 164/2014, ha introdotto nel Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01 alcune novità.

E’ stata introdotta la procedura che porta all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, cioè la “classica multa” monetaria.

In particolare tale provvedimento ha introdotto nell’art. 31 del D.P.R. 380/01 i seguenti commi che vado ad analizzare:

  • 4-bis: in caso di constata inottemperanza da parte dell’autorità competente, essa applica una sanzione amministrativa pecuniaria, che si aggiunge alle altre misure repressive e sanzionatori previste dalle norme vigenti;
  • 4-ter: gli importi di queste sanzioni sono destinati al Comune per le operazioni di demolizione e rimessa in pristino degli abusi edilizi;
  • 4-quater: sono affidate alle Regioni alcuni margini e competenze su queste sanzioni pecuniarie.

Tale sanzione pecuniaria non viene emessa per aver commesso l’abuso (sostanziale), ma per non averlo rimosso.

Importi delle sanzioni pecuniarie

La quantificazione dell’importo è affidata alla autorità competente, che la definisce su basi discrezionali da valutare caso per caso. Tale sanzione è di tipo pecuniario, quindi soggiace alla relativa disciplina delle sanzioni emesse dalla P.A. verso il cittadino.

L’importo quantificato deve comunque essere ricompreso nell’ampio intervallo definito dal suddetto comma 4-bis:

  • importo minimo: 2.000 euro;
  • importo massimo: 20.000 euro;

La quantificazione dell’importo e il rispetto di questo intervallo non è detto che sia vincolante, possono esserci alcuni aspetti, vediamo come.

Misura massima in caso di edifici e aree vincolate

Esiste il caso in cui l’importo della sanzione pecuniaria sia quantificato automaticamente nella misura massima di 20.000 euro.

Ciò avviene quando gli abusi e illeciti sono stati compiuti su edifici e aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e su quelle previste dal comma 2 art. 27 D.P.R. 380/01.

Di quali vincoli, edifici, aree (e condizioni) si tratta? Ne riporto un breve estratto.

  • aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
  • aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (vincolo idrogeologico)
  • beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Usi Civici)
  • aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi D.Lgs. 42/2004 ovvero vincoli Paesaggistici e Beni culturali)
  • Immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico (oggi D.Lgs,. 42/2004);
  • Immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi D.Lgs. 42/2004);

Come vediamo, si tratta di una lunga serie casistiche tali da far scattare l’importo massimo.

Regioni possono aumentare gli importi

Il comma 4-quater dell’art. 31 D.P.R. 380/01 ha introdotto un ulteriore margine di aumento verso gli importi delle sanzioni pecuniarie per mancata ottemperanza.

La cosa peggiore è che il legislatore non ha posto limiti massimi in questo senso. Le regioni potrebbero aumentare gli importi minimi e massimi definite come in precedenza.

Pertanto non c’è da escludere che il legislatore regionale possa adottare una linea dura sulla repressione degli abusi edilizi, puntando alla tasca del cittadino.

E in tutto questo permangono tutte le restanti sanzioni amministrative, penali e demolitorie già previste da altre norme.

La ripetibilità periodica delle sanzioni pecuniarie

Lo stesso comma 4-quater anzidetto consente alle Regioni di stabilire che siano reiterabili tali sanzioni pecuniarie se permane l’inottemperanza.

In altre parole, in caso di permanenza dell’abuso edilizio le autorità competenti possono ripetere l’operazione di verifica e accertamento della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.

Questo comporta la possibilità di vedere reiterare più volte la stessa sanzione pecuniaria per lo stesso abuso nel corso del tempo.

Non saprei dire quale sia l’intervallo minimo che deve intercorrere tra un accertamento di inottemperanza e l’altro. Se proprio dovessi sbilanciarmi, un intervallo minimo potrebbe essere individuato nello stesso definito dall’ordinanza di rimessa in pristino (cioè i novanta giorni, ndr).

Abusi anteriori alla Legge n. 164/2014

Secondo l’art. 31 comma 4-bis del D.P.R. 380/01 la sanzione pecuniaria non viene emessa per la realizzazione dell’abuso edilizio in sé considerato, bensì la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate: il disvalore colpito è l’inottemperanza all’ingiunzione di ripristino.

Di conseguenza è irrilevante il fatto che l’abuso sia stato realizzato prima dell’entrata in vigore della norma, giacche la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione, proseguita dopo l’entrata in vigore del menzionato comma 4 bis, impone l’applicazione della sanzione da quest’ultimo prevista, senza che ciò implichi violazione dell’invocato principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 04/12/2019, n. 2588).

In altre parole, questa procedura sanzionatoria vale anche per gli illeciti compiuti in epoca risalente, e quindi anche sull’edilizia storica.

CONCLUSIONI

Occorre riflettere attentamente sui rischi e sulle valutazioni da fare quando è stata notificata l’ordinanza di demolizione al soggetto interessato.

Infatti da quel momento ha inizio il termine temporale da cui potrebbero emergere conseguenze pesanti sotto vari aspetti.

Se da una parte il cittadino ormai è “assuefatto” alla diffusa credenza che le demolizioni di fatto non avvengono mai, egli deve mettere in conto che questo nuovo strumento repressivo potrebbe fare più male.

Agli italiani non toccare la tasca. Oppure, se vuoi fargli capire una cosa, martella proprio sulla tasca.

E il legislatore nazionale a quanto pare lo ha capito.

Concludo testimoniando che nei territori dove opero ho notato che gli enti pubblici preposti a vigilare il territorio applicano davvero queste sanzioni.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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