Non c’è nessuna legge che impone la verifica incrociata tra elaborati catastali e quelli legittimanti sul piano urbanistico. La presentazione di planimetrie catastali senza preventiva verifica dello stato legittimato dell’immobile è caldamente sconsigliata in quanto essa non può prescindere da quanto risulta negli elaborati grafici accompagnatori delle pratiche edilizie rilasciate o depositate.
In pratica la presentazione di planimetrie al Catasto (oggi sezione dell’Ag. Entrate) senza verificarne la congruenza e la conformità tra stato dei luoghi e stato legittimo espone a potenziali rischi sotto diversi punti di vista.
In sostanza lo stato di rappresentazione indicato nelle planimetrie catastali deve essere:
coerente con l’effettivo stato dei luoghi odierno dell’immobile;
congruente con l’ultimo stato legittimato corrispondente all’ultima pratica edilizia abilitativa o comunicata;
presentata solo dopo aver verificato la corretta continuità nell’intera “catena” della legittimazione urbanistica di tutte le pratiche edilizie precedenti, ovvero degli eventuali stati di legittimazione invocabili oltre certe soglie temporali e contesti urbanistici;
In caso contrario può avvenire che la planimetria catastale possa essere sì conforme allo stato dei luoghi ma raffigurante uno stato illegittimo testimoniante un abuso edilizio.
La planimetria catastale trae radici e giustificazioni ai fini fiscali, tuttavia avendo procedura di deposito tipizzata, con data certa e firmata congiuntamente da proprietario e professionista, assume un valore praticamente probatorio di un certo stato dei luoghi ad una certa data.
Inutile sottolineare le responsabilità professionali connesse a simili operazioni che potrebbero scaturire a suo carico.
La planimetria catastale conforme al solo stato dei luoghi non esonera il professionista dallo svolgere le opportune ricerche sul versante urbanistico parallelo.
Il professionista dovrà quindi precedere il deposito e aggiornamento catastale Docfa da tutte le opportune verifiche preventive sul piano urbanistico, proprio per non incorrere nel possibile quanto probabile rischio di rappresentare piante e informazioni sull’immobile contenenti elementi che potrebbero risultare difformità sul piano edilizio.
DISCLAIMER. Il presente contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa. Non costituisce e non può costituire consulenza tecnica, legale o professionale, né può essere utilizzato come parere in alcuna sede. Ogni immobile e ogni intervento richiedono valutazioni specifiche caso per caso, pertanto resta tutto riservato su inquadramento, fattibilità e soluzioni applicabili.
La conformità catastale è condizione per validità del trasferimento immobiliare, ma non ogni difformità impedisce la compravendita: la Cassazione n. 18649/2026 conferma la natura della nullità formale e distingue le irregolarità rilevanti dalle difformità lievi che non richiedono aggiornamento della planimetria.
Chi acquista un immobile all’asta fa affidamento sulla relazione dell’esperto nominato dal giudice, soprattutto per superficie, consistenza, condizioni strutturali, regolarità e difformità edilizie, nonché sull'effettive caratteristiche del bene, riportate nella perizia.
Pur restando cosa disgiunta dalla conformità urbanistica, la planimetria catastale conforme allo stato di fatto non dimostra automaticamente lo Stato Legittimo dell’immobile