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Come manufatto ombreggiante, con struttura leggera, amovibile, aperto su tre lati, deve rimanere privo di copertura

Per prima cosa bisogna fare una lieve distinzione tra pergola e pergolato, perchè esiste una sottile differenza tra questi due manufatti.

Entrambi i manufatti pergola/pergolato to devono:

  • avere funzione di fare ombreggiatura con piante rampicanti
  • essere privi di copertura superiore
  • essere amovibili, cioè prive di fondazioni e collegamento infisso al suolo
  • avere modeste dimensioni

Vediamo allora le differenze tramite le definizioni e orientamenti giurisprudenziali riguardanti i, e soprattutto quando avviene il passaggio tra loro:

Il passaggio da pergola/pergolato a tettoia, mediante semplice copertura del lato superiore, può comportare conseguenze sull’inquadramento del manufatto, della categoria di intervento e del relativo titolo edilizio. Ovviamente qualora fatto in assenza dei dovuti titoli, atti di assenso o nulla osta comunque denominati nei confronti delle varie normative edilizie, comporta sanzioni amministrative e penali.

E come di consueto, si ricorda che per il fatto che pergole e pergolati rientrino indicativamente in edilizia libera, non significa che un regolamento edilizio o piano regolatore possa vietarne l’installazione, senza parlare dei vari vincoli.

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Pergolato, libero su tre lati

La normativa edilizia non contiene una espressa definizione di pergolato, ma una leggera menzione alla voce n. 46 del Glossario Edilizia libera:

Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.

Per ricavare una nozione di pergolato si deve consultare la giurisprudenza, la quale anche di recente ha confermato che il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio (cfr. Cons. di Stato n. 8475/2023, n. 5008/2018).

Più dettagliatamente la giurisprudenza ha ribadito che il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. di Stato n. 8475/2023).

Anche per quanto riguarda le dimensioni, non devono essere costituite da un telaio travi/pilastri di significative dimensioni, solide e robuste da far desumere una permanenza prolungata nel tempo della stessa struttura (Cons. di Stato n. 4793/2008, ripreso in parte da Cons. di Stato n. 8475/2023).

Pergola, libera su tutti i lati

Anche per questo manufatto non esiste una espressa nozione di pergola, per cui occorre ricavarla dalla giurisprudenza. A dire il vero viene menzionata in maniera anche ambigua all’interno della definizione di pergolato, e riporto integralmente il passaggio:

si può configurare un pergolato quanto si è al cospetto di “un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti” (Cons. di Stato n. 8/2022, n. 4001/2018).

Sembra che in questa massima pergola e pergolato siano intercambiate tra loro, tuttavia nel paragrafo precedente la diversa sfumatura si estrapola dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8475/2023: il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio.

Di conseguenza, la pergola è una struttura aperta su tutti i lati e nella parte superiore.

La copertura di pergola o pergolato configura tettoia

Partiamo dalla definizione generale di tettoia la troviamo inserita nell’Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo nazionale alla voce n. 41:

Tettoia: Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

La definizione potrebbe essere integrata da quelle eventualmente indicate nelle versioni declinate dai recepimenti regionali. Dalla lettura della definizione nazionale di tettoia si evince un altra caratteristica fondamentale, ovvero l’esclusione di pareti perimetrali o tamponature.

La qualifica di manufatto o elemento edilizio sottopone la tettoia ad essere inquadrata di “default” come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e.1) del DPR 380/01, fermo restando l’eventuale disciplina delle opere pertinenziali previste dal successivo punto e.6). E la qualifica di nuova costruzione, comporta l’assoggettamento al preventivo ottenimento del Permesso di Costruire ai sensi dell’articolo 10 comma 1 DPR 380/01. Poi ci sarebbe da aprire un discorso sul regime di opere pertinenziali, ma non è questa la sede per dilungarsi.

La pergola o pergolato possiede normalmente una struttura intelaiata composta da pilastri e trave, in legno o metallico; il lato superiore è caratterizzato da travetti ravvicinati che dovrebbero fungere da sostegno a piante rampicanti e ombreggianti. Ma la presenza dei travetti soprastanti alla pergola o pergolato consente una facile posa di elementi di copertura tipo teloni, lastre ondulate, lamiere e simili.

Ma dal momento in cui il pergolato stesso (e anche pergola), quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio (cfr. Cons. di Stato n. 8475/2023, n. 5008/2018).

In tutto questo la chiave sta proprio nella modalità di copertura:

  • se essa è facilmente amovibile (tipo una tenda a rullo interamente scorrevole e rimovibile per chiunque);
  • Al contrario, se la stessa tenda fosse fissata con chiodi, collanti o altri sistemi, si configura tettoia.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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