E' amovibile il manufatto precario e facilmente rimovibile periodicamente
Come manufatto ombreggiante, con struttura leggera, amovibile, aperto su tre lati, deve rimanere privo di copertura
Per prima cosa bisogna fare una lieve distinzione tra pergola e pergolato, perchè esiste una sottile differenza tra questi due manufatti.
Entrambi i manufatti pergola/pergolato to devono:
- avere funzione di fare ombreggiatura con piante rampicanti
- essere privi di copertura superiore
- essere amovibili, cioè prive di fondazioni e collegamento infisso al suolo
- avere modeste dimensioni
Vediamo allora le differenze tramite le definizioni e orientamenti giurisprudenziali riguardanti i, e soprattutto quando avviene il passaggio tra loro:
Il passaggio da pergola/pergolato a tettoia, mediante semplice copertura del lato superiore, può comportare conseguenze sull’inquadramento del manufatto, della categoria di intervento e del relativo titolo edilizio. Ovviamente qualora fatto in assenza dei dovuti titoli, atti di assenso o nulla osta comunque denominati nei confronti delle varie normative edilizie, comporta sanzioni amministrative e penali.
E come di consueto, si ricorda che per il fatto che pergole e pergolati rientrino indicativamente in edilizia libera, non significa che un regolamento edilizio o piano regolatore possa vietarne l’installazione, senza parlare dei vari vincoli.

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Pergolato, libero su tre lati
La normativa edilizia non contiene una espressa definizione di pergolato, ma una leggera menzione alla voce n. 46 del Glossario Edilizia libera:
Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.
Per ricavare una nozione di pergolato si deve consultare la giurisprudenza, la quale anche di recente ha confermato che il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio (cfr. Cons. di Stato n. 8475/2023, n. 5008/2018).
Più dettagliatamente la giurisprudenza ha ribadito che il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. di Stato n. 8475/2023).
Anche per quanto riguarda le dimensioni, non devono essere costituite da un telaio travi/pilastri di significative dimensioni, solide e robuste da far desumere una permanenza prolungata nel tempo della stessa struttura (Cons. di Stato n. 4793/2008, ripreso in parte da Cons. di Stato n. 8475/2023).
Pergola, libera su tutti i lati
Anche per questo manufatto non esiste una espressa nozione di pergola, per cui occorre ricavarla dalla giurisprudenza. A dire il vero viene menzionata in maniera anche ambigua all’interno della definizione di pergolato, e riporto integralmente il passaggio:
si può configurare un pergolato quanto si è al cospetto di “un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti” (Cons. di Stato n. 8/2022, n. 4001/2018).
Sembra che in questa massima pergola e pergolato siano intercambiate tra loro, tuttavia nel paragrafo precedente la diversa sfumatura si estrapola dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8475/2023: il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio.
Di conseguenza, la pergola è una struttura aperta su tutti i lati e nella parte superiore.
La copertura di pergola o pergolato configura tettoia
Partiamo dalla definizione generale di tettoia la troviamo inserita nell’Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo nazionale alla voce n. 41:
La definizione potrebbe essere integrata da quelle eventualmente indicate nelle versioni declinate dai recepimenti regionali. Dalla lettura della definizione nazionale di tettoia si evince un altra caratteristica fondamentale, ovvero l’esclusione di pareti perimetrali o tamponature.
La qualifica di manufatto o elemento edilizio sottopone la tettoia ad essere inquadrata di “default” come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e.1) del DPR 380/01, fermo restando l’eventuale disciplina delle opere pertinenziali previste dal successivo punto e.6). E la qualifica di nuova costruzione, comporta l’assoggettamento al preventivo ottenimento del Permesso di Costruire ai sensi dell’articolo 10 comma 1 DPR 380/01. Poi ci sarebbe da aprire un discorso sul regime di opere pertinenziali, ma non è questa la sede per dilungarsi.
