Convertire ad uso abitativo parti comuni esistenti qualifica aumento di carico urbanistico
La posa dei pannelli solari sulla pergola toglierebbe i caratteri di amovibilità, qualificandola piuttosto come costruzione infissa
Già in un precedente articolo si erano analizzate le possibili soluzioni per semplificare l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle costruzioni, anche alla luce del recente Decreto Legge 17/2022.
In particolare si è accennato sul fatto che una pergola (o pergolato) esistente si possa installarvi sopra i pannelli solari, senza realizzare una copertura continua, trasformandola di fatto in una tettoia perchè in grado di fornire riparo da pioggia e sole.
Consideriamo pure esclusa questa possibilità di equiparare a “edilizia libera” la realizzazione di coperture continue con pannelli fotovoltaico, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza (riferita all’epoca antecedente al Glossario Edilizia Libera).
In questo articolo invece vorrei analizzare la situazione normativa che si è creata con l’entrata in vigore della apposita disciplina di Edilizia libera prevista dal Glossario, nonchè dalle eventuali norme integrative regionali e perfino dei regolamenti comunali.
Chiaramente non bisogna intendere che il Decreto Legge 17/2022 abbia automaticamente liberalizzato in manutenzione ordinaria (cioè edilizia libera) l’installazione del fotovoltaico in qualsiasi modalità o sopra qualunque elemento di sostegno. Ha migliorato e semplificato diversi aspetti, ma non quelli che stiamo per analizzare.
Ne ho parlato anche nella mia pagina Facebook:
Pergola o Pergolato normali: differenze
Devo fare una prima premessa importante: possiamo usare i termini pergola o pergolato in maniera interscambiata, ma riporto le differenze:
- Pergola: un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti” (Cons. di Stato n. 5541/2018, n. 4001/2018);
- Pergolato: un manufatto avente manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. di Stato n. 5377/2014, n. 5409/2011).
Non saprei evidenziare una sostanziale differenza, neppure consultando alcuni Regolamenti Regionali in tal senso. Se posso aggiungere, per la mia conoscenza ad oggi, ritengo che la differenza che corre tra Pergolato e Pergola è che il primo è situato in appoggio ad un edificio esistente, mentre la seconda è libero su quattro lati.
Appare evidente che entrambe le definizioni hanno a comune le caratteristiche di amovibilità, cioè l’assenza di collegamento stabile al suolo (fondamenta, imbullonature, ecc); tale aspetto è confermato espressamente nella voce n. 46 del Glossario Edilizia Libera sul pergolato:
Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.
Tra l’altro, la definizione rientra nella categoria degli elementi di aree su aree pertinenziali di edifici, pertanto con caratteristiche “precarie” e di facile spostamento.
La seconda premessa importante: le Regioni potrebbero aver disciplinato la definizione di pergola fotovoltaica o meno.
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Pergolato esistente, l’aggiunta dei pannelli cosa comporta?
Fatte queste premesse introduttive, ho riflettuto se la semplice posa di pannelli solari possa in qualche modo cambiare la natura e caratteristiche delle pergole/pergolati.
Pensiamo che inizialmente questi elementi vengono collocati in giardino per dare supporto a piante ombreggianti o tendaggi vari, e che potrebbero essere spostati liberamente come gli arredi da giardino, tipo divanetti. Certamente, spostare da solo una pergola in legno è tutt’altro che facile visto il peso, ma il legislatore mantiene loro caratteristiche di amovibilità per l’assenza di fissaggi al suolo; al massimo sarebbe consentito dotarle di zavorre e tiranti per evitarne il ribaltamento a vento.
L’installazione di pannelli fotovoltaici sopra le pergole/pergolati sarebbe sufficiente per eliminare i caratteri di amovibilità?
Riterrei di sì, per diversi motivi:
- aumento considerevole del peso nella condizione di carico più sfavorevole, cioè in punta, offrendo possibilità di ribaltamento per effetto “vela”.
- collegamento con batterie e cavetterie varie;
Inoltre gli strutturisti fanno presente che la semplice posa dei pannelli fotovoltaici pone il problema della sicurezza strutturale e antisismica del risultato finale (pergolato + fotovoltaico). Effettivamente consiglio caldamente di interpellare anche gli ingegneri strutturisti per far appurare questa esigenza, proprio perchè alcune norme regionali hanno già disciplinato questo tipo di manufatti anche ai fini antisismici.
Ed ecco che allora si arriva al nodo della questione: la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulla pergola, inizialmente amovibile, può trasformarla in manufatto edilizio o costruzione a tutti gli effetti?
Di nuovo temo di dare una risposta affermativa: se la pergola/pergolato perde il carattere di amovibilità, da arredo da giardino diventa un manufatto infisso al suolo. Ed ecco che si rischia di compiere un illecito edilizio, ma anche antisismico.
Non voglio neanche addentrarmi nell’ambito dei vincoli paesaggistici, consigliando questo apposito video YouTube: www.youtube.com/watch?v=hA87gKOnSJg
Consigli utili
L’unico consiglio che posso condividere è di non sottovalutare questo tipo di modifiche che, per quanto apparentemente modeste potrebbero sembrare, possono comportare enorme cambiamento da un punto di vista amministrativo.
Magari il legislatore in sede del D.L. 17/2022 poteva inserire una particolare modalità aggiuntiva di posa dei pannelli solari, e già che c’era poteva coniare la definizione di “pergola fotovoltaica”: in questo modo poteva davvero semplificare l’avvento delle energie rinnovabili, riducendo il consumo del suolo.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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