Le nuove definizioni di Stato Legittimo, tolleranze edilizie e sanatoria potrebbero salvare retroattivamente certi interventi
Come quantificare e accertare lo Stato avanzamento lavori per proroga superbonus unifamiliari
Ho ricevuto diverse richieste di opinione su come raggiungere un requisito essenziale per accedere alla proroga “speciale” del Superbonus 110 riservata agli edifici unifamiliari e unità autonome (quest’ultime quando non vengono coinvolte in contestuali interventi su parti comuni e condominio).
In particolare stiamo parlando di quanto risulta scritto nel secondo periodo del comma 8-bis art. 119 DL 34/2020, aggiornato alle modifiche apportate dal DL “Aiuti” n. 50/2022 (tuttora in corso di conversione in legge con probabili modifiche):
Per gli interventi effettuati su unita’ immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
La norma sul punto non ne parla in maniera espressa, cioè non chiede espressamente il deposito di una autonoma asseverazione, capace di cristallizzare l’effettivo stato di avanzamento dei lavori. Peraltro il dato letterale della norma riguarda l’aspetto oggettivo “30 per cento dell’intervento complessivo“, senza che debba essere necessariamente pagata/liquidata con sconto in fattura o cessione del credito.
Infatti nella norma non c’è neppure un velato richiamo ad una possibile asseverazione intermedia per accedere alla cessione del credito, cioè da rendersi nei modi previsti dal comma 13-bis art. 119 DL 34/2020. Certamente qualcuno potrebbe pero prendere al balzo l’occasione per farli assieme ai SAL art 121, beninteso.
Inoltre la condizione essenziale dell’avvenuto avanzamento dei lavori al 30% è un dato relativo, e pertanto da tenere comparato a quello di riferimento, cioè l’intervento complessivo pari a 100%.
Pertanto viene domandarsi come documentare, attestare o perfino asseverare il raggiungimento del SAL 30% alla data del 30 settembre 2022 (ricordando la sua recente proroga col DL 50/2022). Provo a fornire indicazioni utili ai colleghi tecnici, direttori lavori e asseveratori per non farsi cogliere impreparati all’appuntamento.
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Stato avanzamento lavori nell’ambito del DL 34/2020
Quando si parla di Stato Avanzamento Lavori (SAL), è opportuno riportare gli utili riferimenti normativi, nel nostro caso trovo opportuno quanto contenuto al paragrafo 5.2 pagina 93 della recente Circolare 23/E/2022.
Il Decreto Rilancio (L. 77/2020) non contiene una definizione di Stato avanzamento lavori o indicazioni specifiche relative al SAL 30% entro la data del 30 settembre 2022, condizione essenziale per accedere alla proroga Superbonus 110% al 31 dicembre 2022 riservato ai soggetti (persone fisiche) di cui al comma 9 lettera b art. 119 DL 34/2020. Da un punto di vista oggettivo invece di fatto stiamo parlando di:
- edifici unifamiliari;
- singole unità all’interno del condominio o edificio (si ricava dal medesimo comma 8-bis primo periodo).
Partiamo dalla definizione di Stato Avanzamento Lavori, prendendo spunto dalla normativa più “vicina” alle finalità del Superbonus, cioè quella sugli appalti pubblici, rammentata anche dalla predetta Circolare 23/E.
Secondo previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (con il quale è stato adottato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»), lo “Stato Avanzamento Lavori” «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci».
A questo è opportuno ribadire che per gli interventi eseguiti dai soggetti titolari di reddito d’impresa, il diritto alla detrazione e la conseguente possibilità di esercitare le opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio sorgono al momento in cui la spesa si considera sostenuta secondo i criteri della competenza economica, come già sostenuto nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.
Prima cosa: quantificare e documentare con precisione l’effettivo avanzamento dei lavori
Il DL 50/2022 ha prorogato i termini di raggiungimento del SAL 30% dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022, lasciando invariato il termine ultimo del 31 dicembre 2022.
In questa proroga è stato specificato che nel conteggio del SAL 30% “unifamiliari” possano essere computati anche i lavori non agevolati col Superbonus: cioè bonus minori oppure opere senza beneficio dei bonus. Si tratta di una semplificazione notevole, nulla da eccepire.
