La giurisprudenza ha elaborato principi utili per quantificare il contributo di costruzione
La Consulta ammette possibilità per contenimento consumo di suolo ed efficientamento energetico
La sentenza di Corte Costituzionale n. 54 del 31 marzo 2021 ha sciolto il dubbio sulla possibilità di derogare ad alcuni requisiti igienico sanitari di altezze minime e rapporti illuminanti imposti da norme statali, in base a certe condizioni.
La L.R. Veneto n. 51/2019 ha consentito la conversione di mansarde e sottotetti derogando alle altezze minime previste dal D.M. 5 luglio 1975, è ciò ha sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale sui seguenti articoli:
- Art. 1 comma 1
- Art. 2 commi 1-2-3
- Art. 3
Per quanto di interesse, tra queste eccezione si prende in esame solo quelle relative alle deroghe sulle altezze minime e rapporti aeroilluminanti al D.M. 5 luglio 1975 nei sottotetti.
Le ragioni avanzate sul presunto contrasto costituzionale.
Da una parte lo Stato ha ritenuto illegittime le disposizioni che consentivano diversi (e più favorevoli) limiti minimi di altezza e di rapporti illuminanti dei locali sottotetto oggetto di recupero, rispetto a quelli stabiliti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 e dal decreto interministeriale 26 giugno 2015.
Il contrasto con questi decreti nascerebbe dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, strumentali alla tutela della salubrità e vivibilità degli ambienti <<in quanto si discostano, senza che emerga una ragionevole giustificazione, dai parametri individuati dallo Stato>>.
Questo tipo di disposizione regionale si sarebbe posta in contrasto coi principi fondamentali nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio, stabiliti nel d.m. 5 luglio 1975, per la quale «può essere attribuita efficacia precettiva e inderogabile» anche per il legislatore regionale.
Un principio simile è già stato espresso con sentenza Corte Costituzionale n. 134/2014 relativamente al valore inderogabile del D.M. 1444/68.
Difesa e motivazioni opposte dalla Regione Veneto
La Regione ha sostenuto che tali disposizioni non contrastino coi principi costituzionali, in quanto resterebbe garantita adeguata salubrità dei sottotetti recuperati; ciò sarebbe comprovato anche da altre <<numerose leggi regionali che consentono, negli stessi limiti minimi di altezza o a limiti anche inferiori, il recupero dei sottotetti a fini abitativi>>.
Peraltro tali limiti analoghi erano già contenuti nella legge della Regione Veneto 6 aprile 1999 n. 12 proprio sul recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi.
Inoltre la Regione Veneto ha ritenuto di poter derogare questi parametri igienico sanitari in quanto rientrante tra i suoi poteri di legislazione concorrente, sostenendo «come gli artt. 3 e 5 del d.m. 5 luglio 1975 potrebbero assurgere a parametro normativo interposto e, in seconda battuta, a principio fondamentale idoneo a condizionare l’esercizio delle competenze legislative regionali».
Infatti la Regione ha ribadito la natura regolamentare del parametro interposto di cui al d.m. 5 luglio 1975 e l’attuale assetto costituzionale delle competenze legislative regionali e statali.
Secondo il Veneto si tratterebbe di una fonte regolamentare, attuativa di una fonte primaria anteriore alla Costituzione (art. 218 del R.D. n. 1265/1934, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»), la quale in base all’art. 117 comma 6 della Costituzione attribuisce alle Regioni il potere di regolamentare materie concorrenti e residuali; perciò non potrebbe che assumere natura di disciplina di dettaglio, cedevole rispetto all’intervento legislativo regionale.
La Consulta conferma la possibilità di derogare altezze e rapporti illuminanti
La sentenza dichiara infondate le eccezioni sollevato a livello statale, ritenendo corretto che la disciplina regionale di recupero dei sottotetti ai fini abitativi perchè riguarda soltanto una parte dell’unità abitativa, che deve essere preesistente e già dotata dei diversi requisiti imposti. Ciò non comporta una deroga degli standard minimi e uniformi previsti dal D.M. 5 luglio 1975, in quanto essi non indicano prescrizioni specifiche per recupero dei sottotetti.
Inoltre questi articoli L.R. 51/2019 perseguono una evidente finalità di interessi ambientali apprezzabili, quali il contenimento del consumo di suolo ed efficientamento energico.
Tra le motivazioni che hanno confermato coerenza costituzionale della L.R. 51/2019 emerge che essa ha carattere di lex specialis (legge speciale) della disciplina relativa ai requisiti di abitabilità dei sottotetti riguardanti altezza e aeroilluminazione, che attualmente non sono regolati a livello di legislazione statale.
La Consulta riconosce che da tempo le norme regionali prevedono requisiti igienico sanitari per recuperare parte di unità abitative già esistenti, e che non sono regolati a livello di legislazione statale.
Inoltre ha accolto la motivazione del Veneto, che tiene conto delle particolari caratteristiche di questi locali sottotetto e della loro mancanza di autonomia rispetto ad abitazioni già esistenti (sentenza Corte Costituzionale n. 208/2019, n. 11 e 282 del 2016).
Infatti si ricorda che tale norma non consente al recupero abitativo del sottotetto il contestuale frazionamento o creazione di unità immobiliare autonoma.
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A margine, aggiungo come critica personale, sono rimasto favorevolmente sorpreso dall’accogliemento a favore della regione; non immaginano questa motivazione, avendo sempre visto come tassativo e inderogabile ad ogni livello il D.M. 5 luglio 1975.
Credo sia giunto il momento che il legislatore nazionale provveda a disciplinare anche questo tipo di interventi, molto interessanti per finalità di contenimento di consumo del suolo.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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