
Edifici in pessime condizioni richiedono un particolare approccio per ripristinare lo stato anteriore.
Se ci pensiamo bene, la struttura dell’edificio è la componente principale che fornisce una particolare connotazione. E ovviamente, garantisce l’utilizzo nel rispetto della sicurezza e incolumità degli abitanti.
Sul versante urbanistico edilizio invece consiste in una categoria di intervento ad ampio spettro: essa può spaziare dalle modifiche interne strutturalmente rilevanti fino a prevedere demolizione e ricostruzione totale, a certe condizioni.
Più precisamente si deve ricordare che esistono due versioni di ristrutturazione edilizia: “leggera” e “pesante”, come accennato in quest’altro articolo.
Rimanendo in ambito puramente amministrativo, il Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01 all’art. 3 comma 1 lettera D inizia così definizione di principio di ristrutturazione edilizia:
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (omissis).
Le ultime modifiche normative a questa definizione hanno cercato di agevolare la ristrutturazione o ricostruzione dei manufatti ridotti in rovina.
Certamente, il legislatore ha comunque posto un freno alle possibile ricostruzioni “falsate” di certi edifici rovinati: infatti negli interventi di ripristino e ricostruzioni dei manufatti crollati o distrutti è necessario provare la precedente configurazione dell’immobile, e il suo stato legittimo.