Da una parte la norma DL 34/2020 non obbliga a fare apposita Asseverazione (ex art. 119 comma 13 e 13-bis DL 34/2020), comunque richiesta per accedere a sconto in fattura/cessione del credito parziale come prevista dal comma 1-bis art. 121 medesimo decreto.
Da una parte resta il dubbio di come attestare il SAL 30% nei casi in cui il committente, al 30 settembre 2022, non abbia bisogno di fare in quel momento la cessione del credito; o magari non ha interesse a farla, preferendo l’accesso diretto alle detrazioni al 110% da portare in dichiarazione redditi irpef.
Se posso anticipare un consiglio personale, è più cautelativo e sicuro procedere comunque con una formale dichiarazione; è una di quelle situazioni in cui è meglio effettuare un adempimento spontaneo aggiuntivo a maggior tutela da futuri accertamenti.
Infatti: come dimostrereste in futuro l’avvenuto rispetto e superamento del SAL 30%, di fronte a una contestazione fiscale?
La miglior cosa da fare è prendere come riferimento la disciplina degli appalti pubblici, in particolare riferirsi al contratto di appalto stipulato tra committente e impresa, comprensivo dei relativi allegati, ovviamente aventi data certa di stipula.
Sarà necessario produrre un’aggiornata contabilità di cantiere, supportata anche da un idoneo Giornale dei lavori (alcune norme regionali lo prescrivono nelle opere antisismiche, es. Toscana), documentazione fotografica da datare con marcatori temporali.
Tengo anche a ricordare che le foto prodotte da Google Maps e Street view possono essere considerate come elementi probanti (i marchi appartengono ai relativi proprietario).
Secondo passaggio: veicolare questa documentazione con data certa
Ovviamente tutta la documentazione di cui sopra dovrà sempre veicolare formalmente tra Committente, Imprese e DL; in particolare, ritengo opportuno consigliare che il Direttore dei Lavori raccolga in apposito documento complessivo tutti questi documenti comprovanti l’effettivo avanzamento dei lavori al 30%, e fare un invio formale con PEC (e magari marcatore temporale per i documenti) verso tutti gli attori partecipanti all’intervento edilizio per tutelare il committente (Committenti, imprese, altri professionisti).
Se a qualcuno venisse in mente di depositare questo documento complessivo presso qualche ente pubblico, anche ai fini pubblicistici, in linea di massima si scontrerebbe con la presentazione “inutile” e non prevista da alcuna norma, pertanto irricevibile dalla P.A. Tanto vale produrre una Asseverazione SAL 30% negli stessi modi previsti dal comma 13 e 13-bis art. 119 DL 34/2020.
A proposito: quale Direttore dei lavori dovrebbe provvedere a ciò? Vediamo alcuni scenari di redazione e attestazione SAL:
- Congiunto con tutti i DL: quello antisismico, quello energetico e quello architettonico, in maniera congiunta per le proprie competenze nell’intervento complessivo;
- Congiunto con un unico DL: un Direttore Lavori, tra quelli partecipanti all’intervento per le proprie competenze, provvede lui a mettere insieme tutto e a prendersi la responsabilità per tutti;
- Digiunto tra i vari DL: i singoli Direttori dei Lavori operano separatamente a computare ciò di propria competenza; tuttavia resta da capire chi e come verifica complessivamente il raggiungimento del SAL 30%, di fatto tornando allo scenario dell’unico DL.
Se posso consigliare, anche in questo ambito è opportuno fin da adesso che la pianificazione ed esecuzione del cantiere nomini da subito la figura professionale che svolga questo adempimento interno.
Conclusioni e consigli
In sintesi il silenzio della norma sul punto non è di facile aiuto; a meno di ulteriori possibili correttivi, è più cautelativo consigliare prudenza, e agire con qualche giorno di anticipo alla data del 30 settembre 2022 la relativa dichiarazione per il SAL, anche se non ci fosse bisogno di fare subito la Cessione del credito o sconto in fattura.
Anche perchè mi aspetto che questa “prudenza” sarà assai gradita dagli istituti di credito, se non addirittura prevista obbligatoriamente dai rispettivi regolamenti bancari, per dare maggiore garanzia.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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