La pergola o pergolato possiede normalmente una struttura intelaiata composta da pilastri e trave, in legno o metallico; il lato superiore è caratterizzato da travetti ravvicinati che dovrebbero fungere da sostegno a piante rampicanti e ombreggianti. Ma la presenza dei travetti soprastanti alla pergola o pergolato consente una facile posa di elementi di copertura tipo teloni, lastre ondulate, lamiere e simili.
Ma dal momento in cui il pergolato stesso (e anche pergola), quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio (cfr. Cons. di Stato n. 8475/2023, n. 5008/2018).
In tutto questo la chiave sta proprio nella modalità di copertura:
- se essa è facilmente amovibile (tipo una tenda a rullo interamente scorrevole e rimovibile per chiunque);
- Al contrario, se la stessa tenda fosse fissata con chiodi, collanti o altri sistemi, si configura tettoia.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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Questo articolo ha 13 commenti
I commenti sono chiusi.
Devo fare un gazebo in legno .4×3 sono in mezzo a due piccolo casetti e in mezzo ci sono io come posto auto posso farlo il gazebo solo coperto solta.grazie
Argomenti interessanti, soprattutto in una giungla di leggi e sentenze come da noi
L’istallazione di pannelli solari su di una pergola la trasforma in tettoia?
Grazie
Buongiorno, anche a me interesserebbe sapere se l’’istallazione di pannelli fotovoltaici su di una pergola la trasforma in tettoia.
Grazie
Suggerisco questo utile articolo, al suo interno troverete anche un video:
https://www.studiotecnicopagliai.it/pergola-fotovoltaica-elemento-arredo-manufatto-edilizio/
Fornisco un utile articolo al riguardo:
https://www.studiotecnicopagliai.it/pergola-fotovoltaica-elemento-arredo-manufatto-edilizio/
Salve, quindo le pergotende che sponsorizzato ovunque con le lamelle sono configurabili come pergola in edilizia libera? Inoltre esistono vincoli sulla distanza con il vicino?
La ringrazio in anticipo
Grazie mille per le innumerevoli informazioni date.
Domanda :
Vorrei sostituire una parte del tetto della mia casa con una tettoia con copertura fatta con gli stessi coppi del tetto e struttura in pali di legno.
Tale struttura rimarrebbe assolutamente invisibile dal piano stradale .
Grazie mille
Aldilà di tutto, non vi sembra che ql giorno d’oggi ci chiedono autorizzazioni anche per defecare ? O per intenderci, ci chiedono autorizzazioni per delle sciocchezze ? Da estraneo e ignorante in materia, dico che i permessi costruttori devono essere richieste solo ed esclusivamente per manufatti in cemento armato o muratura. Per delle costruzioni in legno come le tettoie per me è inutile richiedere autorizzazioni in quanto si tratta comunque di una struttura che può essere smontata nell’arco di 3/4ore . Quindi, di cosa stiamo parlando? Siamo sempre al solito punto… Benvenuti in Italia. Paese dove per fottere soldi alla gente richiedono autorizzazioni anche per defecare!
Buonasera,
Sto realizzando un portico aperto ai 4 lati e NON coperto. Lo ho strutturato con 4 verticali 20×20 H 2,30 e per mq 20 circa. Lateralmente in alto ho previsto i travi
20h cm x 9 L cm x 4,00 m di lunghezza.
I verticali sono appoggiati su cemento con piastre in acciaio non stoppate. Chiedo se ho la necessità di chiedere l’autorizzazione edilizia oppure basta la Cila.
Grazie
Non si capisce la riflessione scritta al termine dell’articolo. Praticamente si dice la stessa cosa in entrambi i casi, la parola “al contrario” é fuorviante facendo intendere che c’è un errore nella scrittura e quindi senza dare una risposta precisa.
Si, c’era un refuso che ho corretto, grazie per la info che mi ha permesso di correggere.
Mi sorge il serio dubbio, io avendo lavorato in comuni e regioni diverse ho trovato regolamenti diversi in cui pergola, pergolato coperto o non avevano significati diversi, in quanto il regolamento più restrittivo è quello da rispettare.
Buona giornata